IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AlMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto, in particolare, l'art. 52  della  legge  n.  234  del  2012,
relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 23-bis del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti  territoriali  e  il
territorio» convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
della legge 7 agosto 2016, n. 160; 
  Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato  art.  23-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, occorre procedere  ad  emanare  il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che
definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse  del
Fondo; 
  Considerata l'esigenza di  adeguare  i  parametri  qualitativi  del
grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze  produttive
dell'industria  pastaria,  anche  attraverso  l'utilizzo  di  sementi
certificate individuate tra le  parti  della  filiera  cerealicola  e
l'adozione di buone pratiche colturali  funzionali  al  miglioramento
qualitativo delle produzioni; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 29 settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera
cerealicola,   finalizzato   a   favorire   la    collaborazione    e
l'integrazione tra i produttori e le imprese  di  trasformazione  del
grano duro,  il  miglioramento  della  qualita'  del  prodotto  e  la
programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai  produttori
di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti  delle  fasi  di
trasformazione e commercializzazione; 
    b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
    d)  «Soggetto  beneficiario»:  l'impresa  agricola,  iscritta  al
registro  delle  imprese  e  all'anagrafe  delle  aziende   agricole,
attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva grano duro rispettando
le clausole previste negli appositi contratti di filiera; 
    e)  «Soggetto  gestore»:   l'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA.