L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive  modificazioni,
concernente  la  riforma  della  vigilanza  sulle   assicurazioni   e
l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle  assicurazioni  private,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 12 maggio 2015,  n.  74,  attuativo  della  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e riassicurazione  ed,  in  particolare,  gli  articoli
45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2,  45-septies,  commi  2  e  3,
lettera b), 191, comma 1, lettera  b),  numero  2)  e  lettera  s)  e
216-ter, comma 1; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della  Commissione,  del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE  in  materia
di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione, ed in particolare, gli articoli da 119 a 135, 209  e
214; 
  Viste le linee guida EIOPA in materia di applicazione degli accordi
di  riassicurazione   passiva   al   sottomodulo   del   rischio   di
sottoscrizione per l'assicurazione non vita; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
Indice 
Titolo I - Disposizioni di carattere generale 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
  Art. 4 (Valutazione della riassicurazione passiva nel  calcolo  del
SCRnlCAT) 
Titolo II - Individuazione degli eventi catastrofali 
  Art. 5 (Livello di dettaglio richiesto per  l'individuazione  degli
eventi catastrofali) 
  Art. 6 (Specificazione di eventi catastrofali singoli o  di  eventi
catastrofali cumulativi) 
  Art. 7 (Individuazione degli eventi catastrofali del SCRnatCAT  per
le regioni dello Spazio economico europeo (SEE)) 
  Art. 8 (Individuazione degli eventi catastrofali del SCRnatCat  per
le regioni esterne allo SEE) 
  Art. 9 (Selezione dell'evento catastrofale rilevante) 
  Art. 10 (Entita' dei sinistri nel calcolo del SCRliability) 
Titolo III - Disaggregazione della perdita lorda 
  Art. 11 (Metodi per la  disaggregazione  della  perdita  lorda  per
singole componenti) 
  Art. 12 (Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT  per  le
regioni dello SEE) 
  Art. 13 (Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT  per  le
regioni esterne allo SEE) 
  Art. 14 (Disaggregazione della perdita lorda del  SCRnpproperty  in
relazione a catastrofi naturali) 
  Art. 15 (Disaggregazione delle perdite lorde del  SCRmmCAT:  rischi
di  responsabilita'   civile   risultante   dalla   circolazione   di
autoveicoli, sinistri  marittimi,  sinistri  aeronautici,  incendi  e
responsabilita' civile) 
  Art. 16 (Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio
di grave inadempimento) 
  Art. 17 (Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio
di recessione) 
Titolo IV - Applicazione della riassicurazione passiva 
  Art. 18 (Trattamento di tipologie di contratti  di  riassicurazione
non contemplate dal regolamento) 
  Art. 19 (Applicabilita' delle coperture riassicurative passive) 
  Art. 20 (Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che
ricostituiscono la copertura riassicurativa) 
  Art. 21 (Premi di reintegro) 
  Art. 22 (Ordine di applicazione delle coperture riassicurative) 
  Art. 23 (Riassicurazione proporzionale) 
  Art. 24 (Riassicurazione non proporzionale per rischio) 
  Art. 25 (Riassicurazione non proporzionale per evento) 
  Art. 26 (Contratti a carattere non indennitario e rischio di base) 
  Art. 27 (Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione) 
  Art. 28 (Trattamento di coperture riassicurative condivise) 
Titolo V - Riaggregazione delle perdite nette 
  Art. 29 (Riaggregazione delle perdite  nette  per  il  calcolo  del
SCRnlCAT) 
  Art. 30 (Trattamento dei requisiti di  capitale  di  componenti  di
calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori) 
Titolo VI - Disposizioni specifiche per l'impresa appartenente ad  un
  gruppo 
  Art. 31 (Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un
gruppo) 
  Art.  32  (Stima  dell'importo  recuperabile   dai   contratti   di
riassicurazione  di  un'impresa  in  relazione  a  un  contratto   di
riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali cumulativi) 
  Art.  33  (Stima  degli  importi  recuperabili  dai  contratti   di
riassicurazione  di  un'impresa  in  relazione  a  un  contratto   di
riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali singoli) 
Titolo VII - Documentazione e convalida 
  Art. 34 (Documentazione e convalida degli eventi catastrofali) 
  Art. 35  (Documentazione  relativa  ai  metodi  utilizzati  per  la
disaggregazione delle perdite lorde) 
  Art. 36 (Documentazione relativa alle procedure di  disaggregazione
delle perdite lorde e di riaggregazione delle perdite nette) 
Titolo VIII - Attribuzione delle polizze di assicurazione  ai  gruppi
  di rischio di responsabilita' civile per il calcolo del SCRmmCAT 
  Art. 37  (Attribuzione  delle  polizze  ai  gruppi  di  rischio  di
responsabilita' civile dell'allegato XI degli atti delegati) 
  Art. 38 (Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa
o riassicurativa proporzionale sulla responsabilita' civile) 
Titolo IX - Disposizioni specifiche per i calcoli a livello di gruppo 
  Art. 39 (Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del requisito
patrimoniale di solvibilita' di gruppo) 
Titolo X - Disposizioni finali 
  Art. 40 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e'  adottato  ai  sensi  degli  articoli
45-bis, comma 2, 45-quinquies, comma 2,  45-septies,  commi  2  e  3,
lettera b), e 191, comma 1, lettera  b),  numero  2)  e  lettera  s),
216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.