IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con  il  quale  l'«IRPA  -
Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata», e' stato abilitato ad
istituire e ad attivare corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia
nella sede di Milano, per i fini di cui  all'art.  4  del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 15 novembre 2011, con il  quale  e'  stato
autorizzato ad attivare la sede periferica di Grottammare; 
  Visto il decreto in data 23 maggio 2012,  con  il  quale  e'  stato
autorizzato a trasferire il  corso  di  specializzazione  della  sede
principale di Milano; 
  Vista l'istanza con la quale  I'«IRPA  -  Istituto  di  ricerca  di
psicoanalisi applicata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire  e  ad
attivare un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  nella  sede
periferica di Bari, piazza Giulio Cesare n. 13, presso  il  Villaggio
del Fanciullo, per un numero  massimo  degli  allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso pari a venti unita' e, per  l'intero  corso,  a
ottanta unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato  decreto  n.  509
del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2016; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato per un numero  di
allievi massimo pari a diciassette unita' per anno di corso, espressa
dalla  predetta  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della  ricerca  nella  riunione  del  3  agosto  2016
trasmessa con nota prot. 2225 del 4 agosto 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«IRPA - Istituto  di  ricerca  di
psicoanalisi applicata» e' autorizzato ad  istituire  e  ad  attivare
nella sede periferica di Bari, piazza Giulio Cesare n. 13,  presso il
Villaggio del Fanciullo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
II del regolamento stesso, successivamente  alla  data  del  presente
decreto, un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  secondo  il
modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento
della sede principale. 
  2. Il numero massimo di allievi da  ammettere  a  ciascun  anno  di
corso  e'  pari  a  diciassette  unita'  e,  per  l'intero  corso,  a
sessantotto unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 settembre 2016 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini