IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data 23 settembre 2015  dall'Impresa
Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano - via  Gallarate  139,
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario, a base della sostanza attiva  Mesotrione,  secondo  la
procedura del riconoscimento  reciproco  prevista  dall'art.  40  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2016/950   della
Commissione del 15 giugno 2016,  recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data  di  scadenza
dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui  Mesotrione  fino
al 31 luglio 2017; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato  membro  Francia,
e' stata esaminata e valutata positivamente  da  parte  dell'Istituto
convenzionato Universita' di Milano; 
  Visto  il  successivo  parere  della  Commissione  consultiva   dei
prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica che  conferma  le
conclusioni dell'Istituto individuato per la valutazione del prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota in  data  11  maggio  2016  con  la  quale  e'  stato
richiesto  all'impresa  di  inviare  la   pertinente   documentazione
necessaria a completare il suddetto iter autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 26 maggio 2016 da cui  risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 luglio
2017,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
Mesotrione, come riportato nel reg. (UE) n. 2016/950  del  15  giugno
2017; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede  legale  in  Milano  -  via
Gallarate 139, e' autorizzata, fino al 31 luglio 2017,  ad  immettere
in commercio il prodotto fitosanitario CALLISTO  480,  a  base  della
sostanza attiva Mesotrione, con la  composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Francia. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento dell'impresa estera Syngenta Production France  S.A.S. -
Aigues-Vives (Francia); 
  confezionato presso lo stabilimento dell'impresa  Althaller  Italia
Srl, in San Colombano al Lambro (Milano). 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
0,25-0,33-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1-1,1-1,25-1,5-2-5-10-20. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16481. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 22 agosto 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco