IL DIRETTORE GENERALE 
           per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e  che
reca  modifica  al  regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  e   successive
modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le  direttive  del  Consiglio  nn.
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista la direttiva n.  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista la direttiva n. 2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce  un  quadro
per  l'azione  comunitaria  ai  fini  dell'utilizzo  sostenibile  dei
pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14 agosto 2012, n.  150,  recante:  «Attuazione  della  direttiva  n.
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 di recepimento della
direttiva  n.  2006/74/CE  della  commissione  del  18  luglio  2006,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le  quali  la
sostanza attiva cyprodinil; 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di  recepimento  della
direttiva n. 2007/76/CE  della  Commissione  del  20  dicembre  2007,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le  quali  la
sostanza attiva fludioxonil; 
  Visto che l'approvazione della sostanza attiva  fludioxonil  decade
il 31 ottobre 2018, come  indicato  nell'allegato  al  reg.  (UE)  n.
540/2011; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dalle  imprese  titolari  volte  ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al  prodotto  fitosanitario  Switch,  presentato
dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., conforme  ai  requisiti
di cui all'allegato III del citato decreto legislativo  n.  194/1995,
trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari di cui  trattasi  hanno  ottemperato  a  quanto
previsto dai decreti recepimento, nei tempi e  nelle  forme  da  esso
stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per le  sostanze
attive fludioxonil e cyprodinil; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo A9219B, svolta dall' Istituto superiore di sanita', al fine
di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino  al  31
ottobre 2018, alle nuove condizioni di impiego; 
  Viste le note con le quali le imprese titolari delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2018 data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  fludioxonil,  i  prodotti
fitosanitari  indicati  in  allegato  al   presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier A9219B conforme ai requisiti  di  cui  all'allegato  III  del
citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011  della  commissione,  relativo  al  prodotto   fitosanitario
Switch; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta». 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino  al  31  ottobre  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  fludioxonil,  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  autorizzate  le  modifiche  indicate  per  ciascun   prodotto
fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munita  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
     Roma, 15 novembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco