IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n.  91/414/CEE
del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e  che
reca  modifica  al  regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  e   successive
modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio  n.
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica,  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce  un  quadro
per  l'azione  comunitaria  ai  fini  dell'utilizzo  sostenibile  dei
pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14 agosto 2012, n.  150,  recante:  «Attuazione  della  direttiva  n.
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto ministeriale del 24  giugno  2011  di  recepimento
della direttiva n. 2011/60/EU della commissione del 23  maggio  2011,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le  quali  la
sostanza attiva tebufenozide; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
tebufenozide decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al
reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad  ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base
del dossier relativo  al  prodotto  fitosanitario  Mimic,  presentato
dall'impresa Nisso Chemical Europe GmbH, conforme ai requisiti di cui
all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo   n.   194/1995,
trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a  quanto  previsto  dal
decreto del 24 giugno 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti
ed in conformita' alle condizioni definite  per  la  sostanza  attiva
tebufenozide; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della
valutazione del sopracitato fascicolo GF-810, svolta dall'Universita'
cattolica del sacro cuore,  al  fine  di  ri-registrare  il  prodotto
fitosanitario di cui trattasi fino al  31  maggio  2021,  alle  nuove
condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 39675 in data  19  ottobre
2016 con la quale  e'  stata  richiesta  all'impresa  Nisso  Chemical
Europe  GmbH  titolare  del  dossier  la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato  istituto  da
presentarsi entro ventiquattro mesi dalla data della medesima; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto alla  classificazione  del  prodotto  fitosanitario  sotto
indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  tebufenozide,  il  prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al  presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n.  545/2011
della commissione; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  maggio  2021,  data  di   scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  tebufenozide,  il  prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  La succitata impresa Nisso Chemical  Europe  GmbH  e'  tenuta  alla
presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra  indicati
nel termine di cui in premessa. 
  Sono  autorizzate   le   modifiche   indicate   per   il   prodotto
fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 15 novembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco