IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 2015/566/UE della Commissione dell'8 aprile 2015
che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto  riguarda  le  procedure
volte a verificare il rispetto delle norme di qualita' e di sicurezza
equivalenti dei tessuti e delle cellule importati; 
  Vista la direttiva  2015/565  della  Commissione  che  modifica  la
direttiva 2006/86/CE per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani; 
  Visto il decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.  191,  recante:
"Attuazione della direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di  qualita'
e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani", ed, in particolare 
    l'articolo 4 che prevede che  il  Ministero  della  salute  e  le
regioni e province autonome sono le autorita' responsabili competenti
per l'attuazione dei requisiti di cui al presente decreto; 
    gli articoli 6 e 7 relativi rispettivamente alla autorizzazione e
accreditamento degli Istituti dei tessuti e alle ispezioni  e  misure
di controllo; 
    l'articolo 9, comma 4, che prevede che con apposito  decreto  del
Ministro della salute sono recepite le procedure, stabilite  in  sede
europea, volte alla verifica del  rispetto  delle  norme  e  qualita'
equivalenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.16,  recante:
"Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE  che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonche'  per  quanto  riguarda  le  prescrizioni  in  tema  di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di  tessuti  e  cellule  umani"  e  sue
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 1° aprile 1999, n.  91,  recante:  "Disposizioni  in
materia di prelievi e trapianti di organi  e  tessuti"  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante: "Norme in  materia
di procreazione medicalmente assistita"; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  10  ottobre  2012,  recante:
"Modalita' per l'esportazione o l'importazione di tessuti, cellule  e
cellule  riproduttive  umani  destinati  ad  applicazioni  sull'uomo"
adottato, ai  sensi  dell'articolo  9,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 6  novembre  2007,  n.  191,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 2013, n. 15 e smi; 
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  3  agosto  2010  che
stabilisce orientamenti relativi alle conduzioni  delle  ispezioni  e
delle  misure  di  controllo,  nonche'   alla   formazione   e   alla
qualificazione del personale interessato, nel campo delle  cellule  e
dei tessuti umani, di cui alla direttiva  2004/23/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e successivi aggiornamenti; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  sul  documento  recante   "Requisiti   minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici  delle  strutture  sanitarie
autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita'
e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento,  il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
cellule umane", sancito dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano il 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 59/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per le  visite  di
verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e  tecnologici  dei
centri di procreazione medicalmente assistita  (PMA),  ai  sensi  dei
decreti legislativi  191/2007  e  16/2010,  e  per  la  formazione  e
qualificazione dei valutatori  addetti  a  tali  verifiche",  sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25  marzo  2015  (Rep.
Atti n. 58/CSR); 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  nella  seduta  del  10
novembre 2016 (Rep. Atti n. 206/CSR); 
  Ritenuto  necessario,  nel  recepire  la   direttiva   2015/566/UE,
adottare una disciplina specifica per l'autorizzazione e le ispezioni
degli Istituti dei tessuti importatori (ITI) che possa  garantire  il
rispetto delle norme di qualita' e sicurezza equivalenti dei  tessuti
e cellule importati, in particolare, da Paesi terzi; 
  Considerato che all'importazione di  cellule  e  tessuti  da  Paesi
terzi si applicano le modalita' previste dal decreto 10 ottobre  2012
e smi, a cui gli Istituti dei tessuti  importatori  autorizzati  sono
tenuti ad uniformarsi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica all'importazione in Italia di: 
    a) tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo; 
    b) prodotti  fabbricati  derivati  da  tessuti  e  cellule  umani
destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non  siano
disciplinati da altre normative dell'Unione europea e nazionali. 
  2. Nel caso in cui i tessuti e le cellule umani da importare  siano
destinati a essere utilizzati esclusivamente in  prodotti  fabbricati
disciplinati da altre normative dell'Unione e nazionali, il  presente
decreto  si  applica  unicamente   alla   attivita'   di   donazione,
all'approvvigionamento e al  controllo  che  avvengono  al  di  fuori
dell'Unione, al fine di garantire la rintracciabilita'  dal  donatore
al ricevente e viceversa. 
  3. Il presente decreto non si applica: 
    a) all'importazione di tessuti e di cellule di  cui  all'articolo
9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.
191, direttamente autorizzata dall'autorita' competente,  incluse  le
cellule staminali emopoietiche destinate al trapianto sull'uomo; 
    b) all'importazione di tessuti e di cellule di  cui  all'articolo
9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.
191, direttamente autorizzata in caso di emergenza; 
    c) al sangue e ai suoi  componenti  secondo  la  definizione  del
decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; 
    d) agli organi o parti  di  organi  secondo  la  definizione  del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.