IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AlMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto, in particolare, l'art. 52 della legge n. 234 del 2012, relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160; Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, occorre procedere ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo; Considerata l'esigenza di adeguare i parametri qualitativi del grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaria, anche attraverso l'utilizzo di sementi certificate individuate tra le parti della filiera cerealicola e l'adozione di buone pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 settembre 2016; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualita' del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione; b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva grano duro rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera; e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.