IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124,  e  successive  modificazioni
introdotte dalla legge 7 agosto  2012,  n.  133,  ed  in  particolare
l'art. 29, comma 4, che affida a un regolamento la definizione  delle
procedure per  la  stipula  di  contratti  di  appalto  di  lavori  e
forniture di beni e servizi; 
  Visto l'art. 6, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208, recante  «Disciplina  dei  contratti  pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori  della  difesa  e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE» che  dispone  la
non applicabilita' delle disposizioni contenute nello stesso  decreto
ai contratti per attivita' di intelligence; 
  Visto l'art. 1, comma 6, lettera  b)  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture» che, dispone  la  non  applicabilita'  delle  disposizioni
contenute nello stesso decreto  ai  contratti  ai  quali  il  decreto
legislativo 15 novembre  2011,  n.  208  non  si  applica  in  virtu'
dell'art. 6 del medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  1,
adottato in data 17 dicembre 2013, recante disposizioni in materia di
contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  recanti
l'organizzazione ed il funzionamento del DIS, dell'AISE  e  dell'AISI
adottati rispettivamente in attuazione degli articoli 4, comma 7,  6,
comma 10 e 7, comma 10 della legge n. 124/2007; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia di  tutela  amministrativa  del  segreto  di  Stato  e  delle
informazioni classificate, di cui all'art. 4,  comma  3,  lettera  l)
della legge n. 124/2007; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  per   il   settore   di
intelligence, a seguito dell'esclusione dei contratti per le esigenze
degli Organismi di informazione sia dall'ambito di applicazione della
disciplina generale recata dal decreto legislativo  n.  50/2016,  sia
dallo stesso decreto legislativo n. 208/2011, una piu'  articolata  e
organica disciplina regolamentare dell'attivita' negoziale del DIS  e
delle Agenzie, con la definizione  di  procedure  che  tengano  conto
delle peculiari esigenze di riservatezza e  sicurezza  che  connotano
ordinariamente l'attivita' degli  Organismi  di  informazione  e  che
risultino funzionali ad assicurare  la  necessaria  tempestivita'  ed
efficacia all'attivita' di intelligence; 
  Ritenuto  a  tali  fini  di  dover  modificare  la  disciplina   ed
estenderne gli ambiti finora regolati dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 8/2009 recante definizione delle  procedure
per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di  beni
e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori
delle forniture e  dei  servizi  che  possono  essere  effettuati  in
economia o a trattativa privata; 
  Visto l'art. 43 della legge 3 agosto  2007,  n.  124  che  consente
l'adozione di regolamenti in deroga alle  disposizioni  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni  e,
dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato; 
  Acquisito il parere del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
della Repubblica; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                     Definizioni e denominazioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento s'intende: 
    a)  Legge:  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    b) Sistema di  informazione  per  la  sicurezza:  il  Sistema  di
informazione per la sicurezza della  Repubblica  di  cui  all'art.  2
della Legge; 
    c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza  di
cui all'art. 4 della Legge; 
    d) AISE:  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  di  cui
all'art. 6 della Legge; 
    e) AISI:  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna  di  cui
all'art. 7 della Legge; 
    f) Organismi/Comparto: il DIS, l'AISE e l'AISI; 
    g) Direttore generale: il Direttore generale del DIS; 
    h) Direttori:  il  Direttore  generale  del  DIS  e  i  Direttori
dell'AISE e dell'AISI; 
    i) Direttori delle Agenzie: i Direttori dell'AISE e dell'AISI; 
    l) struttura amministrativa: la struttura cui  sono  affidate  le
procedure di scelta del contraente, l'adozione degli atti  negoziali,
le liquidazioni e i pagamenti delle spese; 
    m)  sedi  decentrate:  le  sedi  all'estero  e  le  articolazioni
decentrate sul territorio nazionale del DIS, dell'AISE e dell'AISI; 
    n) spese di funzionamento ad immediata esecuzione delle  Agenzie:
spese per le  quali  e'  necessaria  un'immediata  autorizzazione  ed
attivazione della spesa, ovvero  acquisizioni  di  carattere  urgente
volte ad assicurare la continuita' delle  attivita'  o  l'incolumita'
delle persone; 
    o) minuto  mantenimento:  gli  interventi  minimali  necessari  a
conservare in  efficienza  gli  immobili  per  l'uso  al  quale  sono
destinati, che non richiedono particolari  competenze  specialistiche
del personale  operatore  e  che  sono  eseguiti  esclusivamente  per
evitare i deterioramenti prodotti dall'uso; 
    p) forniture complesse di beni e servizi: forniture o prestazioni
dichiarate dal competente Organismo particolarmente  complesse  sotto
il profilo  tecnologico,  ovvero  che  richiedono  l'apporto  di  una
pluralita' di  competenze,  ovvero  caratterizzate  dall'utilizzo  di
componenti o processi produttivi innovativi  o  dalla  necessita'  di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'; 
    q) lavori complessi: lavori dichiarati dal  competente  Organismo
di  particolare  complessita'  tecnica  o  nei  quali  le  componenti
architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non  usuali  e
di particolare rilevanza; 
    r)  forniture  di  beni  o  servizi   economicamente   rilevanti:
forniture o prestazioni di importo superiore ad euro 500.000,00,  IVA
esclusa; 
    s) lavori economicamente rilevanti: lavori di importo superiore a
euro 500.000,00, IVA esclusa. 
  2. Nelle attivita' precontrattuali, contrattuali e  di  esecuzione,
il  DIS,  l'AISE  e   l'AISI,   ferme   restando   le   denominazioni
convenzionali  stabilite  con  determinazione  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata di  cui  all'art.  3
della legge,  possono  adottare  la  denominazione  della  rispettiva
struttura amministrativa.