IL DIRETTORE GENERALE 
                     per la condizione abitativa 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia  economica  e
popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; 
  Visto l'art.  105  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice
civile; 
  Visto l'art. 2545/XVII del codice civile; 
  Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
267; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 3161 del 13 marzo  2012  con
il quale gli organi sociali della cooperativa edilizia «S. Anna», con
sede in Cosenza, Via R. Guttuso, 3, sono stati  sciolti  e  il  dott.
avv. Roberto Colosimo e' stato nominato commissario  governativo  per
la gestione commissariale della societa' fino al 31 marzo 2013; 
  Visti i decreti direttoriali con i quali la gestione  commissariale
della  predetta  cooperativa  e'  stata  prorogata  negli  anni  fino
all'ultimo decreto direttoriale prot. n. 96 del 4 marzo 2016  con  il
quale la gestione commissariale affidata al  commissario  governativo
dott. ing. Francesco Trecroci e' stata prorogata fino  al  30  aprile
2016; 
  Considerato che la cooperativa era stata commissariata  perche'  il
Presidente in carica non aveva presentato i bilanci dal 2003 al  2011
e non  risultano  approvati  da  questa  amministrazione  gli  stessi
bilanci per quanto indicato nelle note del 6 novembre 2013  prot.  n.
12891  e  del  23  dicembre  2013  prot.  n.  14792  indirizzate   al
commissario governativo pro-tempore; 
  Vista  la  relazione  in  data  13  giugno  2016  nella  quale   il
commissario governativo, dott. ing. Francesco Trecroci, nel  riferire
sull'attivita' svolta e sul contenzioso in essere (eredi Donato),  ha
comunicato ulteriori posizioni debitorie del sodalizio nei  confronti
dell'amministrazione comunale di Cosenza e  della  locale  Camera  di
commercio, crediti passati  in  esazione  da  parte  di  Equitalia  e
rispetto ai quali la cooperativa e' insolvente; 
  Preso atto che nella riunione del 4 dicembre 2015, pur mettendo  in
evidenza ai soci, da parte del commissario governativo, «lo stato  di
insolvenza della cooperativa, invitando gli stessi a versare le prime
quote», l'esito e' stato negativo; pertanto «i bilanci  2014  e  2015
predisposti, a causa dei rilevanti crediti vantati nei confronti  del
sodalizio dall'amministrazione comunale  e  della  locale  Camera  di
commercio, nonche', in misura minore di quelli vantati dal precedente
commissario governativo e dal sottoscritto, per i relativi periodi di
gestione, nonche'  dai  professionisti  incaricati  per  le  vertenze
giudiziarie svoltesi ed ancora in corso, evidenziano un disavanzo  di
€  140.000,000  circa.  Non  e'  risultato  possibile  provvedere  al
deposito dei bilanci societari 2014 e  2015,  ne'  risulta  possibile
provvedere alla liquidazione della cooperativa per i seguenti motivi:
esistenza del contenzioso  citato,  notevole  posizione  debitoria  e
stato di insolvenza del sodalizio, dimostrata indisponibilita'  degli
altri soci a ripianare la situazione debitoria»; 
  Preso  atto  pertanto,  della  situazione   di   insolvenza   della
cooperativa «S. Anna»,  sulla  base  di  quanto  rappresentato  dalla
relazione del commissario governativo; 
  Considerato che con ministeriale prot. n. 7872 del 22  luglio  2016
e' stato chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello  Stato,  in
merito  alla   possibilita'   di   porre   in   liquidazione   coatta
amministrativa la cooperativa suddetta, attesa anche la cancellazione
della Commissione centrale di vigilanza quale  organo  consultivo  di
questa amministrazione; 
  Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato  pervenuto  in
data 14 ottobre 2016  e  ravvisata  la  sussistenza  dei  presupposti
soggettivi ed oggettivi per la liquidazione coatta amministrativa per
le  plurime  criticita'  nella  societa',  evidenziate  nella  citata
relazione del Commissario governativo del 13 giugno 2016; 
  Visto il curriculum del dott. Paolo Rende; 
  Vista la ministeriale prot. n. 9385 del 20 settembre  2016  con  la
quale questo Ufficio ha chiesto nulla osta  al  prefetto  di  Cosenza
all'affidamento dell'incarico di  commissario  liquidatore  al  dott.
Paolo Rende, precisando che se  il  predetto  nulla  osta  non  fosse
pervenuto  nei  termini  richiesti,  la  scrivente  avrebbe  comunque
emanato il  provvedimento  di  nomina,  salvo  riforma  dello  stesso
qualora successivamente fosse sopraggiunto parere negativo  da  parte
della prefettura stessa; 
  Tenuto conto che nei termini previsti la prefettura medesima non ha
dato  riscontro  alla  ministeriale  sopracitata,   pertanto   questa
amministrazione puo' procedere all'affidamento di detto incarico; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 198 del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, debba disporsi la  liquidazione  coatta  amministrativa
del sodalizio e la nomina del commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La cooperativa edilizia «S. Anna», con  sede  in  Cosenza,  Via  R.
Guttuso, 3, e' posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 2545/XVII del  codice  civile  e
194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.