Estratto determina V&A n. 1533/2016 del 27 settembre 2016 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzato il rinnovo, con validita' pari a 5 anni,  dell'AIC
del medicinale: FMS*SULFUR COMPLEX, nelle forme e confezioni:  «gocce
orali, soluzione» flacone in vetro  con  contagocce  da  30  ml  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: OMEOPIACENZA S.r.l. con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Via G. Natta, 28, 29010 - Pontenure -  Piacenza  -  Codice
fiscale 01026400331. 
    Confezione:  «gocce  orali,  soluzione»  flacone  in  vetro   con
contagocce da 30 ml; 
    AIC n. 043448012 (in base 10) 19FXQD (in base 32). 
    Tipologia medicinale: complesso. 
    Composizione: Arnica montana 6DH,  Arnica  montana  12DH,  Sulfur
6DH, Sulfur 12DH, Lachesis mutus 6DH, Lachesis mutus 12DH; 
    Eccipienti: etanolo al 45% v/v. 
    Produttore del prodotto finito: ALFA  OMEGA  S.r.l.  stabilimento
sito in Via Leonardo da Vinci 57/A, 44034, Copparo -  Ferrara  (tutte
le fasi di produzione). 
    Validita' del prodotto finito: 5 anni. 
    Validita' dopo prima apertura: 6 mesi. 
    Altre condizioni di validita': 
      Arnica montana: la pianta fresca viene interamente utilizzata e
dunque non conservata. La Tintura Madre (TM)  di  Arnica  montana  ha
validita' 18 mesi. I dati della stabilita' della TM vengono trasmessi
alle diluizioni da essa derivate come previsto dall'allegato  tecnico
del  decreto  legislativo  n.  219/2006  -  Parte  III  -  Medicinali
particolari, medicinali omeopatici, d) Prove di stabilita'. 
      Sulfur: la data  di  scadenza  della  materia  prima  e  quella
assegnata dal fornitore. Sulla base dei  dati  presentati  il  Sulfur
deve  essere  analizzato  per  la  verifica  della  conformita'  alle
specifiche  prima  di  procedere  alla  produzione  delle  diluizioni
successive.  Non  e'  trasferita  alcuna  validita'  del  ceppo  alle
diluizioni   successive.   Diluizioni   intermedie:   le   diluizioni
intermedie non sono conservate ma immesse direttamente in  produzione
per la fabbricazione del prodotto finito. 
      Lachesis mutus: la data  di  scadenza  della  materia  prima  e
quella assegnata dal fornitore e nel caso dei veleni di serpente puo'
essere anche 10 o 15 anni. Sulla base dei dati presentati la  Tintura
Madre (TM) di Lachesis mutus deve essere analizzata per  la  verifica
della conformita' alle specifiche prima di procedere alla  produzione
delle diluizioni  successive  non  potendo  trasmettere  il  dato  di
stabilita  della  TM  alle  diluizioni  da  essa  derivate  ad  esse.
Diluizioni intermedie: le diluizioni intermedie non  sono  conservate
ma immesse  direttamente  in  produzione  per  la  fabbricazione  del
prodotto finito. 
    Sono autorizzati altresi' tutti i dati del dossier  presentato  a
supporto della domanda  di  rinnovo,  non  riportati  nella  presente
determinazione, per i quali, come per i dati  sopra  sopracitati,  e'
onere del titolare dell'AIC presentare domanda di variazione in  caso
di modifiche successive. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 043448012 - «gocce orali,  soluzione»  flacone
in vetro con contagocce da 30 ml. 
    Classe: «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 043448012 - «gocce orali,  soluzione»  flacone
in vetro con contagocce da 30 ml - SOP:  medicinale  non  soggetto  a
prescrizione medica ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
le etichette conformi al testo allegato alla determinazione,  di  cui
al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. le etichette devono essere redatte in
lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in  commercio  nella
Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il  titolare  dell'AIC
che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue  estere,  deve
darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere  a  disposizione  la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti antecedentemente alla data  di  entrata  in
vigore  della   determinazione   di   cui   al   presente   estratto,
conformemente al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento  del  rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.