Estratto determina AAM/PPA n. 1745 del 21 ottobre 2016 
 
    Autorizzazione della variazione: C.I.6.a 
    Relativamente al medicinale: VESIKER 
    Numero procedura europea: NL/H/0487/003/II/037 
    Titolare AIC: Astellas Pharma S.p.a. 
    E'    autorizzato    l'aggiornamento    del    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto e del  foglio  illustrativo,  a  seguito
della conduzione di studi clinici nella popolazione pediatrica. 
    relativamente al medicinale «Vesiker», nelle forme e confezioni: 
      036564235/M - «1 mg/ml sospensione orale» flacone in pet da 150
ml 
    L'autorizzazione della procedura europea  NL/H/487/03/II/037  per
il medicinale Vesiker ha rispettato  tutte  le  misure  inserite  nel
piano di indagine pediatrica approvato. 
    Ai fini dell'applicazione dell'art. 8  e  28(3)  del  regolamento
pediatrico, i risultati ottenuti  dagli  studi  pediatrici:  Study  1
(Quality-related study), Study 2 (905-CL-075), Study 3  (905-CL-076),
and Study 4 (905-CL-077)  sono  stati  condotti  in  accordo  al  PIP
EMEA-C-000573-PIP01-09-M05  approvato  22  maggio   2015   (Decisione
P/0260/2014). 
 
                              Stampati 
 
    1. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata  in  vigore
della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del
prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al  foglio
illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'AIC che intende  avvalersi  dell'uso  complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modifiche e integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
determinazione. Il titolare AIC rende accessibile  al  farmacista  il
foglio illustrativo aggiornato entro medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.