IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale  n.  54/2001),  e  che  e'
stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14  marzo
2001; 
  Considerato   che   l'intervento   collegamento   autostradale   di
connessione tra le citta'  di  Brescia  e  di  Milano  -  Brebemi  e'
ricompreso  nella  Intesa  generale  quadro  tra  Governo  e  Regione
Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, e s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13  che,  al  comma  4
prevede che, se nel provvedimento che comporta  la  dichiarazione  di
pubblica utilita'  dell'opera  manca  l'espressa  determinazione  del
termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto
di esproprio puo' essere emanato entro il  termine  di  cinque  anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara  la
pubblica utilita' dell'opera, al comma 5 prevede che l'Autorita'  che
ha dichiarato  la  pubblica  utilita'  dell'opera  puo'  disporre  la
proroga dei termini previsti per l'adozione del decreto di  esproprio
per casi di  forza  maggiore  o  per  altre  giustificate  ragioni  e
prevede, altresi', che la proroga stessa puo' essere disposta,  anche
d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo
che non supera i due anni, e al comma 6 prevede che la  dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino  alla  scadenza  del
termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
  l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che   in   sede   di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco
degli interventi da  inserire  nel  primo  Documento  Pluriennale  di
Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n.  228/2011,  che
sostituisce tutti i predetti strumenti; 
  l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice o in relazione ai quali sussiste  un  impegno  assunto  con  i
competenti organi dell'Unione europea; 
  l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvede  alle  attivita'  di
supporto a questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle  attivita'  di
affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori  e  della  successiva
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui  progetti  di
fattibilita' e definitivi, anche ai fini  della  loro  sottoposizione
alle deliberazioni di questo Comitato in  caso  di  infrastrutture  e
insediamenti prioritari per lo sviluppo del  paese,  proponendo  allo
stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; 
  l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione
restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; 
  l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente  che,
fatto salvo quanto  previsto  nel  suddetto  decreto  legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.; 
  Considerato che la proposta in esame, alla luce  delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, comma
1, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile  all'esame
di questo Comitato e ad essa sono  applicabili  le  disposizioni  del
previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Visto in particolare l'art. 166, comma 4-bis, del succitato decreto
legislativo n. 163/2006, il quale dispone che il decreto di esproprio
puo' essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente  dalla
data in cui diventa efficace  la  delibera  di  questo  Comitato  che
approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che  nella  medesima
deliberazione non sia previsto un termine  diverso.  Questo  Comitato
puo' disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma  per
casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.  La  proroga
puo' essere disposta prima  della  scadenza  del  termine  e  per  un
periodo di tempo che non supera  i  due  anni.  La  disposizione  del
predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi  4  e  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la  quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  1°
Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  che  all'allegato   1
include, nell'ambito dei «Sistema plurimodale padano», tra i  sistemi
stradali   ed   autostradali   l'infrastruttura   denominata    «Asse
autostradale medio padano Brescia, Bergamo e  Milano  e  Passante  di
Mestre» e che all'allegato  2,  nella  parte  relativa  alla  Regione
Lombardia, tra  i  «Corridoi  autostradali  e  stradali»  include  il
«Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano  (Bre.Be.Mi)»  e
vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  (Gazzetta  Ufficiale  n.
3/2015 S.O.),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  espresso  parere
sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia  e  finanza
(DEF) 2013 che include, nella  tabella  0  «Programma  infrastrutture
strategiche», nell'ambito  della  infrastruttura  «Asse  Autostradale
Medio Padano», l'intervento «Brescia-Bergamo-Milano Brebemi»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3  e
4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni  generali
competenti del Ministero alle quali e' demandata  la  responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che
ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; 
  la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal  decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  le delibere  27  dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
stabilito che il CUP deve  essere  riportato  su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo  n.  163/2006,  e
visto in particolare il comma 3 dello  stesso  articolo,  cosi'  come
attuato con delibera di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15
(Gazzetta Ufficiale  n.  155/2015),  che  aggiorna  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Vista la delibera 29 luglio 2005,  n.  93  (Gazzetta  Ufficiale  n.
263/2005), con la quale questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
preliminare del Collegamento autostradale tra le citta' di Brescia  e
Milano - Brebemi; 
  Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 142  (Gazzetta  Ufficiale  n.
166/2006), con la  quale  questo  Comitato  ha  integrato  il  quadro
economico del progetto preliminare e ha individuato  il  costo  netto
aggiornato dell'opera; 
  Vista la delibera 4 ottobre 2007, n.  109  (Gazzetta  Ufficiale  n.
256/2007), con la quale questo Comitato  ha  formulato  parere  sullo
schema di convenzione unica  tra  Concessioni  Autostradali  Lombarde
S.p.A. e la Societa' di progetto Brebemi S.p.A.; 
  Vista la delibera 26 giugno 2009,  n.  42  (Gazzetta  Ufficiale  n.
185/2009), con la quale questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
definitivo del Collegamento autostradale tra le citta' di  Brescia  e
di Milano - Brebemi; 
  Vista la delibera 22 luglio 2010,  n.  72  (Gazzetta  Ufficiale  n.
10/2011), con la quale questo  Comitato  ha  presa  d'atto  dell'Atto
aggiuntivo n. 1 alla convenzione unica e sul venire meno del  ricorso
al Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP); 
  Vista la delibera 5  maggio  2011,  n.  4  (Gazzetta  Ufficiale  n.
301/2011), con cui  questo  Comitato  ha  espresso  parere  sull'Atto
aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica; 
  Vista la delibera 6 agosto  2015,  n.  60  (Gazzetta  Ufficiale  n.
23/2016), con la quale questo Comitato ha espresso  parere  sull'Atto
aggiuntivo n. 3, e relativi allegati,  tra  cui  il  piano  economico
finanziario (PEF) aggiornato, alla Convenzione unica; 
  Vista la nota 12 aprile 2016, n. 14492, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine del giorno della prima seduta  utile  di  questo  Comitato
della proposta di proroga della dichiarazione  di  pubblica  utilita'
del Collegamento autostradale di connessione tra le citta' di Brescia
e di Milano - Brebemi; 
  Vista la nota 29 aprile 2016, n. 7078, con la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  -  Direzione  generale  per  la
vigilanza   sulle   concessionarie    autostradali    ha    trasmesso
documentazione istruttoria integrativa; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico - procedurale: 
  che il Collegamento autostradale tra le  citta'  di  Brescia  e  di
Milano - Brebemi (da ora in avanti anche «Autostrada A35 Brebemi») e'
una infrastruttura autostradale a due carreggiate a  2  corsie,  piu'
corsia di emergenza, nel tratto tra Brescia e Treviglio  Est  e  a  3
corsie,  piu'  corsia  di  emergenza,  nel  tratto  Treviglio  Est  -
Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM), per una lunghezza  di  circa
62,1 km; 
  che la Societa' di  progetto  Brebemi  S.p.A.  (da  ora  in  avanti
«Brebemi») e' concessionaria per la progettazione, la  costruzione  e
la gestione dell'opera in virtu' della convenzione unica stipulata in
data  1°  agosto  2007  con  la   societa'   concedente   Concessioni
autostradali lombarde S.p.A. (da ora in avanti «CAL»), approvata  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in  data  21
gennaio 2008, n. 814; 
  che con la delibera n. 42/2009  questo  Comitato  ha  approvato  il
progetto definitivo dell'opera anche ai fini della  dichiarazione  di
pubblica utilita'; 
  che in data 20 luglio 2009 CAL S.p.A. ha delegato al concessionario
Brebemi, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto Presidente  della
Repubblica  n.  327/2001  e  dell'art.  22,  comma  1  della   citata
convenzione unica, l'esercizio dei poteri espropriativi,  costituendo
la stessa quale autorita' espropriante; 
  che in data 21 luglio 2009 il Responsabile unico  del  procedimento
ha disposto l'inizio della attivita' di progettazione esecutiva e  di
realizzazione dei lavori del collegamento autostradale; 
  che in data 7 settembre 2009 CAL e il concessionario Brebemi  hanno
sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione unica e in  data
4 giugno 2010 le parti  hanno  stipulato  apposito  atto  integrativo
dell'atto aggiuntivo  n.  1  e  che  entrambi  gli  atti  sono  stati
approvati in data 8 ottobre 2010 con  decreto  n.  472  del  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  emesso  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze: 
  che in data 22 dicembre 2010 il concedente CAL e il  concessionario
Brebemi hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo n.  2  alla  convenzione
unica, che adotta il piano economico finanziario  vigente  e  che  e'
stato approvato in data 6 marzo 2012 con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, emesso di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  che la tratta autostradale e' stata aperta all'esercizio in data 23
luglio 2014; 
  che  nel  corso  dell'esecuzione   di   lavori   del   Collegamento
autostradale, a seguito della approvazione i) del progetto  esecutivo
per successivi stralci; ii) dei  progetti  esecutivi  di  risoluzione
delle interferenze, e iii) delle varianti in  corso  d'opera,  si  e'
reso necessario procedere a integrazioni e  adeguamenti  ai  progetti
che hanno comportato modifiche del piano di esproprio; 
  che CAL, su richiesta del concessionario Brebemi,  ha  approvato  i
suddetti adeguamenti e integrazioni che  hanno  comportato  modifiche
del piano di esproprio, ai sensi dell'art. 169, comma 6, del  decreto
legislativo n. 163/2006 ed ha dichiarato la pubblica  utilita'  delle
aree oggetto di integrazioni ed di adeguamenti; 
  che  nel  mese  di  maggio  2014,  il  concessionario,   data   «la
sussistenza di presupposti e ragioni  che  determinano  una  evidente
alterazione   dell'equilibrio   del   piano    economico-finanziario,
rappresentati i)  dalla  diminuzione  del  volume  di  traffico,  ii)
dall'aumento dei costi di finanziamento, iii) dai maggiori  oneri  di
gestione   e   manutenzione   nonche'   iv)   dai   maggiori    oneri
espropriativi», ha presentato a CAL istanza di revisione del PEF; 
  che in data 22 maggio 2014 CAL ha espresso  parere  positivo  sulla
ammissibilita' dei maggiori oneri rappresentati dal concessionario ed
ha approvato gli elementi di  riequilibrio  del  PEF,  unitamente  al
nuovo quadro economico e che i due documenti sono stati allegati allo
schema di Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica approvato dalla
stessa CAL in data 20 giugno 2014; 
  che, successivamente, a seguito del sopravvenire delle disposizioni
normative di cui all'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilita'  2015),  e  di  cui  all'Allegato  A  del
decreto del segretario generale della Regione Lombardia  30  dicembre
2014, n. 12781, CAL ha invitato il  concessionario  a  formulare  una
nuova proposta di revisione del PEF, e che  tale  nuova  proposta  e'
stata allegata all'Atto aggiuntivo n. 3 alla  Convenzione  unica,  e'
stata trasmessa al Ministero e sottoposta a questo Comitato,  che  ha
espresso parere ai sensi dell'art. 43 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  con
delibera  n.  60/2015,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 29 gennaio 2016; 
  che (seguivano parole non ammesse al visto dalla Corte  dei  conti)
e' stato sottoscritto tra il concessionario Brebemi e  il  concedente
CAL l'Atto aggiuntivo n. 3 (seguivano parole  non  ammesse  al  visto
dalla Corte dei conti); 
  (l'intero paragrafo non e' stato ammesso al visto dalla  Corte  dei
conti); 
  che in data 16 ottobre e 1° dicembre  2015  il  concessionario,  in
quanto autorita' espropriante delegata, ha trasmesso a CAL  l'istanza
di proroga della  pubblica  utilita'  dell'opera,  con  richiesta  di
prorogare il suddetto termine al 21 luglio 2018; 
  che in data 18 dicembre 2015 il concessionario ha  provveduto  alla
pubblicazione sui  quotidiani  «La  Repubblica»  e  «Milano  Finanza»
dell'avviso di avvio del procedimento finalizzato  alla  proroga  dei
termini di efficacia della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  di
tutte le aree interessate dalla realizzazione dell'opera; 
  che CAL riferisce che, in riferimento alla pubblicazione  di  detto
avviso, il concessionario ha dichiarato  che  i  privati  interessati
dalle procedure di esproprio non hanno presentato alcuna osservazione
ai sensi e nei termini previsti dall'art. 166, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 163/2006; 
  che le cause alla base del ritardo della esecuzione delle attivita'
espropriative,  illustrate   dal   concessionario   nella   relazione
istruttoria allegata alla istanza  di  proroga,  e  sintetizzate  dal
Ministero, sono le seguenti: 
    l'applicazione del protocollo di intesa inerente le modalita' e i
criteri di esproprio, sottoscritto in data 6 ottobre 2009 tra Regione
Lombardia, CAL, concessionario  Brebemi,  Confagricoltura  Lombardia,
Coldiretti Lombardia, Confederazione italiana agricoltori Lombardia e
Unione Regionale Lombarda della Proprieta' Fondiaria, successivamente
condiviso anche da Copagri Lombardia, e'  risultata  complessa  e  ha
presentato criticita' temporali, anche con  riferimento  all'utilizzo
in via privilegiata dello strumento dell'accordo bonario; 
    le sentenze della Corte costituzionale n. 181 del 10 giugno  2011
e n. 338 del 22 dicembre 2011 hanno modificato in modo  rilevante  il
sistema di quantificazione delle indennita' di esproprio  delle  aree
agricole e delle aree edificabili, sentenze  che,  come  sostiene  il
concessionario,  hanno  reso  piu'   complessa   l'esecuzione   delle
procedure espropriative; 
    le conseguenze derivanti dalla prescrizione n. 1.2.b. lettera  b)
della delibera n.  81/2009,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il
progetto definitivo della Linea  ferroviaria  AV/AC  Milano-Verona  -
lotto funzionale Treviglio-Brescia, che ha prescritto l'acquisizione,
in sostituzione del previsto «asservimento», dell'area interclusa tra
l'Autostrada A35 Brebemi e la Tratta AV/AC  Treviglio-Brescia,  hanno
richiesto la sottoscrizione, intervenuta solamente in data 22  luglio
2014, di un apposito accordo tra RFI S.p.A. e Brebemi; 
    l'esecuzione di interventi compensativi mediante la realizzazione
di opere e impianti con  finalita'  di  mitigazione  socio-ambientale
(impianto di biomassa, impianto gassificatore e aree  di  mitigazione
ambientale), in relazione alle  quali  le  associazioni  agricole  di
categoria  hanno  sostenuto  l'esigenza  di  procedere  ad  esproprio
definitivo  in  sostituzione  dell'istituto  dell'asservimento  delle
relative aree, ha comportato la presentazione di apposita variante  a
CAL, con un aumento dei costi delle attivita' espropriative  rispetto
al limite massimo previsto per tali attivita'  nel  quadro  economico
del progetto definitivo; 
    in data 30 settembre 2014 e 14 novembre 2014, in  pendenza  della
approvazione del PEF  nell'ambito  dell'Atto  aggiuntivo  n.  3  alla
Convenzione unica vigente, e' stata sospesa la quasi totalita'  delle
attivita' espropriative in ragione  dell'esaurimento  delle  relative
somme previste nel quadro economico del progetto definitivo; 
  che in data 21 dicembre 2015  CAL  ha  trasmesso  gli  esiti  della
istruttoria al Ministero al fine di presentare l'istanza  di  proroga
all'esame di questo Comitato; 
  che il Ministero, preso atto degli esiti della  istruttoria  svolta
da CAL, ritiene che le su esposte ragioni  giustifichino  la  proroga
della  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  e  quindi  propone  di
disporre la proroga di due anni del termine previsto  per  l'adozione
dei decreti di  esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di  pubblica
utilita' dell'opera disposta con delibera n. 42/2009; 
  che si tratta della prima richiesta di proroga e  che  la  medesima
riguarda   tutte   le   aree    interessate    dalla    realizzazione
dell'Autostrada A35 Brebemi; 
  che tutte le attivita' inerenti le procedure espropriative, fino al
termine delle medesime,  trovano  copertura  finanziaria  nel  quadro
economico allegato al nuovo PEF e recepito nell'Atto aggiuntivo n.  3
alla Convenzione unica, (seguivano parole non ammesse al visto  dalla
Corte dei conti); 
  Considerato che in data 29 aprile  2016,  con  nota  n.  52160,  il
presidente della  Regione  Lombardia  ha  comunicato  l'assenso  alla
proroga della dichiarazione  di  pubblica  utilita'  per  l'opera  in
esame; 
  Considerato che le disposizioni  della  delibera  n.  42/2009  sono
divenute efficaci in forza della registrazione da parte  della  Corte
dei conti avvenuta in data 21 luglio  2009,  che  di  conseguenza  il
termine per l'emanazione dei decreti di esproprio  e'  il  21  luglio
2016 e che pertanto la presente delibera e' assunta  in  vigenza  del
termine; 
  Considerato che la documentazione  istruttoria  mette  in  evidenza
che: 
    le modifiche del piano di esproprio, conseguenza  delle  varianti
in corso d'opera approvate  dal  soggetto  aggiudicatore,  comportano
maggiori oneri espropriativi che  hanno  concorso  -  tra  l'altro  -
all'alterazione dell'equilibrio del PEF; 
    detti maggiori oneri non avrebbero trovato copertura  nel  quadro
economico vigente, con conseguente rallentamento delle  procedure  di
esproprio; 
    in  pendenza  della   conclusione   dell'iter   di   approvazione
dell'aggiornamento del PEF non e'  stato  possibile  fare  fronte  ai
maggiori oneri espropriativi presenti  nel  nuovo  quadro  economico,
stimati in 117,4 milioni di euro, aggiuntivi all'importo destinato  a
«acquisizione diretta aree o immobili, espropriazione e/o Indennizzi»
nel quadro economico del progetto definitivo pari a  240  milioni  di
euro; 
  Considerato inoltre che dalla  relazione  di  CAL  risulta  che  la
sospensione delle attivita' espropriative sarebbe stata interrotta  a
seguito  della  sottoscrizione,  in  data  8  luglio  2015,  tra   il
concessionario e il proprio contraente generale,  di  un  verbale  di
accordo,  finalizzato  alla  individuazione  di  apposita   copertura
finanziaria necessaria a consentire, in pendenza del riequilibrio del
PEF,  la  prosecuzione  delle  procedure  espropriative  e  piu'   in
dettaglio  di  tutti  gli  adempimenti  ancora  da  eseguire  per  il
trasferimento della proprieta' mediante decreto di esproprio; 
  Considerato che nell'ordine del  giorno  della  odierna  seduta  e'
iscritta anche la proposta di approvazione  del  progetto  definitivo
della variante della Interconnessione tra l'Autostrada A31 Brebemi  e
l'Autostrada A4 Torino-Trieste; 
  Considerato che il punto 5 della delibera n. 60/2015 prescrive  che
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisca ogni utile
chiarimento  e   giustificazione   alle   eventuali   richieste   che
provenissero dalla Commissione europea in merito alla  proroga  di  6
anni  della  durata  della  concessione,  tenendo  informato   questo
Comitato; 
  Considerato che in data 6 aprile  2016  la  Commissione  europea  -
Direzione   generale    del    mercato    interno,    dell'industria,
dell'imprenditoria e della  PMI,  nell'ambito  del  procedimento  «EU
Pilot 8455/16/GROW - concessione autostradale Brebemi - modifiche  al
contratto di concessione durante il periodo di validita' - potenziale
violazione della Direttiva  2014/23/UE»,  ha  richiesto  informazioni
alle competenti Autorita' italiane; 
  Considerato che e' in corso la predisposizione  della  risposta  da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro  dell'economia
e delle finanze e degli altri  Ministri  e  Sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., da cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'
della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in  ultimo
citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima  del
19 aprile 2016, e in  particolare  dell'art.  166,  comma  4-bis  del
decreto legislativo n. 163/2006, e' disposta la proroga di  due  anni
del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui
alla dichiarazione di pubblica utilita' del Collegamento autostradale
tra le citta' di Brescia e di Milano - Brebemi, apposta con  delibera
n. 42/2009. 
  2. Ai fini della certezza della copertura finanziaria dei  maggiori
oneri  espropriativi,  l'efficacia   della   presente   delibera   e'
subordinata  alla  approvazione  dell'Atto  aggiuntivo  n.   3   alla
convenzione unica, da effettuarsi  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'art.  43  del  citato
decreto-legge n. 201/2011. 
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
informare questo Comitato circa gli esiti della  procedura  EU  Pilot
8455/16/GROW da parte della Commissione europea  non  appena  si  sia
conclusa e sottoporre nuovamente l'argomento a  questo  Comitato  nel
caso sia necessario  proporre  azioni  conseguenti  alla  conclusione
della suddetta procedura. 
  4. Qualora gli  oneri  per  gli  indennizzi  dovuti  a  favore  dei
proprietari degli immobili gravati dalla  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  dovessero  risultare  superiori   all'importo   attualmente
finanziato a carico del PEF di cui al citato  Atto  aggiuntivo  n.  3
alla convenzione unica, gli stessi saranno comunque fronteggiati  dal
soggetto aggiudicatore con mezzi propri. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
verificare  che  il  soggetto  aggiudicatore  effettui  un   adeguato
programma di avvisi  ai  soggetti  interessati  tale  da  scongiurare
impatti negativi  sulla  finanza  pubblica  derivanti  dall'eventuale
interruzione della dichiarazione di pubblica utilita'. 
  6.  Il  cronoprogramma  delle   attivita'   residue   relative   al
completamento   delle   procedure    espropriative    e'    riportato
nell'Allegato  1  alla  presente  delibera,  di   cui   forma   parte
integrante. 
  7. Alla scadenza  del  termine  per  l'emanazione  dei  decreti  di
esproprio di cui al punto 1 il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti dovra' trasmettere una informativa  a  questo  Comitato  in
merito  alle  attivita'  di  esproprio   relative   al   Collegamento
autostradale A35 (Brebemi). 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra
richiamata. 
  9. Ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le procedure e  i  connessi  adempimenti,  CAL,  soggetto
aggiudicatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato  flussi
costanti di informazioni, coerenti per contenuti con  il  Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici  di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999. 
  10.  Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  11. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 1° maggio 2016 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato dalla Corte dei conti a seguito di ammissione al Visto  da
parte  della  Sezione   Centrale   di   Controllo   di   legittimita'
nell'Adunanza del 29 settembre 2016 con esclusione di: 1) a  pag.  6,
quartultimo capoverso: "in data 10 marzo 2016" e  "che  recepisce  le
prescrizioni della delibera n. 60/2015";  2)  a  pag.  6,  terzultimo
capoverso da eliminare completamente; 3) a pag.  8,  terzo  capoverso
"sottoscritto in data 10 marzo 2016". 
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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