IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento delegato  (UE)  n.  664/2014
che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione  di
un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  da  parte  delle
autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie  obbligatorie
o motivato da  calamita'  naturali  o  da  condizioni  metereologiche
sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n.  729/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee legge n. 207 dell'11 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette  l'Indicazione  Geografica  Protetta
«Ciauscolo»; 
  Vista la nota n. 0789095 del  7  novembre  2016  con  la  quale  la
Regione Marche, a seguito degli  eventi  sismici  del  26  e  del  30
ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di  modifica
temporanea del Disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6,
par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, in particolare  per
consentire   le   operazioni   di    produzione,    stagionatura    e
confezionamento del «Ciauscolo» IGP anche al di fuori della  zona  di
produzione individuata dal disciplinare della IGP  in  considerazione
dei danni subiti dagli stabilimenti  di  produzione,  stagionatura  e
confezionamento; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Ciauscolo» IGP ai  sensi  del  citato
art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   la   modifica
temporanea  apportata  al  disciplinare  di  produzione   della   IGP
«Ciauscolo» attualmente vigente, affinche' le disposizioni  contenute
nel predetto documento siano accessibili per informazione erga  omnes
sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione della  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione della denominazione «Ciauscolo» registrata in qualita'  di
Indicazione Geografica Protetta in  forza  del  regolamento  (CE)  n.
729/2009 della Commissione  del  10  agosto  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'  europee  legge  n.  207  dell'11
agosto 2009. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP
«Ciauscolo» e' temporanea  e  la  sua  efficacia  e'  limitata  a  12
(dodici) mesi a decorrere dalla data di  pubblicazione  della  stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 
    Roma, 11 novembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Abate