IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2015/566/UE della Commissione dell'8 aprile 2015 che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualita' e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati; Vista la direttiva 2015/565 della Commissione che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante: "Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani", ed, in particolare l'articolo 4 che prevede che il Ministero della salute e le regioni e province autonome sono le autorita' responsabili competenti per l'attuazione dei requisiti di cui al presente decreto; gli articoli 6 e 7 relativi rispettivamente alla autorizzazione e accreditamento degli Istituti dei tessuti e alle ispezioni e misure di controllo; l'articolo 9, comma 4, che prevede che con apposito decreto del Ministro della salute sono recepite le procedure, stabilite in sede europea, volte alla verifica del rispetto delle norme e qualita' equivalenti; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16, recante: "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani" e sue successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante: "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2012, recante: "Modalita' per l'esportazione o l'importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull'uomo" adottato, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2013, n. 15 e smi; Vista la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 che stabilisce orientamenti relativi alle conduzioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonche' alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, nel campo delle cellule e dei tessuti umani, di cui alla direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successivi aggiornamenti; Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 59/CSR); Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), ai sensi dei decreti legislativi 191/2007 e 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 marzo 2015 (Rep. Atti n. 58/CSR); Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 10 novembre 2016 (Rep. Atti n. 206/CSR); Ritenuto necessario, nel recepire la direttiva 2015/566/UE, adottare una disciplina specifica per l'autorizzazione e le ispezioni degli Istituti dei tessuti importatori (ITI) che possa garantire il rispetto delle norme di qualita' e sicurezza equivalenti dei tessuti e cellule importati, in particolare, da Paesi terzi; Considerato che all'importazione di cellule e tessuti da Paesi terzi si applicano le modalita' previste dal decreto 10 ottobre 2012 e smi, a cui gli Istituti dei tessuti importatori autorizzati sono tenuti ad uniformarsi; Decreta: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Il presente decreto si applica all'importazione in Italia di: a) tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo; b) prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre normative dell'Unione europea e nazionali. 2. Nel caso in cui i tessuti e le cellule umani da importare siano destinati a essere utilizzati esclusivamente in prodotti fabbricati disciplinati da altre normative dell'Unione e nazionali, il presente decreto si applica unicamente alla attivita' di donazione, all'approvvigionamento e al controllo che avvengono al di fuori dell'Unione, al fine di garantire la rintracciabilita' dal donatore al ricevente e viceversa. 3. Il presente decreto non si applica: a) all'importazione di tessuti e di cellule di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, direttamente autorizzata dall'autorita' competente, incluse le cellule staminali emopoietiche destinate al trapianto sull'uomo; b) all'importazione di tessuti e di cellule di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, direttamente autorizzata in caso di emergenza; c) al sangue e ai suoi componenti secondo la definizione del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; d) agli organi o parti di organi secondo la definizione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.