IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
Allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica,  ed  in  particolare   l'art.   80,   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», ed  in  particolare  gli  articoli  115,  recante
«Ripartizione   delle   competenze»    e    l'art.    119,    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante  «Attuazione   della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento  della
direttiva 2009/77/EC della Commissione del 1° luglio  2009,  relativo
all'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che ora  figurano  nei  regolamenti
(UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione,  tra  le  quali  la
sostanza attiva triflusulfuron metile; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
triflusulfuron metile decade  il  31  dicembre  2019,  come  indicato
nell'Allegato al regolamento (UE) n. 540/2011; 
  Visto il decreto del 19 giugno 1996, modificato successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 14 maggio 2012, con il quale e' stato
registrato al n. 8886 il prodotto fitosanitario denominato  «Safari»,
contenente  la  sostanza  attiva  triflusulfuron   metile,   a   nome
dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede  legale  in
Milano, via Pontaccio, 10; 
  Vista  l'istanza  presentata  dall'impresa  medesima   diretta   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto
fitosanitario in questione, sulla  base  del  dossier  triflusulfuron
metile 50 WG, conforme ai  requisiti  di  cui  all'Allegato  III  del
citato decreto legislativo n.  194/1995,  trasposti  nel  regolamento
(UE) n. 545/2011 della Commissione; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo,   svolta   dall'ICPS   Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari  e  la  prevenzione,  al  fine  di  ri-registrare  il
prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2019, alle
nuove condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 15 luglio 2016 con la  quale  e'
stata richiesta la documentazione per il  completamento  dell'iter  e
ulteriore documentazione  tecnico-scientifica  da  presentarsi  entro
trentasei mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta in data 20 luglio 2016 da cui  risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2019,  data  di
scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva   triflusulfuron
metile, il  prodotto  fitosanitario  in  questione,  alle  condizioni
definite  dalla  valutazione  secondo  i  principi  uniformi  di  cui
all'Allegato VI del regolamento (CE)  n.  546/2011,  sulla  base  dei
dossier conformi ai requisiti di  cui  all'Allegato  III  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel  regolamento  (UE)  n.
545/2011 della Commissione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999,  concernente  «Determinazione  delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla  data
di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  dicembre  2019  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  triflusulfuron  metile,  il
prodotto fitosanitario SAFARI registrato al n. 8886 in  data  del  19
giugno 1996, modificato successivamente con decreti di  cui  l'ultimo
in data 14 maggio 2012 con la composizione, alle condizioni  e  sulle
colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate
in applicazione dei principi uniformi. 
  L'impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici
aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta  a  ri-etichettare
il  prodotto  fitosanitario  munito  dell'etichetta   precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
"Banca dati". 
    Roma, 2 novembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco