IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera f),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, che ha istituito presso il
Ministero della salute il  Comitato  tecnico  sanitario,  trasferendo
alla sezione f) - Dispositivi  medici  le  funzioni  gia'  esercitate
dalla Commissione unica sui dispositivi medici di  cui  all'art.  57,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tra le quali quella di
definire e aggiornare il  repertorio  dei  dispositivi  medici  e  di
classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche  con
l'indicazione del prezzo di riferimento; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 20 maggio 2015  che
definisce la composizione e il  funzionamento  del  Comitato  tecnico
sanitario; 
  Visto l'art. 1, comma 409, lettera  a),  della  legge  22  dicembre
2005, n. 266, il  quale  ha  stabilito  che  la  classificazione  dei
dispositivi medici prevista dal citato  art.  57  sia  approvata  con
decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le
province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  20  febbraio  2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  ufficiale  n.  63
del  16  marzo  2007,  recante  «Approvazione  della  Classificazione
nazionale dei dispositivi medici (CND)»; 
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che prevede  che
almeno una volta all'anno la Commissione unica sui dispositivi medici
(CUD) provvede a riesaminare la CND e  apporta  le  modifiche  e  gli
aggiornamenti che  si  rendono  necessari  allo  scopo  di  garantire
l'adeguatezza per le finalita' per le quali essa e'  stata  definita,
ferma restando la procedura di cui all'art. 1, comma 409, lettera a),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visti i verbali delle riunioni del  Comitato  tecnico  sanitario  -
sezione f) Dispositivi medici del 15 settembre 2015, 19 ottobre 2015,
1° dicembre 2015 e 3 marzo 2016, nel corso  della  quale  sono  state
approvate le modifiche e gli aggiornamenti della CND che  si  rendono
necessari per gli scopi di cui sopra; 
  Visto l'Accordo sancito nella seduta  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano del 26 maggio 2016 (Rep. atti n. 95/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla Classificazione nazionale  dei  dispositivi  medici  (CND),
approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio  2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  63
del  16  marzo  2007,  recante  «Approvazione  della  Classificazione
nazionale dei dispositivi medici (CND)», sono apportate le  modifiche
e  gli  aggiornamenti  elencati  negli  allegati  1,  2   e   3   che
costituiscono  parte  integrante  del  presente   decreto,   relativi
rispettivamente ai codici della Classificazione eliminati, ai  codici
aggiunti e ai codici le cui descrizioni sono modificate. 
  2. Il testo coordinato della CND, come risultante  dalle  modifiche
apportate con il presente decreto, e' pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero  della  salute  (www.salute.gov.it),   nell'area   tematica
«Dispositivi Medici».