IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2016,  con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 30  ottobre  al  2  novembre  2015  hanno  colpito  il
territorio delle province  di  Catanzaro,  di  Cosenza  e  di  Reggio
Calabria, nonche' la delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  25
agosto 2016, con la quale il predetto stato  di  emergenza  e'  stato
prorogato di ulteriori centottanta giorni; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 330 del 1° aprile 2016; 
  Viste le note del commissario delegato del 6 e del 26 aprile  2016,
con cui si chiede di modificare le disposizioni emergenziali adottate
nelle sopra richiamate ordinanze al fine di ottimizzare  la  gestione
dei materiali litoidi e  vegetali  dal  demanio  idrico  e  marittimo
interessati dagli eventi calamitosi in oggetto; 
  Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del  25  ottobre
2016; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. I materiali litoidi e vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico  e
marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in  attuazione
del piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del  Capo  della
protezione civile n. 330 del  1°  aprile  2016,  possono,  in  deroga
all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993,  n.  275,  essere
ceduti,  a  compensazione  degli  oneri  di  trasporto  e  di   opere
idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane
o pedemontane, oppure puo'  essere  prevista  la  compensazione,  nel
rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi  delle  attivita'
inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali  con  il  valore  del
materiale estratto riutilizzabile,  da  valutarsi,  in  relazione  ai
costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla  base
dei canoni demaniali vigenti. 
  Per i  materiali  litoidi  asportati,  il  responsabile  unico  del
procedimento assicura al commissario delegato la corretta valutazione
del valore assunto, nonche' dei quantitativi e  della  tipologia  del
materiale da asportare, oltre che la corretta  contabilizzazione  dei
relativi volumi. 
  2. I  sedimenti  alluvionali  di  qualsiasi  qualita'  e  tipologia
naturalmente depositati e dispersi sui terreni  privati  per  effetto
degli eccezionali eventi metereologici di cui  in  premessa,  restano
nella  disponibilita'  dei  proprietari  dei  fondi,  che  provvedono
autonomamente alla loro gestione ed  eventuale  rimozione,  anche  ai
fini del ripristino della funzionalita' dei citati fondi.