IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183» 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della  Commissione
del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva
Iprovalicarb in conformita'  al  regolamento  (CE)  1107/2009  e  che
modifica l'allegato del regolamento di 540/2011,  fino  al  31  marzo
2031; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/232 della  Commissione
del 13 febbraio 2015, che modifica  e  rettifica  il  regolamento  di
esecuzione  (UE)  540/2011  per  quanto  riguarda  le  condizioni  di
approvazione della sostanza attiva composti del rame; 
  Vista la domanda presentata in data 23 gennaio  2016  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 23 maggio 2016,  dall'Impresa  Bayer
CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n.  130,
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario  Melody  Compact  WG  a  base  delle  sostanze   attive
Iprovalicarb  e  Rame   ossicloruro,   secondo   la   procedura   del
riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del  regolamento  (CE)
n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa  medesima
per il rilascio di  detta  autorizzazione,  gia'  registrata  per  lo
stesso uso e con pratiche agricole  comparabili  in  un  altro  Stato
membro Grecia, e' stata esaminata e valutata positivamente  da  parte
dell'Istituto  convenzionato  quale  l'Universita'  degli  studi   di
Milano; 
  Vista la nota del 23 giugno 2016 con la quale  e'  stato  richiesto
all'Impresa di inviare  la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo e ulteriore  documentazione
tecnico-scientifica  richiesta  senza  pregiudizio  per   l'iter   di
autorizzazione, da presentarsi entro 36 mesi dalla data del  presente
decreto; 
  Vista la nota pervenuta in data 7 luglio 2016 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31  marzo
2031,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
Iprovalicarb; 
  Visto il versamento effettuato  ai  sensi  del  sopracitato decreto
ministeriale 28 settembre 2012. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Bayer CropScience S.r.l.,  con  sede  legale  in  Milano,
viale Certosa n. 130, e'  autorizzata  fino  al  31  marzo  2031,  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario Melody Compact WG, a
base delle sostanze attive Iprovalicarb e Rame  ossicloruro,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  L'Impresa e' tenuta altresi' a presentare,  entro  36  mesi,  dalla
data di registrazione del pf  la  documentazione  tecnico-scientifica
richiesta. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Grecia. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' preparato negli stabilimenti delle Imprese: 
  Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); 
  Bayer SAS - Villefranche (Francia); 
  Bayer SAS Marle Sur Serre (Francia); 
  Bayer CropScience LP - Kansas City (USA); 
  Bayer CropScience (China) Co.Ltd. - Hangzhou (Cina); 
      Bayer CropScience Limited - Himatnagar Gujarat (India); 
  SBM Formulation - Bezies (Francia); 
  AgraForm LLC -St. Louis (USA); Schirm GmbH - Lübeck (Germania); 
  Exwold Technology Ltd - Hartlepool (Gran Bretagna). 
      Officina di confezionamento Bayer CropScience S.r.l.  -  Filago
(BG) 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     g
10-20-50-100-200-250-500 e kg 1-2-3-5-10-20. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16578. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it. 
    Roma, 26 luglio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco