IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  105532  del  23  dicembre  2015
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2016 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile  2016  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  ed  in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Visto il regolamento dei mercati organizzati  e  gestiti  da  Borsa
Italiana S.p.A., come modificato con delibera dell'Assemblea di Borsa
Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera  n.
18973 del 16 luglio 2014; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  3088  del  15  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2015,
recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  13
ottobre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 72.916 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Ritenuto  opportuno  disporre  un'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali indicizzati  all'inflazione  italiana,  con  godimento  24
ottobre 2016 e scadenza 24 ottobre 2024, indicizzati, nel capitale  e
negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di
seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire  tramite
il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto  dalla  Borsa
Italiana S.p.A.; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la gestione  della  raccolta
delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Monte dei Paschi  di
Siena Capital Services  Banca  per  le  Imprese  S.p.A.  e  alla  BNP
Paribas, London Branch, nonche' alla Aletti & C. Banca d'Investimento
Mobiliare S.p.A. e alla ICCREA Banca S.p.A._- Istituto  Centrale  del
Credito Cooperativo, con il compito di coadiuvare la predette  banche
nelle operazioni medesime; la predetta  BNP  Paribas,  London  Branch
agira' sul MOT per il tramite della BNP Paribas S.A.; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' all'«Information Memorandum» del 14 ottobre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta un'emissione di  buoni  del  Tesoro  poliennali
indicizzati  all'Indice  «FOI  senza  tabacchi»  (di  seguito:   «BTP
Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche: 
    importo minimo: 1.000 milioni di euro; 
    decorrenza: 24 ottobre 2016; 
    scadenza: 24 ottobre 2024; 
    interessi:  indicizzati   all'andamento   dell'indice   «FOI   ex
tabacchi» secondo le disposizioni di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 24 aprile  ed
il 24 ottobre di ogni anno di durata del prestito; 
    importi della rivalutazione del capitale:  calcolati  sulla  base
dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le  disposizioni
di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di  rivalutazione
del capitale sono pagati  in  due  semestralita'  posticipate  il  24
aprile ed il 24 ottobre di ogni anno di durata del prestito,  per  la
parte maturata in ciascun semestre; 
    tasso cedolare reale annuo: da determinarsi,  in  relazione  alle
condizioni di mercato del giorno 20 ottobre 2016 con  il  decreto  di
cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,35%; 
    prezzo di emissione: 100%; 
    taglio unitario: 1.000 euro; 
    regolamento: 24 ottobre 2016. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione
collettiva di cui ai «Termini  Comuni  di  Riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A). 
  Il capitale nominale verra'  rimborsato  in  unica  soluzione  alla
scadenza, al valore nominale non rivalutato. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze  procedera'  all'offerta
dei «BTP Italia» in conformita'  e  secondo  le  modalita'  descritte
nell'«Information Memorandum»  del  14  ottobre  2016,  citato  nelle
premesse. 
  Il periodo di collocamento sara' suddiviso in  due  separate  fasi,
una nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2016 salvo chiusura anticipata (la
«Prima Fase») e l'altra il 20 ottobre 2016 (la «Seconda Fase»),  alle
quali saranno ammessi a  partecipare  due  distinti  e  complementari
gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase le categorie  di
investitori ammessi  a  partecipare  sono  persone  fisiche  comunque
classificate  e  altri  soggetti  al  dettaglio  (con  esclusione  di
controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre  a
intermediari che prestano  un  servizio  di  gestione  di  portafogli
individuali e societa' fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per
conto  di  soggetti  ammessi  a  questa  stessa  Prima   Fase,   come
individuati alla sezione «Distribuzione  e  Mercato  Secondario»  del
citato «Information Memorandum» del  14  ottobre  2016,  mentre  alla
Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi
alla Prima Fase di  distribuzione,  come  individuati  alla  medesima
sezione dello stesso «Information Memorandum». 
  L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi
al termine del periodo di collocamento, con il quale sara'  accertato
il quantitativo dei titoli emessi e  verra'  fissata  la  misura  del
tasso cedolare reale annuo, sulla  base  dell'andamento  del  mercato
alla chiusura del medesimo periodo di collocamento. 
  A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima  Fase
del periodo  di  collocamento,  essendo  in  possesso  dei  requisiti
richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li  abbiano  detenuti
ininterrottamente fino alla data di  scadenza  sara'  corrisposto  un
«premio di fedelta'»  pari  allo  0,40%  del  capitale  nominale  non
rivalutato di tali titoli.