IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, ed in particolare l'art. 29, comma 4, che affida a un regolamento la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalto di lavori e forniture di beni e servizi; Visto l'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE» che dispone la non applicabilita' delle disposizioni contenute nello stesso decreto ai contratti per attivita' di intelligence; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» che, dispone la non applicabilita' delle disposizioni contenute nello stesso decreto ai contratti ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 non si applica in virtu' dell'art. 6 del medesimo decreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1, adottato in data 17 dicembre 2013, recante disposizioni in materia di contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti l'organizzazione ed il funzionamento del DIS, dell'AISE e dell'AISI adottati rispettivamente in attuazione degli articoli 4, comma 7, 6, comma 10 e 7, comma 10 della legge n. 124/2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, di cui all'art. 4, comma 3, lettera l) della legge n. 124/2007; Ravvisata la necessita' di individuare per il settore di intelligence, a seguito dell'esclusione dei contratti per le esigenze degli Organismi di informazione sia dall'ambito di applicazione della disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 50/2016, sia dallo stesso decreto legislativo n. 208/2011, una piu' articolata e organica disciplina regolamentare dell'attivita' negoziale del DIS e delle Agenzie, con la definizione di procedure che tengano conto delle peculiari esigenze di riservatezza e sicurezza che connotano ordinariamente l'attivita' degli Organismi di informazione e che risultino funzionali ad assicurare la necessaria tempestivita' ed efficacia all'attivita' di intelligence; Ritenuto a tali fini di dover modificare la disciplina ed estenderne gli ambiti finora regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 8/2009 recante definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata; Visto l'art. 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124 che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato; Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni e denominazioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intende: a) Legge: la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; b) Sistema di informazione per la sicurezza: il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 2 della Legge; c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della Legge; d) AISE: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6 della Legge; e) AISI: l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7 della Legge; f) Organismi/Comparto: il DIS, l'AISE e l'AISI; g) Direttore generale: il Direttore generale del DIS; h) Direttori: il Direttore generale del DIS e i Direttori dell'AISE e dell'AISI; i) Direttori delle Agenzie: i Direttori dell'AISE e dell'AISI; l) struttura amministrativa: la struttura cui sono affidate le procedure di scelta del contraente, l'adozione degli atti negoziali, le liquidazioni e i pagamenti delle spese; m) sedi decentrate: le sedi all'estero e le articolazioni decentrate sul territorio nazionale del DIS, dell'AISE e dell'AISI; n) spese di funzionamento ad immediata esecuzione delle Agenzie: spese per le quali e' necessaria un'immediata autorizzazione ed attivazione della spesa, ovvero acquisizioni di carattere urgente volte ad assicurare la continuita' delle attivita' o l'incolumita' delle persone; o) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso; p) forniture complesse di beni e servizi: forniture o prestazioni dichiarate dal competente Organismo particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'; q) lavori complessi: lavori dichiarati dal competente Organismo di particolare complessita' tecnica o nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza; r) forniture di beni o servizi economicamente rilevanti: forniture o prestazioni di importo superiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa; s) lavori economicamente rilevanti: lavori di importo superiore a euro 500.000,00, IVA esclusa. 2. Nelle attivita' precontrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS, l'AISE e l'AISI, ferme restando le denominazioni convenzionali stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata di cui all'art. 3 della legge, possono adottare la denominazione della rispettiva struttura amministrativa.