IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo comitato la funzione di definire le  linee  guida
in materia di regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che, tra l'altro, all'art. 36,  comma  1,
nel modificare l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  conferma  la
competenza di questo comitato in materia di  atti  convenzionali  con
particolare riferimento ai profili di finanza pubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, con il quale  si
e' proceduto alla  riorganizzazione  del  nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione delle linee  guida  sulla  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS), istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81
(Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), che, all'art. 1,  prevede  che,  su
richiesta di questo comitato o dei ministeri interessati,  lo  stesso
nucleo esprima parere in materia  tariffaria  e  di  regolamentazione
economica dei settori di pubblica utilita'; 
  Visto l'art. 18 della legge 12 novembre  2011,  n.  183  (legge  di
stabilita' 2012) e successive modifiche e integrazioni, che: 
    i) introduce misure di defiscalizzazione al fine di  favorire  la
realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani  o  programmi
di amministrazioni pubbliche previsti a  legislazione  vigente  e  da
realizzare con i contratti di partenariato pubblico privato; 
    ii)  prevede  l'utilizzo  delle  misure  stesse  anche   per   le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di
affidamento con analoghi contratti di partenariato pubblico  privato,
nel caso in cui  risulti  necessario  ripristinare  l'equilibrio  del
piano economico-finanziario (PEF); 
    iii) stabilisce che la misura massima del contributo  pubblico  a
fondo perduto, incluse le suddette misure, non puo'  eccedere  il  50
per cento del costo dell'investimento; 
    iiii) demanda specifici adempimenti a  questo  comitato,  che  si
pronunzia previo parere del nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS), che allo scopo e'  integrato  con  due  ulteriori  componenti
designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle  finanze
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1,  (Gazzetta  Ufficiale  n.
206/2013), successivamente integrata con delibera 8 novembre 2013, n.
72 (Gazzetta Ufficiale n. 135/2014), con la quale questo comitato  ha
approvato  le  «Linee  guida  per  l'applicazione  delle  misure   di
agevolazione fiscale previste dall'art. 18 della legge n.  183/2011»,
le quali  dettano  peculiari  previsioni  in  merito  alle  opere  di
interesse strategico in corso di affidamento; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che  in  sede   di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco
degli interventi da  inserire  nel  primo  documento  pluriennale  di
pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n.  228/2011,  che
sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, «fino all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice o in relazione ai quali sussiste  un  impegno  assunto  con  i
competenti organi dell'Unione europea»; 
    l'art. 214, comma 2, lettera  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alle deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano, comunque, validi gli atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, comma 1, che prevede che, fatto salvo quanto previsto
nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016,  lo  stesso  si  applica
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo comitato; 
  Vista la disciplina vigente in materia di codice unico di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni' progetto di investimento pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
stabilito che  lo  stesso  CUP  deve  essere  riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed   informatici,
relativi  a  progetti  di  investimento  pubblico,  e   deve   essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque
interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
fondo opere e del fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi, e visto in particolare comma 3 dello  stesso
articolo, cosi' come attuato  con  delibera  di  questo  comitato  28
gennaio 2015, n. 15, (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015),  che  aggiorna
le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario  di
cui alla delibera  5  maggio  2011,  n.  45  (Gazzetta  Ufficiale  n.
234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Viste le delibere 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), che all'allegato 1 include, nell'ambito del «corridoio
plurimodale  dorsale  centrale»,  il  «collegamento  Campogalliano  -
Sassuolo», e la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n.
3/2015 S.O.), con la quale questo comitato  ha  espresso  parere  sul
vigente XI Allegato infrastrutture al DEF 2013,  che  include,  nella
«tabella  O  avanzamento   programma   infrastrutture   strategiche»,
l'infrastruttura «collegamento stradale Campogalliano - Sassuolo»; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche; 
  Viste la delibera 18 marzo  2005,  n.  20  (Gazzetta  Ufficiale  n.
226/2005), con la quale questo  comitato  ha  approvato  il  progetto
preliminare della «Bretella autostradale Campogalliano - Sassuolo  di
collegamento tra la A 22 e la S.S.467 Pedemontana»,  la  delibera  27
marzo 2008, n. 54 (Gazzetta Ufficiale n. 10/2009 ed errata corrige n.
51/200), con la quale questo comitato ha assegnato ad  ANAS,  in  via
programmatica: 
    i) un contributo di €  8.678.046,  per  15  anni,  a  valere  sul
contributo pluriennale previsto dall'art. 2, comma 257,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244  (legge  finanziaria  2008)  con  decorrenza
2009; 
    ii) un contributo di € 13.017.069, per  15  anni,  a  valere  sul
contributo pluriennale previsto dalla norma suddetta  con  decorrenza
2010,  suscettibili  di  sviluppare  complessivamente  un  volume  di
investimento di 234,606 milioni di euro, la delibera 22 luglio  2010,
n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 8/2012), con la quale questo Comitato ha
approvato  il  progetto  definitivo  della   «Bretella   autostradale
Campogalliano-Sassuolo di collegamento tra  la  A  22  e  la  S.S.467
Pedemontana»  e  disposto  l'assegnazione  definitiva  dei   suddetti
contributi, e la delibera 3 agosto 2011, n. 52 (Gazzetta Ufficiale 10
gennaio 2012), con la quale  sono  state  integrate  le  prescrizioni
relative allo schema di convenzione gia' formulate  con  la  predetta
delibera n. 62/2010; 
  Vista la proposta di cui alla nota 21 dicembre 2015, n. 46866,  con
cui il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto
l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato  dell'argomento
«collegamento autostradale  Campogalliano  -  Sassuolo,  applicazione
dell'art. n. 18 della legge n. 183/2011»,  trasmettendo  la  relativa
documentazione istruttoria, successivamente integrata con nota del  9
febbraio 2016, n. 2030; 
  Considerato che la legge n. 183/2011 (legge di stabilita' 2012)  ha
espressamente devoluto a questo comitato, previo parere del NARS,  il
potere di determinare le misure di defiscalizzazione di cui  all'art.
18 della legge medesima; 
  Considerato  che  il  NARS,  nelle  riunioni  istruttorie  del   23
febbraio, del 2 marzo e dell'8 marzo  2016,  ha  proceduto  all'esame
della documentazione trasmessa e ha rilevato che: il piano  economico
finanziario (PEF) della concessione prevedeva il rimborso,  da  parte
del concessionario, del contributo pubblico in conto capitale, pari a
circa 215 milioni di euro, con una  remunerazione  del  5  per  cento
annuo a favore del  concedente,  successivamente  all'utilizzo  delle
misure di defiscalizzazione;  la  necessita'  di  assicurare  che  in
nessun momento la somma della. quota di contributo pubblico in  conto
capitale non rimborsata e delle suddette misure di  defiscalizzazione
superasse  il  limite  di  legge  del  50   per   cento   del   costo
dell'investimento, risultando necessario differire  l'utilizzo  delle
misure  di  defiscalizzazione  fino  al  termine  del  rimborso   del
contributo pubblico in conto capitale da parte del concessionario; 
  Vista la nota 17 marzo 2016, n. 4489, con cui  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una nuova proposta di PEF
redatta dal concessionario,  basata  sul  differimento  dell'utilizzo
delle misure al fine di escludere la sovrapposizione  delle  medesime
con l'utilizzo del contributo in conto capitale di  defiscalizzazione
che tiene conto delle osservazioni emerse nelle riunioni  istruttorie
predette; 
  Considerato che  il  bando  di  gara  relativo  all'affidamento  in
concessione  delle  attivita'  di  progettazione,   realizzazione   e
gestione  del   collegamento   autostradale   Campogalliano-Sassuolo,
pubblicato in data 3 dicembre  2010,  fissava  l'importo  complessivo
della concessione in circa 881 milioni di euro (I.V.A.  esclusa),  di
cui 506 milioni circa di costo dell'investimento e 375 milioni  circa
di costi di gestione operativa, prevedendo un contributo  pubblico  a
fondo perduto, assegnato con delibera  n.  62/2010,  suscettibile  di
sviluppare all'epoca un volume di investimento di 234,600 milioni  di
euro; 
  Considerato che la lettera di invito, in  data  1°  febbraio  2012,
stabiliva che i concorrenti  avrebbero  potuto  prevedere  l'utilizzo
delle suddette misure di defiscalizzazione che, nel frattempo,  erano
state introdotte dalla legge n. 183/2011 (legge di stabilita' 2012); 
  Considerato che in sede di risposta ai quesiti posti  dai  soggetti
interessati il concedente ha specificato le modalita' di applicazione
delle misure  di  defiscalizzazione  e  ha  precisato  che,  ai  fini
dell'attribuzione del punteggio di  gara,  si  sarebbe  tenuto  conto
anche delle eventuali restituzioni/remunerazioni del contributo; 
  Considerato che il 2 aprile  2014  l'ATI  Autostrada  del  Brennero
S.p.A. - Impresa Pizzarotti & C  S.p.A.  -  Coopsette  Soc.  Coop.  -
Oberosler Cav. Pietro S.p.A. - Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.A.
- Edilizia Wipptal S.p.A. - Cordioli & C. S.p.A., e' stata dichiarata
aggiudicataria della concessione; 
  Considerato che il NARS, preso  atto  dell'espressa  richiesta  del
Ministero  di  settore,  si  e'   pronunciato   favorevolmente,   con
prescrizioni,  in  merito   al   riconoscimento   delle   misure   di
defiscalizzazione con parere n. 1/2016 sulla base delle  linee  guida
di cui alla delibera n. 1/2013 e successive modifiche e  integrazioni
le quali, adottate prima  dell'aggiudicazione  definitiva,  prevedono
l'applicazione delle  stesse  anche  alle  cd.  «opere  in  corso  di
affidamento»; 
  Considerato che restano comunque in capo al Ministero di settore il
compito e le responsabilita' di verificare  la  compatibilita'  delle
previsioni contenute nelle  citate  linee  guida  con  la  disciplina
prevista per l'affidamento della concessione; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e del richiamato parere del NARS, e in
particolare sotto l'aspetto finanziario: 
    che l'arco temporale  del  Piano  finanziario  regolatorio  (PFR)
base, del PFR defiscalizzato e del PEF  defiscalizzato,  pervenuti  a
marzo 2016, e' pari a 31 anni (1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2043); 
    che a fronte di un valore complessivo dell'investimento inclusivo
degli oneri finanziari capitalizzati, assomma a circa 514 milioni  di
euro e costituisce il valore di riferimento per  definire  la  soglia
del 50 per cento, che individua in circa 256,81 milioni  di  euro  il
limite massimo della somma del contributo pubblico e delle misure  di
defiscalizzazione; 
    che PEF e PFR, oltre a 215 milioni di euro di contributo in conto
capitale, prevedono nell'ambito della determinazione delle misure  ex
art. 18 della legge 183/2011 circa 330,4 milioni di euro di misure di
defiscalizzazione in valore nominale; 
  che in valore nominale, la somma del contributo in  conto  capitale
di 215 milioni di euro e del contributo teorico di  41,8  milioni  di
euro, e' pari a 256,80 milioni di euro e risulta quindi inferiore  al
limite massimo del 50 per cento dell'investimento complessivo; 
    che, in valore attuale, la somma del contributo pubblico in conto
capitale e delle misure di defiscalizzazione risulta pari a 50,7  per
cento del costo di investimento,  superiore  al  limite  del  50  per
cento; 
    che il NARS ha proposto, ai fini  di  una  miglior  tutela  della
finanza   pubblica,   di   ridurre   l'importo   delle   misure    di
defiscalizzazione da 330,4 milioni di euro a  312  milioni  di  euro,
potendosi dedurre la differenza di circa  18  milioni  di  euro,  dal
primo anno di defiscalizzazione; 
    che il tasso di congrua remunerazione del capitale investito  che
assicura l'equilibrio del PEF e' pari al 8,64 per cento (i.e. WACC); 
    che il rimborso del contributo pubblico e'  previsto  negli  anni
dal 2018 al 2032, il pagamento della  relativa  parte  interessi  nel
periodo  dal  2032   al   2035   e   l'utilizzo   delle   misure   di
defiscalizzazione nel periodo dal 2033 al 2043; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e  di  adottare  le
prescrizioni dal medesimo proposte; 
  Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze  e  posta  a  base   dell'esame   della   presente   proposta
nell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'assenso del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Determinazione del contributo pubblico  a  fondo  perduto/misure
agevolative di cui all'art. 18 della legge n. 183/2011 
  1.1. Ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  18  della  legge  12
dicembre  2011,  n.  183,  il  contributo  pubblico  teorico,   oltre
all'importo di 215 milioni di euro come sopra specificato  necessario
per l'equilibrio del PEF relativo alla concessione per la costruzione
e gestione del collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo  e'
determinato nell'importo di 41,8 milioni di euro. 
  1.2. L'ammontare delle misure agevolative da riconoscere  ai  sensi
dell'art. 18 della citata legge n. 183/2011 e successive modifiche  e
integrazioni, e' fissato una  tantum  e  per  l'intera  durata  della
concessione, in 312 milioni di euro in valore nominale da utilizzarsi
nel periodo dal 2033 al 2043.  Tale  importo  rappresenta  il  limite
massimo riconoscibile che non potra' essere superato durante l'intera
durata della concessione ai sensi del punto 2.1 della citata delibera
n. 1/2013. La differenza di 18 milioni di euro  rispetto  all'importo
di 330,4 milioni di euro previsto dal PEF  oggetto  di  esame,  sara'
dedotta dal primo anno di defiscalizzazione ai  fini  della  migliore
tutela della finanza pubblica. 
  1.3. I criteri e le modalita' per la rideterminazione- della misura
delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri  posti  a
base del PEF sono: 
    i. la riduzione del parametro Kd rispetto al valore inserito  nel
WACC previsto nel PEF  allegato  alla  convenzione  a  seguito  della
sottoscrizione del contratto di finanziamento; 
    ii. la riduzione dei costi di investimento a consuntivo  rispetto
alle previsioni contenute nel PEF allegato alla convenzione; 
    iii. l'efficientamento dei costi  operativi  gestionali  rispetto
alle previsioni contenute nel PEF allegato alla convenzione; 
    iv. i maggior introiti  da  pedaggio  consuntivati  derivanti  da
maggiori livelli di traffico rispetto alle previsioni  contenute  nel
PEF allegato alla convenzione. 
  1.4. Ai sensi del  comma  5.3  dell'allegato  1  alla  delibera  n.
1/2013, il contributo pubblico e/o  le  misure  riconosciute  con  la
presente delibera decadono qualora il contratto di finanziamento  per
l'opera non sia stipulato entro 12 mesi  dall'approvazione  dell'atto
convenzionale che recepisca il suddetto contributo  pubblico  e/o  le
misure assegnate. 
  2. Ulteriori disposizioni: 
    2.1 II contributo pubblico di 215 milioni  di  euro,  di  cui  al
punto 1.1, e' costituito, come specificato nella tabella seguente: 
      a) dalle annualita' dal 2009 al 2018  di  un  contributo  di  €
8.678.046 previsto dall'art. 2, comma 257, della  legge  n.  244/2007
(legge finanziaria 2008) assegnato  all'intervento  con  delibera  n.
62/2010; 
      b) dalle annualita' dal 2010 al 2018 di un  secondo  contributo
di € 13.017.069 a valere sulla stessa norma e anch'esso assegnato con
la medesima delibera; 
      c) da € 11.065.919 dell'annualita' 2019 del contributo  di  cui
al punto b). Le restanti quote annuali,  pari  complessivamente  a  €
110.426.725 dei  suddetti  contributi  assegnati  all'intervento  con
delibera  n.  62/2010,  a  loro  volta  pari  complessivamente  a   €
325.426.725, sono revocate e affluiscono al Fondo da ripartire per la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del paese, di cui all'art. 202, comma 1,  lettera  b)
dei decreto legislativo n. 50/2016. 
  Risorse relative ai 215 milioni di euro di contributo pubblico 
 
=====================================================================
|              |    Primo     |                      |              |
|              |  contributo  |                      |              |
|              | dall'art. 2, |                      |              |
|              |  comma 257,  |                      |              |
|              |della legge n.|  Secondo contributo  |              |
|              |   244/2007   |  dall'articolo  2,   |              |
|              |    (legge    |comma 257, della legge|              |
|              | finanziaria  |  n. 244/2007 (legge  |              |
|  Annualita'  |    2008)     |  finanziaria 2008)   |    Totale    |
+==============+==============+======================+==============+
|     2009     |  8.678.046   |          0           |  8.678.046   |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2010     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2011     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2012     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2013     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2014     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2015     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2016     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2017     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2018     |  8.678.046   |      13.017.069      |  21.695.115  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|     2019     |      0       |      11.065.919      |  11.065.919  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
|    Totale    |  86.780.460  |     128.219.540      | 215.000.000  |
+--------------+--------------+----------------------+--------------+
 
  Somme residue a disposizione del CIPE 
 
=====================================================================
|               |                 |    Secondo     |                |
|               |                 |   contributo   |                |
|               |Primo contributo |  dall'art. 2,  |                |
|               |  dall'art. 2,   |comma 257, della|                |
|               |comma 257, della |   legge n.     |                |
|               |legge n. 244/2007|244/2007 (legge |                |
|               |     (legge      |  finanziaria   |                |
|   Annualita'  |finanziaria 2008)|     2008)      |     Totale     |
+===============+=================+================+================+
|     2019      |    8.678.046    |   1.951.150    |   10.629.196   |
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|     2020      |    8.678.046    |   13.017.069   |   21.695.115   |
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|     2021      |    8.678.046    |   13.017.069   |   21.695.115   |
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|     2022      |    8.678.046    |   13.017.069   |   21.695.115   |
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|     2023      |    8.678.046    |   13.017.069   |   21.695.115   |
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|     2024      |        0        |   13.017.069   |  13.017.069    |
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|     Totale    |   43.390.230    |   67.036.495   |  110.426.725   |
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
 
  2.2. Ministero proponente dovra' adeguare il PEF, il PFR  e  l'atto
convenzionale  in  conformita'  alle  prescrizioni  del   Nucleo   di
consulenza per l'attuazione e regolazione  dei  Servizi  di  pubblica
utilita' (NARS) formulate nel parere n. 1/2016, e in particolare alle
prescrizioni di' cui all'allegato  alla  presente  delibera,  che  fa
parte integrante della medesima. 
  2.3.  Il  Ministero  proponente,  tenuto  conto  che  il   progetto
definitivo dell'opera e' stato approvato  con  delibera  n.  62/2010,
dovra': 
    acquisire l'espressa accettazione da parte del concessionario del
valore del WACC al 8,64 per cento, che assicura l'equilibrio del PEF,
ad esclusione di qualsiasi altra ipotesi prospettata; 
    assicurare che la restituzione del  contributo  pubblico  di  215
milioni di euro, con riferimento sia alla  quota  capitale  sia  alla
quota interessi, e la sua  attualizzazione  complessiva,  avvenga  in
coerenza  con  i  presupposti  che  hanno  portato  alla  valutazione
dell'offerta dichiarata vincitrice; 
    assicurare che la differenza tra il valore attuale del contributo
ricevuto e del contributo restituito sia pari a zero; 
    assicurare che il contratto di concessione contenga il  piano  di
ammortamento  del  suddetto  contributo  pubblico   evidenziando   la
restituzione del capitale nonche' la relativa remunerazione al  tasso
del 5 per cento; 
    inserire clausole  convenzionali  volte  a  tutelare  la  finanza
pubblica  da  eventuali  richieste  di  riequilibrio  future   legate
all'aggiornamento delle  previsioni  di  traffico  e  a  recepire  le
condizioni finanziarie di cui al punto 5.1 della delibera n.  1/2013,
fissando un termine di 12  mesi  tra  la  data  di  approvazione  del
progetto  definitivo   e   la   sottoscrizione   del   contratto   di
finanziamento, per quanto compatibili; 
    inserire specifiche clausole  che  escludano  l'indennizzo  o  il
risarcimento a favore del concessionario nei casi di: 
      (i)  mancata  approvazione  del  progetto  definitivo  e/o  del
relativo piano economico-finanziario da parte di questo Comitato; 
      (ii) recesso da parte del concessionario  per  mancato  accordo
sul riequilibrio del PEF; 
      (ii) mancato finanziamento o realizzazione dell'opera; 
  2.4.  Le  risorse  derivanti  dalla  restituzione  del   contributo
pubblico di 215 milioni di  euro,  con  riferimento  sia  alla  quota
capitale sia alla quota interessi, affluiscono al Fondo da  ripartire
per  la  realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per lo sviluppo del paese, di cui all'art. 202,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016. 
  3. Clausole finali 
  3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi a quanto deliberato ai precedenti punti in  ordine
alla concessione delle misure di defiscalizzazione di cui all'art. 18
della legge n. 183/2011 e successive modifiche e integrazioni. 
  3.2. Il medesimo  Ministero  provvedera'  altresi'  a  svolgere  le
attivita' di supporto  intese  a  consentire  a  questo  Comitato  di
espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle  opere  ad
esso assegnati dalla normativa  citata  in  premessa,  tenendo  conto
delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  3.3. Ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il  concessionario
dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di  informazioni,
coerenti  per  contenuti  con  il  sistema  di   Monitoraggio   degli
investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. 
  3.4. Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  3.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 1° maggio 2016 
 
                                                       Il Presidente: 
                                                           Renzi      
Il segretario: 
    Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 23 novembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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