Art. 1. Oggetto della disciplina 1. Il presente regolamento disciplina la gestione, la tutela e lo sfruttamento della proprieta' intellettuale, intesa come il complesso dei diritti di proprieta' sui risultati, trovati e prodotti derivanti dall'«attivita' di ricerca» e/o da «altre attivita'», svolte a qualsiasi titolo dai soggetti di cui all'art. 2 per e/o presso l'I.N.A.F., nonche' le misure di stimolo ed incentivazione della innovazione. Il regolamento e' redatto in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprieta' industriale, e ss.mm.ii. (di seguito C.P.I.), dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la disciplina della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e ss.mm.ii., dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 2014/C 198/01, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2007)799 del 14 dicembre 2007. 1. Per «attivita' di ricerca» di cui comma 1 si intendono tutte le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato, prodotto o trovato nell'ambito di un programma di ricerca ed attuate dai soggetti di cui al successivo art. 2, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F. e delle risorse economiche da quest'ultimo amministrate, salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme o clausole contrattuali. 2. Per «altre attivita'» di cui comma 1, si intendono tutte le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato, prodotto o trovato nell'ambito delle attivita' di supporto alla ricerca o delle attivita' scientifico-tecnologiche, ivi comprese le attivita' che abbiano ad oggetto studi ed analisi di carattere tecnico-scientifico, attuate dai soggetti di cui al successivo art. 2, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F. e delle risorse economiche da quest'ultimo amministrate. Sono escluse le attivita' che abbiano esclusivamente ad oggetto l'esercizio di funzioni amministrative. 3. E' esclusa dall'applicazione del presente regolamento la disciplina della gestione delle informazioni oggetto di classificazione di segretezza, relative alla tutela degli interessi della Repubblica, che rimane, pertanto, normata esclusivamente dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e s.m.i. e relativi decreti attuativi. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4, la responsabilita' della protezione e della tutela delle attivita' e delle informazioni oggetto di classificazione di segretezza relative agli interessi della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e s.m.i. resta di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.F.