IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale  n.  54/2001),  e  che  e'
stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14  marzo
2001; 
  Considerato   che   l'intervento   collegamento   autostradale   di
connessione tra le citta'  di  Brescia  e  di  Milano  -  Brebemi  e'
ricompreso  nella  intesa  generale  quadro  tra  Governo  e  Regione
Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  visto,   in
particolare,  l'art.  13  che,  al  comma  4  prevede  che,  se   nel
provvedimento che comporta  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale
il decreto di esproprio va emanato,  il  decreto  di  esproprio  puo'
essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data
in cui diventa efficace l'atto  che  dichiara  la  pubblica  utilita'
dell'opera, al comma 5 prevede che l'Autorita' che ha  dichiarato  la
pubblica utilita' dell'opera puo' disporre  la  proroga  dei  termini
previsti per l'adozione del decreto di esproprio per  casi  di  forza
maggiore o per altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la
proroga stessa puo' essere disposta,  anche  d'ufficio,  prima  della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera  i  due
anni, e al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica  utilita'
dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il  quale
puo' essere emanato il decreto di esproprio; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che  in  sede   di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco
degli interventi da  inserire  nel  primo  Documento  pluriennale  di
pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n.  228/2011,  che
sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice o in relazione ai quali sussiste  un  impegno  assunto  con  i
competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettera  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alle deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano, comunque, validi gli atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006. 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, comma
1, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile  all'esame
di questo Comitato e ad essa sono  applicabili  le  disposizioni  del
previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo  Comitato  ha  approvato  il primo
Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  che  all'allegato   1
include, nell'ambito del «Sistema plurimodale padano», tra i  sistemi
stradali   ed   autostradali   l'infrastruttura   «denominata   "Asse
autostradale medio padano Brescia, Bergamo e  Milano  e  Passante  di
Mestre" e che all'allegato  2,  nella  parte  relativa  alla  Regione
Lombardia, tra  i  "Corridoi  autostradali  e  stradali"  include  il
"Collegamento autostradale Brescia, Bergamo  e  Milano  (Brebemi)»  e
vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  (Gazzetta  Ufficiale  n.
3/2015 S.O.),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  espresso  parere
sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia  e  finanza
(DEF) 2013 che include, nella  tabella  0  «Programma  infrastrutture
strategiche», nell'ambito  della  infrastruttura  «Asse  Autostradale
Medio Padano», l'intervento «Brescia-Bergamo-Milano Brebemi»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni e i
compiti di cui all'art.  3  e  4  del  medesimo  decreto  sono  stati
trasferiti alle direzioni  generali  competenti  del  Ministero  alle
quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, concernente il «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
stabilito che il CUP deve  essere  riportato  su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. n.  36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  che  regolamenta  il
monitoraggio finanziario  dei  lavori  relativi  alle  infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma
6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto  legislativo  n.
163/2006, e visto in particolare il comma 3  dello  stesso  articolo,
cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28  gennaio  2015,
n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, con  il  quale  e'  stato  costituito  il  Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere  (CCASGO)  e
vista la delibera  8  agosto  2015,  n.  62  (Gazzetta  Ufficiale  n.
271/2015), con la quale questo Comitato ha  approvato  lo  schema  di
protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal  CCASGO  nella
seduta del 13 aprile 2015; 
  Vista la delibera 29 luglio 2005,  n.  93  (Gazzetta  Ufficiale  n.
263/2005), con la quale questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
preliminare del collegamento autostradale tra le citta' di Brescia  e
Milano (A35 Brebemi). 
  Vista la delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (Gazzetta  Ufficiale  n.
166/2006), con la  quale  questo  Comitato  ha  integrato  il  quadro
economico del progetto preliminare e ha individuato  il  costo  netto
aggiornato dell'opera; 
  Vista la delibera 4 ottobre 2007, n.  109  (Gazzetta  Ufficiale  n.
256/2007), con la quale questo Comitato  ha  formulato  parere  sullo
schema di Convenzione unica  tra  Concessioni  Autostradali  Lombarde
S.p.A. (CAL) e la societa' di progetto «Brebemi S.p.A.» (Brebemi); 
  Vista la delibera 26 giugno 2009,  n.  42  (Gazzetta  Ufficiale  n.
185/2009), con la quale questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
definitivo della A35 Brebemi; 
  Vista la delibera 22 luglio 2010,  n.  72  (Gazzetta  Ufficiale  n.
10/2011), con la quale questo  Comitato  ha  preso  d'atto  dell'atto
aggiuntivo n. 1 alla Convenzione unica e sul venire meno del  ricorso
al Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP); 
  Vista la delibera 5  maggio  2011,  n.  4  (Gazzetta  Ufficiale  n.
301/2011), con cui  questo  Comitato  ha  espresso  parere  sull'atto
aggiuntivo n. 2 alla Convenzione unica; 
  Vista la delibera 6 agosto  2015,  n.  60  (Gazzetta  Ufficiale  n.
23/2016), con la quale questo Comitato, tra l'altro ha: 
    formulato parere favorevole in ordine  allo  schema  di  3°  atto
aggiuntivo alla Convenzione unica in data 1° agosto 2007  tra  CAL  e
Brebemi, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in  data  23
gennaio 2008, e assegnato, ai sensi dell'art.  1,  comma  299,  della
legge n. 190/2014 (legge  di  stabilita'  2015),  alla  A35  Brebemi,
l'importo di 260 milioni di euro; 
    disposto che, considerata l'articolazione annuale del  contributo
della Regione Lombardia di cui al decreto 30 dicembre 2014, n. 12781,
pari a 60 milioni di euro, ripartiti in 20 milioni di euro annui  per
il triennio 2015-2017, mentre il piano  economico  finanziario  (PEF)
allegato all'atto aggiuntivo n. 3 prevedeva una articolazione  in  30
milioni annui per il biennio  2015-2016,  il  concessionario  Brebemi
operasse garantendo comunque il rispetto del cronoprogramma; 
    disposto che l'erogazione a  CAL  della  contribuzione  a  valere
sulle succitate  risorse  statali,  fosse  vincolata  allo  stato  di
realizzazione   dell'interconnessione   della   A35    Brebemi    con
l'autostrada A4; 
    prescritto che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
fornisse ogni utile  chiarimento  e  giustificazione  alle  eventuali
richieste che provenissero dalla Commissione europea in  merito  alla
proroga di sei anni della durata della concessione, tenendo informato
questo Comitato; 
  Vista  la  delibera  1°  maggio  2016,   n.   18,   in   corso   di
formalizzazione, con la quale questo Comitato ha prorogato il termine
previsto  per  l'adozione  dei  decreti  di  esproprio  di  cui  alla
dichiarazione di pubblica utilita' della  A35  Brebemi,  apposta  con
delibera n. 42/2009; 
  Vista la nota 11 febbraio 2016, n. 5473, con la quale il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine del giorno della prima seduta  utile  di  questo  Comitato
della proposta di approvazione del progetto definitivo della variante
relativo  alla  interconnessione  tra  l'autostrada  A35  Brebemi   e
l'autostrada  A4  Torino-Trieste   e   ha   trasmesso   la   relativa
documentazione istruttoria; 
  Considerato che con nota acquisita per e-mail con protocollo DIPE 8
marzo  2016,  n.  1307,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle  concessionarie
autostradali ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa; 
  Vista la nota 17 marzo 2016, n. 4481, con  la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso  una  nota  di  CAL
concernente il cronoprogramma dell'intervento; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico procedurale: 
  che la  A35  Brebemi  e'  una  infrastruttura  autostradale  a  due
carreggiate a due corsie, piu' corsia di emergenza,  nel  tratto  tra
Brescia e Treviglio est e a tre corsie, piu' corsia di emergenza, nel
tratto Treviglio est - Tangenziale est esterna di  Milano  (TEM)  per
una lunghezza di circa 62,1 km; 
  che con la delibera n. 93/2005  questo  Comitato  ha  approvato  il
progetto preliminare dell'autostrada A35 - Brebemi; 
  che in data 7  maggio  2007  e'  stato  sottoscritto  l'accordo  di
programma di cui alla legge della Regione Lombardia 14 marzo 2003, n.
2, per la realizzazione della A35 Brebemi, finalizzato a  definire  i
soggetti competenti a stabilire le azioni, le modalita', i tempi  per
garantire  la  realizzazione  del  collegamento  autostradale,  anche
attraverso il coordinamento  delle  attivita'  dei  singoli  soggetti
coinvolti; 
  che con la delibera n. 42/2009  questo  Comitato  ha  approvato  il
progetto definitivo dell'opera anche ai fini della  dichiarazione  di
pubblica utilita'; 
  che in data 20 luglio  2009  CAL  ha  delegato  Brebemi,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
327/2001 e dell'art. 22, comma 1,  della  citata  Convenzione  unica,
l'esercizio dei poteri espropriativi,  costituendo  la  stessa  quale
autorita' espropriante; 
  che in data 21 luglio 2009 il responsabile unico  del  procedimento
ha disposto l'inizio della attivita' di progettazione esecutiva e  di
realizzazione dei lavori del collegamento autostradale; 
  che «CAL S.p.A.» ha approvato, per successivi stralci, il  progetto
esecutivo dell'A35 Brebemi; 
  che la tratta autostradale e' stata aperta all'esercizio in data 23
luglio 2014; 
  che l'interconnessione dell'autostrada  A35  Brebemi  con  la  rete
autostradale - lato Brescia era stata prevista fin  dall'origine  nei
seguenti documenti: 
    l'art. 2 della convenzione di concessione, sottoscritta  da  Anas
S.p.A. e il concessionario Brebemi in data 24  luglio  2003,  riporta
che il «Raccordo autostradale a pagamento  collega  in  modo  diretto
Brescia a Milano partendo  dall'innesto  con  la  futura  Gronda  sud
autostradale   di   Brescia    (Raccordo    Ospitaletto-Montichiari)»
cosiddetta «Corda Molle»; 
    la Convenzione unica del 2007, nel  descrivere  l'autostrada  A35
Brebemi (allegato J) riporta che  «partendo  da  est  (Brescia)»,  il
primo tratto dell'«opera si sviluppa dalla attuale tangenziale sud di
Brescia  (ex  S.S.  11)  fino   al   futuro   Raccordo   autostradale
Ospitaletto-Montichiari, corrispondente alla attuale S.P. 19, con  un
tratto a circolazione libera, provvisoriamente previsto a carreggiata
singola ma, in prospettiva di una crescita del traffico, gia'  dotato
di tutte le opere d'arte predisposte per il futuro ampliamento  della
sede stradale (a doppia carreggiata autostradale con due  corsie  per
senso di marcia)» e che «tale tratto,  della  lunghezza  di  8,6  km,
comprende i due svincoli di interconnessione a piu'  livelli  con  le
due predette viabilita' e due svincoli intermedi per  l'accesso  alla
viabilita' locale»; 
    il progetto preliminare  dell'autostrada  A35  Brebemi  prevedeva
espressamente l'interconnessione  a  est  con  la  rete  autostradale
attraverso il  Raccordo  Ospitaletto-Montichiari  e  la  delibera  n.
92/2005 riportava  che  «il  suddetto  intervento  (la  A35  Brebemi)
contribuisce a ridurre il traffico della congestionata autostrada  A4
poiche' fornisce una parziale risposta al problema degli  spostamenti
tra le citta' di Brescia e Milano, interagendo con altri tre progetti
compresi nel Programma: il Collegamento  autostradale  Ospitaletto  -
Montichiari (il cui progetto definitivo e' stato approvato da  questo
Comitato con delibera 18 marzo 2005, n.  24  (Gazzetta  Ufficiale  n.
296/2005), la Linea ferroviaria AC Milano -  Verona,  la  Tangenziale
est  esterna  di  Milano,  che  vanno  complessivamente  a  delineare
l'adeguamento infrastrutturale del quadrante ovest della Regione»; 
    il progetto definitivo della A35  Brebemi,  approvato  da  questo
Comitato con la citata delibera n. 42/2009,  prevedeva  espressamente
di «connettere l'infrastruttura di progetto  alla  rete  autostradale
esistente, in corso di progettazione e/o di  prossima  realizzazione,
in modo tale da creare un  itinerario  veloce  di  tipo  autostradale
sull'asse est-ovest della pianura padana, che permetta di  soddisfare
le differenti esigenze  di  spostamento  sia  locale,  sia  di  lunga
percorrenza degli utenti attesi sul nuovo raccordo»; 
  che, quindi, l'attrazione dei  flussi  di  traffico  da/per  l'area
bresciana si sarebbe realizzato anche sfruttando il previsto raccordo
autostradale che avrebbe collegato le stazioni a pedaggio di  Brescia
est sulla autostrada A4, quella futura di Poncarale sulla  autostrada
A21 e lo svincolo di  Ospitaletto  sulla  autostrada  A4,  e  sarebbe
proseguito poi verso nord lungo la Val Trompia (cosiddetto  «Raccordo
Ospitaletto-Montichiari»); 
  che il Raccordo Ospitaletto-Montichiari rientra tra le opere la cui
realizzazione e' di competenza del  concessionario  della  autostrada
A21, fino al 2012 individuato in «Autostrade Centro Padane S.p.A.»; 
  che per la progettazione e  la  realizzazione  dell'autostrada  A35
Brebemi e' stato seguito uno specifico  percorso  per  assicurare  il
coordinamento dell'esecuzione dello svincolo tra la stessa autostrada
A35 e  il  Raccordo  Ospitaletto-Montichiari,  in  ottemperanza  alla
raccomandazione n. 29 di  cui  alla  delibera  n.  42/2009,  percorso
concretizzatosi nel verbale del 14 giugno 2011 sottoscritto  da  «CAL
S.p.A.», «Anas S.p.A.» in qualita'  di  concedente  della  autostrada
A21, «Brebemi S.p.A.» e «Autostrade Centro Padane S.p.A.»; 
  che alla scadenza della concessione di  «Autostrade  Centro  Padane
S.p.A.», avvenuta in data 30 settembre 2011, Anas S.p.A. ha  disposto
la prosecuzione da parte della stessa societa' dei  lavori  in  corso
per la realizzazione del Raccordo Ospitaletto-Montichiari e che detta
disposizione e' stata impugnata da «Autostrade Centro Padane  S.p.A.»
davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR)  della  Lombardia
che ha disposto la sospensione dei lavori; 
  che, nella seduta del 30 maggio 2012 del Collegio di vigilanza  del
citato accordo di programma 7 maggio 2007, al  fine  di  superare  le
criticita' temporali attinenti il percorso condiviso con  il  verbale
del 14 giugno 2011, tenuto conto: 
    a)    della    sospensione    dei     lavori     del     Raccordo
Ospitaletto-Montichiari; 
    b) della nuova procedura di gara da  indirsi  da  parte  di  Anas
S.p.A. per l'affidamento della concessione dell'autostrada A21; 
    c) della riorganizzazione  delle  strutture  di  Anas  S.p.A.  in
ragione  del  trasferimento  al  Ministero,  il  1°   ottobre   2012,
dell'attivita' di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione
delle opere date in concessione e di controllo della  gestione  delle
autostrade; 
    d) della  modifica  delle  competenze  a  seguito  della  nascita
dell'Autority dei trasporti, 
nel caso di  mancata  realizzazione  delle  opere  di  competenza  di
«Autostrade  Centro  Padane  S.p.A.»  in  tempi  compatibili  con  la
realizzazione dell'autostrada A35 Brebemi,  e'  stato  ipotizzato  di
procedere con una soluzione temporanea  per  consentire  il  raccordo
dell'autostrada A35 Brebemi alla S.P. 19, realizzando manufatti  gia'
predisposti per l'adeguamento futuro della carreggiata  della  strada
provinciale; 
  che nell'ulteriore incontro del 19 settembre 2012, tenutosi  presso
CAL, e' emerso i) che in data 13 giugno 2012 e' stato  pubblicato  il
bando   di   gara   per   l'affidamento   della   nuova   concessione
dell'autostrada A21; ii) che il completamento dei lavori del Raccordo
Ospitaletto-Montichiari, non sarebbe stato compatibile con  l'entrata
in esercizio dell'autostrada A35 Brebemi; 
  che soluzione provvisoria ipotizzata nella  seduta  del  30  maggio
2012 del Collegio di vigilanza dell'accordo  di  programma  7  maggio
2007,  non  avrebbe   garantito   la   funzionalita'   trasportistica
dell'autostrada   A35   Brebemi   in   quanto   non   realizzava   la
interconnessione  della  stessa  con  la  rete  autostradale  -  lato
Brescia,  come  originariamente  previsto  nel  progetto   definitivo
approvato con la delibera n. 42/2009; 
  che (seguivano parole non ammesse al visto dalla Corte  dei  conti)
la concessione della autostrada A21, che include la realizzazione del
completamento   del   Raccordo    Ospitaletto-Montichiari,    risulta
aggiudicata (seguivano parole non ammesse al visto  dalla  Corte  dei
conti); 
  che,  in  ragione  della   mancata   realizzazione   del   Raccordo
Ospitaletto   -   Montichiari,   evento   concretizzatosi   dopo   la
approvazione del progetto definitivo dell'autostrada A35 Brebemi, CAL
ha avviato, nel mese di giugno 2015, la procedura approvativa di  una
variante al progetto definitivo di  cui  alla  delibera  n.  42/2009,
inerente l'interconnessione diretta tra la autostrada A35  Brebemi  e
la autostrada A4, del costo stimato di 47,583 milioni  di  euro,  con
copertura a carico del Piano  economico  finanziario  della  societa'
concessionaria Brebemi; 
  che  la  realizzazione  della  suddetta  variante,   che   consiste
nell'adeguamento ad autostrada della strada esistente di raccordo tra
la  A35  Brebemi  e  la  tangenziale   sud   di   Brescia,   assicura
l'interconnessione  della  autostrada  A35  Brebemi   con   la   rete
autostradale  lato  Brescia  e  risponde  all'interesse  pubblico  di
decongestionare  il  traffico  nell'area  interessata,  di  garantire
livelli di  sicurezza  adeguati  nell'area  tra  Brescia,  Bergamo  e
Milano, nonche' di assicurare la piena funzionalita' di  un'opera  di
interesse pubblico attraverso  la  necessaria  interconnessione  alla
rete autostradale nazionale; 
  che tra gli elementi alla base della revisione del PEF vigente, era
presente, tra l'altro, la realizzazione, entro  il  mese  di  gennaio
2017,   dell'interconnessione   dell'autostrada   A35   Brebemi   con
l'autostrada A4, come variante al progetto  definitivo  approvato  da
questo Comitato, e che la delibera n. 60/2015, al  punto  4,  prevede
che «l'erogazione a CAL S.p.A. della  contribuzione  a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 1, comma 299, della legge di stabilita' 2015,
e' vincolata allo stato di realizzazione dell'interconnessione  della
A35 Brebemi con la autostrada A4»; 
  che la suddetta interconnessione costituisce variante  al  progetto
definitivo della A35 Brebemi di cui  alla  delibera  n.  42/2009,  ai
sensi dell'art. 169, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  163/2006
(seguivano parole non ammesse al visto dalla Corte dei Conti); 
  che  l'iter  approvativo  del  progetto  definitivo   di   variante
all'esame e' stato avviato da CAL in data 18 giugno  2015,  ai  sensi
dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006,  tramite
l'invio del progetto medesimo, approvato per quanto di competenza  in
data  4  giugno  2015  dalla   stessa   CAL,   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  al  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  alla  Regione  Lombardia  e  agli
altri soggetti ed amministrazioni interessati; 
  che lo stesso progetto e' stato trasmesso in data  18  giugno  2015
anche al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ad oggi non  si
e' espresso; 
  che in data 7 luglio 2015 e' stato pubblicato  l'avviso  dell'avvio
del  procedimento   per   l'apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilita', nonche' ai
fini della valutazione di  impatto  ambientale,  sui  quotidiani  «La
Repubblica» e «Milano Finanza»; 
  che in data 11 settembre 2015 la Regione Lombardia si  e'  espressa
con delibera di giunta regionale n. X/4026,  esprimendo  l'intesa  ai
fini della localizzazione dell'opera; 
  che in data 18 settembre 2015 il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti ha indetto la conferenza di servizi che si e' svolta in
unica seduta in data 9 ottobre 2015; 
  che in data 18 dicembre 2015, con  parere  n.  1955,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, si e' espresso
favorevolmente sul progetto; 
  che in data 15 gennaio 2016 lo  stesso  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del   mare   ha   approvato,   con
prescrizioni, il Piano di utilizzo delle terre; 
  che in data 21 gennaio 2016, con parere n. 1443, il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo -  Direzione  generale
per la qualita' e la tutela del paesaggio,  l'architettura  e  l'arte
contemporanea si e' espresso favorevolmente sul medesimo progetto; 
  che l'intervento in esame e' delimitato a  ovest  dall'intersezione
con la S.P.  19  in  localita'  Travagliato  e  ad  est  dalla  nuova
interconnessione tra la autostrada A35 Brebemi  e  la  autostrada  A4
Torino-Trieste; 
  che in particolare l'intervento consiste  nel  potenziamento  della
bretella  di  collegamento  tra  la  autostrada  A35  Brebemi  e   la
tangenziale sud di Brescia («lotto 0A»), mediante  la  trasformazione
della stessa da strada di categoria C a strada  di  categoria  A,  di
larghezza minima di 25,6 m, composta da due carreggiate ciascuna  con
due corsie per senso di marcia di 3,75 m e una corsia di emergenza di
larghezza minima di 3 m, separate da un margine interno di  larghezza
minima di 4,20 m, e nella realizzazione dello svincolo di connessione
tra la autostrada A35 e la autostrada  A4,  comprensivo  della  nuova
barriera di esazione; 
  che  per  la  realizzazione  della  seconda   carreggiata   saranno
utilizzate le opere gia' predisposte in attuazione della prescrizione
di cui alla delibera  n.  92/2005,  che  prevedeva  che  «per  quanto
riguarda l'opera connessa Raccordo tangenziale sud di Brescia che  va
dall'intersezione      Brescia-Milano/Collegamento       autostradale
Ospitaletto-Montichiari/S.P. 19 alla tangenziale sud di  Brescia,  si
prescrive  che  la  piattaforma  stradale  deve  essere  prevista  di
categoria C1 come definita dal decreto ministeriale 5  novembre  2001
con predisposizione delle opere d'arte per eventuale futuro raddoppio
della carreggiata a categoria A (2+2 corsie per senso di marcia)»; 
  che il tracciato di progetto ha una lunghezza di circa  5,64  km  e
che lungo il tracciato sono presenti due svincoli (Travagliato  ovest
e Travagliato est) oltre  lo  svincolo  di  interconnessione  A35-A4,
caratterizzato  da  due  rami  che  garantiscono   la   funzione   di
collegamento per chi proviene da Verona  sulla  autostrada  A4  verso
Milano sulla autostrada A35 Brebemi e la funzione di collegamento per
chi proviene da Milano sulla  autostrada  A35  Brebemi  verso  Verona
sulla autostrada A4; 
  che il progetto definitivo di variante all'esame include i progetti
per  la  risoluzione  delle  interferenze  tecnologiche  mediante  la
individuazione delle soluzioni  progettuali  e  dei  relativi  costi,
progetti meglio descritti nel documento «Appendice 2 -  Programma  di
risoluzione delle interferenze», elaborato all'esito della conferenza
di servizi e trasmesso dal Ministero a corredo  della  documentazione
istruttoria; 
  che  lo  stesso  Ministero,  contestualmente  all'approvazione  del
succitato progetto definitivo  di  variante,  propone  di  approvare,
insieme al Programma  di  risoluzione  delle  interferenze,  anche  i
relativi progetti; 
  che gli elaborati relativi agli espropri  e  al  superamento  delle
interferenze sono riportati nell'elaborato «04 EL D 0 00 00 001 00 00
001 00 A 01»; 
  che il Ministero  propone  le  prescrizioni  e  raccomandazioni  da
formulare  in  sede  di  approvazione  del  progetto,  esponendo   le
motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni
avanzate nella fase istruttoria; 
sotto l'aspetto attuativo: 
  che CAL e' il soggetto aggiudicatore dell'opera; 
  che la societa'  di  progetto  Brebemi  e'  concessionaria  per  la
progettazione, la costruzione e  la  gestione  dell'opera  in  virtu'
della Convenzione unica stipulata in  data  1°  agosto  2007  con  la
societa' concedente CAL, approvata con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2008, n. 814; 
  che in data 7 settembre 2009 CAL e il concessionario Brebemi  hanno
sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1 alla Convenzione unica e in  data
4 giugno 2010 le parti  hanno  stipulato  apposito  atto  integrativo
dell'atto aggiuntivo  n.  1  e  che  entrambi  gli  atti  sono  stati
approvati in data 8 ottobre 2010 con  decreto  n.  472  del  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  emesso  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  che in data 22 dicembre 2010 il concedente CAL e il  concessionario
Brebemi hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo n.  2  alla  Convenzione
unica, di cui fa parte il PEF vigente, approvato in data 6 marzo 2012
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emesso
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  che, con riferimento all'interconnessione A35-A4, il Ministero, con
la citata nota 17 marzo 2016, n. 4481,  ha  trasmesso  una  relazione
nella quale CAL afferma che: 
    i tempi  di  realizzazione  della  interconnessione  sono  quelli
stabiliti nel progetto definitivo approvato dalla stessa CAL in  data
4 giugno 2015, non  sono  ulteriormente  comprimibili  e  allo  stato
attuale non e' possibile aprire al traffico l'interconnessione  entro
il 31 gennaio 2017 come previsto nella delibera n. 60/2015; 
    che questo Comitato con la delibera n. 60/2015 ha  prescritto  di
adeguare lo schema di atto aggiuntivo n. 3, tra l'altro,  stralciando
la clausola che individuava come  «circostanza  rilevante»  idonea  a
giustificare una procedura di riequilibrio  la  mancata  apertura  ed
entrata in esercizio dell'interconnessione alla data del  31  gennaio
2017; 
    che (seguivano parole non ammesse al visto dalla Corte dei Conti)
le parti hanno sottoscritto l'atto  aggiuntivo  n.  3  adeguato  alle
prescrizioni di questo Comitato; 
    che  il  citato  atto  aggiuntivo  prevede  che  il  termine   di
realizzazione  della  interconnessione  previsto  nel  cronoprogramma
allegato risulta differito di alcuni mesi rispetto al 31 gennaio 2017
ma che tale differimento non comporta comunque la revisione  del  PEF
in quanto i) il limitato effetto in termini di riduzione  dei  ricavi
rispetto alle assunzioni complessive del PEF non puo'  costituire  un
evento straordinario che determini  una  alterazione  dell'equilibrio
economico finanziario tale da  giustificare  la  revisione  ai  sensi
dell'art. 11.8 della Convenzione unica e ii) detto cronoprogramma  e'
stato gia' contrattualizzato con il concessionario; 
  che il CUP assegnato all'intervento e' E 31B05000390007; 
sotto l'aspetto finanziario: 
  che il costo dell'intervento risultante  dal  quadro  economico  e'
pari a euro 47.582.760,59, di cui: 
    euro 34.042.525,00 per lavori, prescrizioni di  questo  Comitato,
misure compensative dell'impatto territoriale e sociale  strettamente
correlate  alla  funzionalita'  dell'opera,  opere   di   mitigazione
ambientale e per monitoraggio ambientale, comprensivi di quota  parte
delle somme a disposizione e «di ogni ulteriore spesa afferente  alle
attivita' di competenza del concessionario, nessuna esclusa»; 
    euro 2.754.443,21 per oneri per la sicurezza; 
    euro 10.785.792,38 per la restante  quota  parte  delle  somme  a
disposizione,  comprendente  gli  imprevisti,  la  risoluzione  delle
interferenze/convenzioni   e    le    acquisizioni    di    aree    o
immobili/indennita' di esproprio ed occupazione temporanea; 
  che  detto  costo  include  il  costo  della  valorizzazione  delle
prescrizioni,  pari  a  2.414.548  euro,   coperto   finanziariamente
rispetto alla stima del quadro economico presentato in conferenza  di
servizi,  per  euro  702.900  a  valere  sul  minore  costo  per   la
risoluzione delle interferenze e per euro 1.711.648  a  valere  sulla
riduzione dell'importo della voce imprevisti; 
  che la copertura finanziaria dell'intervento e' a  carico  del  PEF
della societa'  concessionaria  «Brebemi  S.p.A.»  allegato  all'atto
aggiuntivo n. 3; 
  che, con riferimento alla copertura finanziaria, la prescrizione n.
57  della  delibera  n.  42/2009  prevedeva  il  trasferimento   alla
Provincia di Brescia delle risorse economiche, pari al 50  per  cento
del costo delle opere, utili per la  realizzazione  degli  interventi
necessari al mantenimento di una relazione est-ovest a  fronte  della
dismissione della ex SS 11 nel  tratto  da  Rovato-Castrezzato  dalla
S.P. 62 fino alla S.P. 19, di cui  avrebbe  dovuto  farsi  carico  la
Provincia stessa; 
  che l'accordo del 5 luglio  2010,  sottoscritto  tra  Brebemi,  RFI
S.p.A. e la Provincia di Brescia al fine di ottemperare alla suddetta
prescrizione, ha individuato una soluzione  articolata  in  due  fasi
successive e che gli interventi della fase II,  di  realizzazione  da
parte della Provincia  stessa,  previsti  entro  aprile  2014,  degli
interventi costituenti la  definitiva  soluzione  tecnico-progettuale
per  il  mantenimento  della  relazione  est-ovest  a  fronte   della
dismissione della ex S.S. 11, non sono ancora stati eseguiti ne' sono
state avviate le attivita'; 
  che l'entrata in esercizio dell'autostrada A35 Brebemi in  data  23
luglio 2014, senza esazione di pedaggio nel tratto  tra  lo  svincolo
con la S.P. 19 e l'uscita di Chiari est, ricostituisce di fatto la ex
S.S. 11 garantendo il mantenimento della  relazione  est-ovest  prima
assicurato dalla stessa ex S.S. 11; 
  che quindi il Ministero propone a questo  Comitato  di  autorizzare
l'utilizzo dell'importo di euro 4.174.709,06, ora incluso nel  Quadro
economico della Convenzione unica vigente alla voce «B5 Altre  spese»
e al momento destinato, per effetto della citata prescrizione  n.  57
della delibera n. 42/2009, alla Provincia di Brescia ma  che  non  e'
mai stato utilizzato,  per  la  copertura  finanziaria  del  progetto
definitivo in esame, eliminando la  suddetta  prescrizione  non  piu'
attuale; 
  Considerato che l'art. 127, comma 5,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163/2006,  indica  in  quarantacinque  giorni  dalla
trasmissione del progetto il termine  entro  il  quale  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime parere e statuisce che, decorso
tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso
e l'amministrazione motiva  autonomamente  l'atto  amministrativo  da
emanare e che,  essendo  decorsi  quarantacinque  giorni  dall'ultima
trasmissione di documenti  al  CSLP  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, senza che il Consiglio stesso si  sia
pronunciato, il predetto Ministero, ha  proposto  a  questo  Comitato
l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno; 
  Considerato   che   l'ottemperanza   della   prescrizione   n.    1
dell'«Allegato A Foglio condizioni»  trasmesso  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  che  prevede  che  «preventivamente
all'inizio dei lavori, fermo restando il rispetto del  cronoprogramma
dell'opera, il proponente  trasmetta  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  l'evidenza  della  positiva
conclusione della istruttoria ex articoli 165, 167 comma 5 e 183  del
decreto  legislativo  n.  163/2006,  relativa   alla   compatibilita'
ambientale del progetto definitivo di spostamento delle  linee  aeree
Terna a 132 kV T. 754 e T. 755 e  a  380  kV  T.  3654  in  localita'
Lovernato/Ospitaletto   (BS)»   (...),   implicherebbe   che,   prima
dell'inizio dei lavori, dovrebbe essere intervenuta la  registrazione
della delibera  di  questo  Comitato  di  approvazione  del  progetto
definitivo di spostamento; 
  Considerato  che  in  merito  il   Ministero   riferisce   che   il
procedimento e' in corso, e che, considerati i tempi di legge,  entro
l'inizio dei lavori si dovrebbe tenere la seduta di  questo  Comitato
di approvazione dello spostamento delle linee aeree Terna; 
  Considerato che CAL in data 9 dicembre 2015 ha avviato la procedura
approvativa del suddetto  spostamento  ex  art.  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163/2006 e che il Ministero ha  precisato  che
l'intervento di spostamento delle linee  aeree  e'  qualificato  come
«intervento di compensazione ambientale e paesaggistica»; 
  Considerato che la  prescrizione  di  cui  sopra  prevede  che  sia
ottemperata  «fermo   restando   il   rispetto   del   cronoprogramma
dell'opera», affermando la priorita' dell'esecuzione dei  lavori  nei
tempi  previsti  anche  in  caso  di  ritardo  o  interruzione  della
procedura di approvazione del progetto di spostamento; 
  Considerato che il Ministero, dato che i tempi di esecuzione  delle
opere non possono essere oltremodo compressi per  recuperare  ritardi
autorizzativi, ritiene infine che questo Comitato non debba vincolare
le due procedure e al contrario  debba  modificare  coerentemente  la
prescrizione n. 1; 
  Ritenuto di riformulare  la  prescrizione  n.  1  dell'«Allegato  1
Foglio   condizioni»   eliminando   l'indicazione    «preventivamente
all'inizio dei lavori», in modo da  non  vincolare  la  realizzazione
dell'interconnessione  A35-A4   al   preventivo   ottenimento   della
compatibilita' ambientale  del  progetto  definitivo  di  spostamento
delle linee aeree Terna in localita' Lovernato/Ospitaletto (BS); 
  Considerato che il punto 5 della delibera n. 60/2015 prescrive  che
il Ministero fornisca ogni utile chiarimento e  giustificazione  alle
eventuali richieste che provenissero  dalla  Commissione  europea  in
merito alla proroga di  sei  anni  della  durata  della  concessione,
tenendo informato questo Comitato; 
  Considerato che in data 6 aprile  2016  la  Commissione  europea  -
Direzione   generale    del    mercato    interno,    dell'industria,
dell'imprenditoria e della  PMI,  nell'ambito  del  procedimento  «EU
Pilot 8455/16/GROW - concessione autostradale Brebemi - modifiche  al
contratto di concessione durante il periodo di validita' - potenziale
violazione della direttiva  2014/23/UE»,  ha  richiesto  informazioni
alle autorita' italiane; 
  Considerato che e' in corso la predisposizione  della  risposta  da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto  che  la  fase  «approvazione  CIPE»  del   cronoprogramma
allegato alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del  17  marzo  2016  e'  da  intendersi   come   conclusa   con   la
«registrazione da parte della  Corte  dei  conti  della  delibera  di
approvazione del progetto definitivo  dell'interconnessione»,  e  che
quindi il termine per la  messa  in  esercizio  dell'interconnessione
A35-A4 debba essere fissato a 16,5 mesi dalla suddetta registrazione; 
  Considerato che, sulla  base  della  documentazione  trasmessa,  si
intende che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si  sia
positivamente espresso  circa  la  congruita'  tecnica  e  del  costo
dell'opera; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro  dell'economia
e delle finanze e degli altri  ministri  e  sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto definitivo. 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti  del  combinato  disposto  dell'art.
216, comma 1, del decreto  legislativo  n.  50/2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
da  cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'   della   previgente
disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato,  a  tutte
le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,
(seguivano parole non ammesse al  visto  dalla  Corte  dei  conti) e'
approvato, con  le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  di  cui  al
successivo punto 1.6, anche  ai  fini  dell'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
il progetto definitivo della  «interconnessione  A35-A4»  nell'ambito
del  Collegamento  autostradale  tra  le  citta'  di  Brescia  e   di
Milano-Brebemi, di cui alla precedente presa d'atto. 
  1.2 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 
  1.3   L'approvazione   sostituisce   ogni   altra   autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato al precedente punto 1.1. 
  1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  l'importo  di
47.582.760,59 euro, IVA  esclusa,  costituisce  il  limite  di  spesa
dell'intervento di cui al punto 1.1. 
  1.5 La copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto 1.1 e'
a carico del PEF di cui alla delibera n. 60/2016,  allegato  all'atto
aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica stipulata in  data  1°  agosto
2007 tra CAL e Brebemi, approvata  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2008, n. 814. 
  1.6 Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui  e'  subordinata
l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate   nella prima   parte
dell'allegato 1 alla presente delibera di cui fa parte integrante. 
  Le raccomandazioni proposte dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  citate  al  precedente  punto  1.1,  sono  riportate
nella seconda parte del richiamato allegato 1 alla presente delibera.
Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a
qualcuna di dette  raccomandazioni,  fornira'  al  riguardo  puntuale
motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le
proprie valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,
misure alternative. 
  1.7  Sono  contestualmente  approvati,  rispettivamente  ai   sensi
dell'art. 170, comma 4, e dell'art. 171, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 163/2006, il Programma  di  risoluzione  delle
interferenze e i relativi progetti di cui al documento «Appendice 2 -
Programma di risoluzione delle interferenze», richiamato in premessa,
e agli elaborati progettuali elencati nell'allegato 2  alla  presente
delibera, che forma parte integrante della medesima. 
  1.8 L'elenco degli elaborati progettuali concernenti  gli  espropri
e' riportato nel medesimo allegato 2. 
2. Altre disposizioni. 
  2.1  L'efficacia  della  presente  delibera  e'  subordinata   alla
approvazione dell'atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica di  cui
al  punto  1.5,  da  effettuarsi  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'art.  43  del  citato
decreto-legge n. 201/2011. 
  2.2 Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
informare questo Comitato circa gli esiti della  procedura  EU  Pilot
8455/16/GROW da parte della Commissione europea  non  appena  si  sia
conclusa e sottoporre nuovamente l'argomento a  questo  Comitato  nel
caso sia necessario  proporre  azioni  conseguenti  alla  conclusione
della suddetta procedura. 
  2.3 In coerenza con il cronoprogramma  allegato  al  suddetto  atto
aggiuntivo n. 3 e riportato nell'allegato 3 alla presente delibera di
cui forma parte integrante, il termine  per  la  messa  in  esercizio
dell'interconnessione  A35-A4  viene  fissato  a  16,5   mesi   dalla
registrazione da parte della Corte dei conti della presente delibera.
L'estensione del termine non puo' costituire evento straordinario che
determini l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario tale da
giustificare la revisione del PEF,  ai  sensi  dell'art.  11.8  della
Convenzione unica di cui al punto 1.5. 
  2.4 La prescrizione n. 1 del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e'  riformulata,  eliminando  l'indicazione
«preventivamente all'inizio dei lavori», in modo da non vincolare  la
realizzazione dell'interconnessione A35-A4 al preventivo  ottenimento
della  compatibilita'   ambientale   del   progetto   definitivo   di
spostamento    delle    linee    aeree     Terna     in     localita'
Lovernato/Ospitaletto (BS). 
  2.5 La prescrizione n. 57 della delibera n. 42/2009 e' soppressa. 
3. Clausole finali. 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti attinenti al progetto approvato al punto 1.1. 
  3.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel suddetto progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo,
delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6. Resta fermo che la
Commissione  VIA  procedera'  a  effettuare  le  verifiche  ai  sensi
dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006. 
  3.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' inoltre a svolgere le  attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 
  3.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione  del  progetto
di cui al punto 1.1 dovra' essere stipulato  apposito  protocollo  di
legalita' tra la prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore
e il contraente generale, ai sensi della delibera n.  62/2015,  punto
3.1. 
  3.6 Ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le procedure e  i  connessi  adempimenti,  CAL,  soggetto
aggiudicatore dell'opera, dovra' assicurare a questo Comitato  flussi
costanti di informazioni, coerenti per contenuti con  il  Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici  di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999. 
  3.7  Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  3.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 1° maggio 2016 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 
Registrato dalla Corte dei conti a seguito di ammissione al Visto  da
parte  della  Sezione   Centrale   di   Controllo   di   legittimita'
nell'Adunanza del 29 settembre 2016 con esclusione di: 1) a  pag.  8,
terzo punto «allo stato attuale», «in via provvisoria e  che  permane
la incertezza sui tempi di realizzazione delle relative opere»; 2)  a
pag. 9, secondo punto «... che e' stata assoggettata  alla  procedura
istruttoria di cui  all'art.  167,  comma  5,  del  suddetto  decreto
legislativo n. 163/2006, che integra la procedura degli articoli  165
e 166»; 3) a pag. 11, quinto punto, terza  alinea  «...  in  data  10
marzo 2016»; 4) a pagg.  14  e  15,  punto  uno,  punto  1.1.  «e  in
particolare dell'art.  167,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e ss.mm.ii.». 
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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