IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'associazione  italiana  della  Croce  rossa
(C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
    l'art. 1, comma 1, che  stabilisce  che  le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  associazione  della
Croce rossa italiana, promossa dai soci della Croce  rossa  italiana,
la quale e' persona giuridica di diritto privato ai sensi  del  Libro
primo, titolo II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di  diritto
nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali,
delle associazioni di promozione sociale, e' di  interesse  pubblico,
e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e'  posta
sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica; 
    l'art. 2, comma 1, che dispone che la Croce  rossa  italiana  sia
riordinata secondo le disposizioni dello stesso  decreto  legislativo
n. 178 del 2012 e dal 1°  gennaio  2016  fino  alla  data  della  sua
liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla  Croce
rossa italiana»  (ente),  mantenendo  la  personalita'  giuridica  di
diritto  pubblico  come  ente  non  economico,  sia  pure  non   piu'
associativo, con la  finalita'  di  concorrere  temporaneamente  allo
sviluppo dell'associazione; 
    l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le  risorse  finanziarie  a
carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1,
comma 6, che  sarebbero  state  erogate  alla  Croce  rossa  italiana
nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla  normativa  vigente  in
materia, nonche' risorse finanziarie,  di  pari  ammontare  a  quelle
determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma
6, per l'anno 2016, siano attribuite all'ente e all'associazione, con
decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro  della  difesa,  ciascuno  in  relazione  alle
proprie competenze, ripartendole tra ente e associazione in relazione
alle  funzioni  di  interesse  pubblico  ad  essi   affidati,   senza
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio  2016
il personale della  Croce  rossa  italiana  e  quindi  dell'ente  sia
utilizzato temporaneamente dall'associazione, mantenendo  il  proprio
stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'ente
e che entro  i  successivi  90  giorni  l'associazione  definisca  un
organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre  2017  e
dispone altresi' che il predetto organico sia  valutato  in  sede  di
adozione  dei  decreti  di  cui  all'art.  2,  comma  5,  sentite  le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire  fino  al  1°  gennaio
2018  l'esercizio  da  parte  dell'Associazione  dei   suoi   compiti
istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate; 
    l'art. 6, comma 6, che  dispone,  in  materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione  di
sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilita',  da  parte
degli enti e delle aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  della  Croce
rossa  italiana  e  quindi  dell'ente   con   funzioni   di   autista
soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a  coloro
che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti
medesimi per un periodo  non  inferiore  a  cinque  anni,  stabilendo
altresi' che i conseguenti oneri a carico  dei  predetti  enti  siano
finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti  al
trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di
finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  erogata  annualmente
alla Croce rossa italiana e quindi all'Ente; 
    l'art. 8, comma 2, come  modificato,  da  ultimo,  dall'art.  10,
comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che  dispone,
fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non  possa
superare   l'importo   complessivamente   attribuito    all'ente    e
all'associazione ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  per  l'anno  2014,
decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere
dall'anno 2018; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  29  aprile  2015,  n.   52,   recante   la
ripartizione tra le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  della  quota  indistinta  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario  nazionale  per  l'anno  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale e'
stabilito,  quale  concorso  al  finanziamento  della   Croce   rossa
italiana, l'importo di € 146.412.742; 
  Visti i propri decreti del 29 gennaio 2016 e  del  4  luglio  2016,
pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali 19 febbraio 2016,
n. 41 e 26 luglio 2016, n. 173 con i quali sono  state  assegnate  le
risorse disponibili per l'anno  2016  fino  al  terzo  trimestre  del
medesimo anno; 
  Considerato, in particolare, che il citato decreto  ministeriale  4
luglio 2016 ha provveduto alla ripartizione delle risorse disponibili
per il terzo  trimestre  del  2016,  secondo  le  richieste  avanzate
dall'ente strumentale alla Croce rossa italiana rispetto  alle  quali
il Ministero della salute ha espresso il proprio nulla  osta,  ed  ha
rinviato la ripartizione dell'importo residuo disponibile, al fine di
tenere conto di eventuali processi di mobilita' verso  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, come nel medesimo decreto  ministeriale
rappresentato; 
  Considerato che in apposita riunione  tecnica,  in  data  2  agosto
2016,  presso  il  Dipartimento  per  gli  affari   regionali   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e' emerso che, analogamente  a
quanto avvenuto nei primi tre trimestri dell'anno 2016, anche per  il
quarto trimestre  non  avranno  luogo,  a  causa  dei  ritardi  nelle
relative procedure, i  processi  di  mobilita'  verso  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  dai  quali  discende   l'obbligo   di
trasferimento di risorse  finanziarie  alle  regioni,  ai  sensi  del
citato art. 6,  comma  7,  per  cui  allo  stato  risulta  congruo  e
confermabile per il medesimo quarto trimestre il riparto  di  risorse
gia' stabilito per il terzo trimestre 2016; 
  Considerato che il finanziamento  complessivo  residuo  disponibile
per il quarto trimestre dell'anno 2016 ammonta a € 40.263.504,05; 
  Ritenuto dunque di assegnare, per quanto sopra detto,  le  seguenti
quote: 
    ente strumentale alla  Croce  rossa  italiana:  91,776%,  per  un
valore corrispondente a € 36.952.332,52; 
    associazione della Croce rossa italiana: 8,224%,  per  un  valore
corrispondente a € 3.311.171,53; 
 
                              Decreta: 
 
  Per il quarto  trimestre  dell'anno  2016  e'  assegnato  l'importo
complessivo di € 40.263.504,05, di  cui  €  36.952.332,52  in  favore
dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana e €  3.311.171,53  in
favore dell'associazione della Croce Rossa Italiana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 settembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2016 
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