IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modifiche e integrazioni, ed in particolare il Titolo  VI,  rubricato
«Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»; 
  Vista  la   determinazione   del   direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali « n. 371 del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37  del  decreto  legislativo
succitato, cosi' come modificato dall'art. 44, comma 4-quinquies  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante:  «Disposizioni  urgenti
per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni,  nella
legge 9 agosto 2013, n.  98,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale,
Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal  3
giugno 2014; 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale
Virdex (AIC 012437), titolare A.I.C. Fulton Medicinali S.P.A. (codice
S.I.S. 1002), nelle  forme  e  confezioni:  (036)  «dosaggio  normale
supposte» 5 supposte, (048) «dosaggio alto supposte» 5 supposte; 
  Considerato che il regime di fornitura OTC (medicinali non soggetti
a prescrizione - medicinali di automedicazione) non e'  adeguato  per
il medicinale Virdex, in  relazione  all'attivita'  farmacologia  dei
principi  attivi,  ergotamina  tartrato  ed  aminofenazone,  in  esso
contenuti; 
  Ritenuto opportuno procedere alla modifica del regime di  fornitura
del medicinale Virdex attualmente classificato  come  medicinale  non
soggetto a prescrizione - medicinale di automedicazione (OTC); 
  Ritenuto opportuno procedere alla modifica della descrizione  delle
confezioni del medicinale Virdex; 
  Visti gli stampati  allegati  che  costituiscono  parte  integrante
della presente determinazione; 
  Visto il relativo  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 11,12 e 13 luglio  2016  verbale
n. 11 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica del regime di fornitura e della descrizione delle confezioni
  del medicinale  Virdex  a  base  del  principio  attivo  ergotamina
  tartrato in associazione con altri principi attivi. 
 
  a. Il regime di fornitura del medicinale Virdex (AIC 012437) a base
del principio attivo ergotamina tartrato in  associazione  con  altri
principi  attivi,  attualmente  classificato  come   medicinale   non
soggetto a prescrizione -  medicinale  di  automedicazione  (OTC)  e'
modificato come di seguito: 
    da  medicinale  non  soggetto  a  prescrizione  -  medicinale  di
automedicazione (OTC) 
    a medicinale soggetto a prescrizione medica da  rinnovarsi  volta
per volta (RR); 
  b. e' autorizzata la rettifica della descrizione  delle  confezioni
del medicinale Virdex (AIC 012437) 
  da 
    (036) «dosaggio normale supposte» 5 supposte, 
    (048) «dosaggio alto supposte» 5 supposte; 
  a 
    (036) «0.50 mg /100 mg /250 mg supposte» 5 supposte, 
    (048) «2 mg /100 mg /250 mg supposte» 5 supposte. 
  Gli stampati corretti ed  approvati  sono  allegati  alla  presente
determinazione.