IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data 20 novembre  2015  dall'impresa
Helm AG, con sede legale  in  Nordkanalstrasse,  28  D-20097  Amburgo
(Germania), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del  prodotto
fitosanitario Priam Top, a base della sostanza  attiva  Tebuconazolo,
secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista  dall'art.
40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, tra cui
tebuconazolo, fino al 31 agosto 2019; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 921/2014 della  Commissione
del 25 agosto 2014, recante modifica del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le  condizioni  di  approvazione
della sostanza attiva Tebuconazolo; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato  membro  Francia,
e' stata esaminata dall'Istituto convenzionato Universita' di Milano; 
  Vista la nota in  data  23  maggio  2016  con  la  quale  e'  stato
richiesto all'Impresa medesima di inviare dati  aggiuntivi,  ritenuti
pregiudizievoli per  il  prosieguo  dell'iter  di  registrazione,  in
considerazione della presenza  nella  formulazione  di  una  sostanza
candidata alla sostituzione, al fine di  procedere  alla  valutazione
comparativa, come previsto dall'art. 50 del reg. (CE) 1107/2009; 
  Vista la nota del 25 maggio 2016 con la quale l'impresa medesima ha
inoltrato all'Istituto valutatore la documentazione richiesta; 
  Considerato che l'Istituto ha concluso positivamente la valutazione
comparativa, adottando le necessarie restrizioni, nei tempi stabiliti
dal citato art. 50 del reg. (CE) n. 1107/2009; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota in  data  23  giugno  2016  con  la  quale  e'  stato
richiesto  all'Impresa  di  inviare  la   pertinente   documentazione
necessaria a completare il suddetto iter  autorizzativo  e  ulteriori
dati tecnico-scientifici da presentarsi entro 18 mesi dalla data  del
presente  decreto,  nonche'  la  modifica   dell'autorizzazione   che
entrera' in vigore nei termini previsti e sopra citati; 
  Vista la nota pervenuta in data 14 luglio 2016 da cui  risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario Trian Top fino al
31 agosto 2019, data di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva Tebuconazolo, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Helm AG, con sede legale in Nordkanalstrasse, 28  D-20097
Amburgo (Germania), e'  autorizzata,  fino  al  31  agosto  2019,  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario PRIAM  TOP,  a  base
della sostanza  attiva  Tebuconazolo,  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Francia. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle imprese estere: 
  Agropak in Spolka  Jawna  -  ul.  Darwina  Id,  43-603  Jaworzno  -
Polonia; 
  Schirm GmbH in Geschwister Scholl  Str.  127,  D-39218  Schonebeck,
Germania. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-120-220. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16540. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 7 ottobre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco