IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come modificato con delibera dell'Assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 13 ottobre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 72.916 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 24 ottobre 2016 e scadenza 24 ottobre 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.; Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e alla BNP Paribas, London Branch, nonche' alla Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e alla ICCREA Banca S.p.A._- Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime; la predetta BNP Paribas, London Branch agira' sul MOT per il tramite della BNP Paribas S.A.; Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Information Memorandum» del 14 ottobre 2016; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, e' disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche: importo minimo: 1.000 milioni di euro; decorrenza: 24 ottobre 2016; scadenza: 24 ottobre 2024; interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 24 aprile ed il 24 ottobre di ogni anno di durata del prestito; importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralita' posticipate il 24 aprile ed il 24 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre; tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 20 ottobre 2016 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,35%; prezzo di emissione: 100%; taglio unitario: 1.000 euro; regolamento: 24 ottobre 2016. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A). Il capitale nominale verra' rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato. Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei «BTP Italia» in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'«Information Memorandum» del 14 ottobre 2016, citato nelle premesse. Il periodo di collocamento sara' suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2016 salvo chiusura anticipata (la «Prima Fase») e l'altra il 20 ottobre 2016 (la «Seconda Fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase le categorie di investitori ammessi a partecipare sono persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e societa' fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione «Distribuzione e Mercato Secondario» del citato «Information Memorandum» del 14 ottobre 2016, mentre alla Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum». L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sara' accertato il quantitativo dei titoli emessi e verra' fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento. A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima Fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sara' corrisposto un «premio di fedelta'» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.