IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visti in particolare i commi 4-ter e 4-quater del sopra citato art.
5 della legge n. 225/1992, che  prevedono  l'emanazione  di  apposita
ordinanza di  protezione  civile  volta  a  favorire  e  regolare  il
subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria  a
coordinare gli interventi, conseguenti all'evento calamitoso, che  si
rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata
dello  stato  di  emergenza,  con  possibilita'  di   individuazione,
nell'ambito dell'amministrazione  subentrante,  di  un  soggetto  cui
intestare la contabilita' speciale, gia' aperta  per  il  superamento
della medesima emergenza; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015  con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione
Molise, nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  10
febbraio 2016 con la quale il richiamato stato d'emergenza  e'  stato
prorogato di ulteriori centottanta giorni; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 280 del 4 settembre 2015 e n. 313 del 20 gennaio 2016,  con
cui sono state  adottate  misure  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e
6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise; 
  Viste le note prot. 102 del 20 luglio 2016 e prot.  102666  del  16
settembre 2016 del  commissario  delegato  nominato  ai  sensi  della
citata ordinanza di protezione civile n. 280/2015 e prot.  85841  del
22 luglio 2016, prot. 108060 del 29 settembre 2016 e prot. 108596 del
30 settembre 2016 del presidente della Regione  Molise,  con  cui  si
rappresenta, tra  l'altro,  la  necessita'  di  mantenere  aperta  la
contabilita' speciale n. 5980 fino alla data del 30 giugno  2017,  al
fine  di  completare  le  iniziative   avviate   durante   lo   stato
emergenziale in rassegna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992, con cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota del  30  settembre
2016; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Molise  e'   individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  direttore  del  Servizio
regionale di protezione civile della Regione Molise, Gino Cardarelli,
e' individuato quale responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in  rassegna.  Il  predetto  direttore   provvede,   altresi',   alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 280  del  4  settembre  2015  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della  Regione  Molise,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il direttore di cui  al  comma  2  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui  al  comma  2  e  delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  5980,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 280/2015, che viene al medesimo intestata fino al 30 giugno
2017. Il predetto soggetto e' tenuto a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
di cui al comma 2, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Molise ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  12. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 313 del 20 gennaio 2016, le  parole:  «nel
limite massimo di € 9.300,00» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nel
limite massimo di € 10.440,85». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 novembre 2016 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                      Curcio