IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
Allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», ed  in  particolare  gli  articoli  115,  recante
«Ripartizione   delle   competenze»    e    l'art.    119,    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011, recante  disposizioni  di  attuazione
del regolamento (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  l'elenco  delle   sostanze   attive
approvate, tra cui metribuzin, fino al 30 settembre 2017; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2015/404   della
Commissione dell'11 marzo 2015,  recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data  di  scadenza
dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui  metribuzin  fino
al 31 luglio 2018; 
  Vista la domanda presentata in data 24 dicembre  2015  dall'impresa
Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano - Viale  Certosa,
130,  finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario  «Sencor  600  SC»  a  base   della   sostanza   attiva
metribuzin,  secondo  la  procedura  del   riconoscimento   reciproco
prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata dall'impresa  medesima
per il rilascio di  detta  autorizzazione,  gia'  registrata  per  lo
stesso uso e con pratiche agricole  comparabili  in  un  altro  Stato
membro Grecia, e' stata esaminata e valutata positivamente  da  parte
dell'istituto  convenzionato  quale  l'Universita'  degli  studi   di
Milano; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Viste le note del 31 agosto e 17 ottobre 2016 con le quali e' stato
richiesto  all'impresa  di  inviare  la   pertinente   documentazione
necessaria a completare il suddetto iter autorizzativo; 
  Viste le note pervenute in data 8 settembre e 21  ottobre  2016  da
cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto
dall'ufficio che ha investito  l'istituto  valutatore  per  rivedere,
alcune controdeduzioni formulate dall'impresa stessa; 
  Considerato   che   il   suddetto   istituto   ha   accettato    le
controdeduzioni formulate dall'impresa e ha di conseguenza rivisto le
condizioni d'impiego del prodotto in questione; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 luglio
2018,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
metribuzin; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede  legale  in  Milano  -
Viale Certosa, 130,  e'  autorizzata  fino  al  31  luglio  2018,  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario  SENCOR  600  SC,  a
base della sostanza attiva metribuzin, con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Grecia. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle imprese: 
  Bayer S.A.S. - Villefranche - Francia; 
  Bayer CropScience  AG  -  Industriepark  Hoechst  -  Francoforte  -
Germania; 
  Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia; 
  Bayer CropScience LP - Kansas City - USA; 
  Arysta Lifesciences S.A.S. - Nogueres - Francia; 
  Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay - Francia; 
  Imperial Chemical Logistics GmbH - Wolfenbüttel - Germania; 
  Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) - Germania; 
  Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: 250-500 ml; 1 - 5 - 10
- 15 - 20 L. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16570. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 14 novembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco