Art. 1. 
 
                      Oggetto della disciplina 
 
    1. Il presente regolamento disciplina la gestione, la tutela e lo
sfruttamento della proprieta' intellettuale, intesa come il complesso
dei diritti di proprieta' sui risultati, trovati e prodotti derivanti
dall'«attivita' di  ricerca»  e/o  da  «altre  attivita'»,  svolte  a
qualsiasi titolo dai soggetti  di  cui  all'art.  2  per  e/o  presso
l'I.N.A.F., nonche' le misure  di  stimolo  ed  incentivazione  della
innovazione. Il regolamento e'  redatto  in  conformita'  con  quanto
previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  recante  il
Codice della proprieta' industriale, e ss.mm.ii. (di seguito C.P.I.),
dalla legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  la  disciplina  della
protezione del diritto d'autore e di altri diritti  connessi  al  suo
esercizio, e ss.mm.ii., dalla disciplina comunitaria degli  aiuti  di
Stato alla ricerca e sviluppo n. 2014/C 198/01,  dalla  comunicazione
della Commissione europea COM(2007)799 del 14 dicembre 2007. 
    1. Per «attivita' di ricerca» di cui comma 1 si  intendono  tutte
le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato,  prodotto  o
trovato nell'ambito  di  un  programma  di  ricerca  ed  attuate  dai
soggetti di cui al successivo art. 2, avvalendosi di  attrezzature  e
strutture appartenenti all'I.N.A.F. e  delle  risorse  economiche  da
quest'ultimo amministrate, salvo che  sia  diversamente  disposto  da
specifiche norme o clausole contrattuali. 
    2. Per «altre attivita'» di cui comma 1, si  intendono  tutte  le
operazioni, dirette al conseguimento  di  un  risultato,  prodotto  o
trovato nell'ambito delle attivita' di supporto alla ricerca o  delle
attivita' scientifico-tecnologiche, ivi  comprese  le  attivita'  che
abbiano ad oggetto studi ed analisi di carattere tecnico-scientifico,
attuate dai soggetti di cui al  successivo  art.  2,  avvalendosi  di
attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F.  e  delle  risorse
economiche da quest'ultimo amministrate. Sono  escluse  le  attivita'
che  abbiano  esclusivamente  ad  oggetto  l'esercizio  di   funzioni
amministrative. 
    3. E'  esclusa  dall'applicazione  del  presente  regolamento  la
disciplina   della   gestione   delle   informazioni    oggetto    di
classificazione di segretezza, relative alla tutela  degli  interessi
della Repubblica, che rimane, pertanto, normata esclusivamente  dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124 e s.m.i. e relativi decreti attuativi. Ai
sensi del  comma  2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4, la responsabilita' della
protezione e  della  tutela  delle  attivita'  e  delle  informazioni
oggetto di classificazione  di  segretezza  relative  agli  interessi
della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124  e  s.m.i.
resta  di  esclusiva  competenza  del  Consiglio  di  amministrazione
dell'I.N.A.F.