IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, in  materia
di completamento della riforma della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, nel rispetto dei criteri e principi  direttivi  dell'art.  40,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto  l'art.  25-bis  della  legge  n.  196  del  2009  introdotto
dall'art. 2, comma 2 del citato decreto  legislativo  del  12  maggio
2016, n. 90, che dispone  l'istituzione  delle  azioni  del  bilancio
quale ulteriore livello di  dettaglio  dei  programmi  di  spesa  del
bilancio dello Stato e definisce i principi e  criteri  per  la  loro
individuazione; 
  Visto in particolare il comma 6 del medesimo art. 25-bis, il  quale
stabilisce che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
siano individuate le azioni del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo n.  90,
il quale stabilisce che il decreto di cui al comma 6 dell'art. 25-bis
della legge n. 196 del 2009, come introdotto dallo  stesso  articolo,
e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo; 
  Visto  l'art.  21,  comma  2-ter  della  legge  n.  196  del  2009,
introdotto dall'art. 1,  comma  1,  lettera  c)  del  citato  decreto
legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, il quale stabilisce che con il
disegno  di  legge  di  bilancio  viene  annualmente  effettuata   la
revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun  programma  e  delle
relative autorizzazioni legislative, anche ai fini  dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione  sulla  base  delle
rispettive competenze; 
  Considerato che i programmi di spesa, come  definiti  all'art.  21,
comma 2, della  richiamata  legge  n.  196  del  2009,  costituiscono
aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di
risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali,  allo
scopo  di  conseguire  gli  obiettivi  stabiliti  nell'ambito   delle
missioni che rappresentano le funzioni  principali  e  gli  obiettivi
strategici perseguiti con la spesa; 
  Considerato altresi' che, ai sensi del medesimo art. 21,  comma  2,
della stessa legge n. 196, la realizzazione di ciascun  programma  e'
affidata  ad  un  unico  centro  di  responsabilita'  amministrativa,
corrispondente  all'unita'  organizzativa  di   primo   livello   dei
Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i programmi di  spesa,  di  cui
all'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono suddivisi  in
via sperimentale in azioni. Le azioni rivestono carattere conoscitivo
e integrano le classificazioni previste  ai  fini  della  gestione  e
della rendicontazione. 
  2. Le missioni, i programmi di  spesa  e  le  relative  azioni,  in
attuazione dei criteri indicati dall'art. 25-bis commi 1, 2,  3  e  4
della legge n. 196 del 2009,  sono  elencate  per  ciascun  Ministero
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. 
  3. In relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma  2-ter  della
legge n. 196 del 2009, nell'allegato 2, che fa parte  integrante  del
presente  decreto,  sono  indicate  le   azioni   con   le   relative
autorizzazioni di spesa, i capitoli, i Programmi e  le  Missioni,  da
riallocare tra gli stati di previsione della spesa interessati con il
disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019. 
  4. Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 7, della legge n. 196 del 2009,
nel periodo di  sperimentazione  previsto  a  partire  dall'esercizio
finanziario 2017, l'unita' elementare di riferimento per la  gestione
e la rendicontazione del bilancio dello Stato resta  il  capitolo  di
spesa.