IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2016, con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori centottanta giorni; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016; Viste le note del commissario delegato del 6 e del 26 aprile 2016, con cui si chiede di modificare le disposizioni emergenziali adottate nelle sopra richiamate ordinanze al fine di ottimizzare la gestione dei materiali litoidi e vegetali dal demanio idrico e marittimo interessati dagli eventi calamitosi in oggetto; Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 25 ottobre 2016; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Materiali litoidi e vegetali 1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi asportati, il responsabile unico del procedimento assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. 2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualita' e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi metereologici di cui in premessa, restano nella disponibilita' dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro gestione ed eventuale rimozione, anche ai fini del ripristino della funzionalita' dei citati fondi.