STATUTO DEL PARTITO IDEA 
 
1. Denominazione, sede, e durata. 
    E' costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti  del  codice
civile, un Partito politico denominato «IDEA - Identita' e  azione  -
Popolo e liberta'» in breve denominato «IDEA». 
    IDEA e' un Partito politico libero e democratico, organizzato  su
base  territoriale  e  fondato  sui  principi  di  democrazia,   pari
opportunita', solidarieta',  pluralismo,  secondo  lo  spirito  della
nostra Costituzione. 
    IDEA ha sede legale in Roma in piazza Madama n. 9. Possono essere
previste sedi secondarie in Italia e all'estero. 
    Il Partito politico e' costituito per una durata illimitata. 
2. Simbolo. 
    Il simbolo e' cosi' descritto: «Cerchio contenente al  centro  la
parola "IDEA" scritta  in  stampatello  grassetto  maiuscolo  con  le
lettere "I", "D", "A" di colore giallo-arancio e la  lettera  "E"  di
colore bianco. Sopra la parola "IDEA" vi e'  la  parola  "popolo"  in
stampatello maiuscolo in colore bianco e sotto la parola "IDEA" vi e'
la parola "liberta'" in stampatello maiuscolo in  colore  bianco,  il
tutto su sfondo blu e circoscritto da un segno  di  circonferenza  di
colore nero». 
    Il simbolo in versione grafica e' allegato al presente statuto  e
ne costituisce parte integrante. 
    Il presidente di IDEA  e'  titolare  del  corrispondente  marchio
registrato. 
3. Principi ispiratori. 
    In  conformita'  alla  propria  denominazione   ed   al   proprio
«Manifesto identitario»,  IDEA  si  ispira  a  principi  liberali  in
economia, europeisti ed occidentali in  politica  estera,  laicamente
cristiani nei valori e nei temi etici. 
    IDEA, in particolare, si propone di: 
      a) perseguire finalita' di carattere socio-culturale, civico  e
politico; 
      b) promuovere ed organizzare attivamente iniziative pubbliche; 
      c) favorire lo sviluppo di esperienze di democrazia  diretta  e
partecipata; 
      d) instaurare forme di collegamento e collaborazione con  altri
enti pubblici e/o  privati,  inclusi  partiti  politici  e  movimenti
civici territoriali che non siano in contrasto con  la  natura  e  lo
scopo del Partito. 
4. Gli iscritti. 
    Requisiti degli iscritti: 
      possono essere  iscritti  ad  «IDEA»  i  cittadini  italiani  o
appartenenti all'unione europea e gli  stranieri  in  regola  con  il
permesso di soggiorno, che abbiano compiuto  il  sedicesimo  anno  di
eta'; 
      l'iscrizione ha valore annuale ed e' individuale; 
      l'iscritto accetta mediante l'atto  stesso  dell'iscrizione  di
essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la  sede
nazionale. 
    La qualita' di iscritto si perde nei seguenti casi: 
      recesso, comunicato per iscritto a  mezzo  raccomandata  o  PEC
alla direzione nazionale; 
      per decadenza a seguito di mancato rinnovo  dell'iscrizione  al
Partito nei termini previsti dall'apposito regolamento; 
      per   espulsione,   inflitta   a   seguito   di   provvedimento
disciplinare. 
    La direzione nazionale emana un apposito  regolamento  contenente
le norme per l'attuazione delle adesioni ad IDEA. Il regolamento  per
le adesioni disciplina le modalita' di iscrizione, gli importi  delle
quote associative, le quote da versare da parte degli eletti e  degli
amministratori iscritti ad IDEA. 
    Non possono aderire ad IDEA coloro che aderiscano ad associazioni
e movimenti aventi finalita'  politiche  o  ideali  contrastanti  con
quelle di IDEA. 
    La perdita  della  qualita'  di  iscritto  comporta  l'automatica
decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi di IDEA e non
attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata. 
5. Diritti e doveri degli iscritti. 
    Ciascun iscritto ad IDEA ha diritto di: 
      partecipare attivamente alla  vita  del  Partito,  contribuendo
alla formazione della proposta politica, alla determinazione del  suo
indirizzo e della sua attuazione; 
      candidarsi, ovvero di  poter  essere  designato  o  nominato  a
cariche  interne  di  IDEA  secondo  le  norme  dello  statuto  e  le
disposizioni regolamentari; 
      conoscere le  determinazioni  dei  gruppi  dirigenti  ed  avere
accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; 
      proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad  ogni
livello territoriale; 
      vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione
dei  dati  personali  ai  sensi  della  vigente   normativa   e,   in
particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto  legislativo
n. 196/2003  e  successive  modificazioni  e  del  provvedimento  del
Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014,
nonche' delle sue eventuali modificazioni; 
      ricorrere  al  collegio  dei  probiviri  qualora  si  ritengano
violate le norme del presente statuto. 
    Ogni iscritto ad IDEA ha il dovere di: 
      osservare il presente statuto, i  regolamenti  e  i  deliberati
degli organi; 
      tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attivita'
politiche; 
      tenere nei confronti  degli  altri  iscritti  un  comportamento
leale e corretto, con il massimo  rispetto  della  dignita'  e  della
personalita' di ciascun iscritto; 
      aderire ai gruppi di  IDEA  nelle  assemblee  elettive  di  cui
faccia parte; 
      concorrere a sostenere l'attivita' di IDEA; in particolare, gli
eletti ad ogni livello  e  gli  amministratori  hanno  il  dovere  di
versare la quota stabilita; 
      contribuire alla discussione, alla elaborazione delle  proposte
e all'iniziativa politica; 
      favorire l'ampliamento delle adesioni a IDEA; 
      avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze. 
6. Struttura organizzativa nazionale. 
    Sono organi nazionali di IDEA: 
      il congresso nazionale; 
      l'assemblea nazionale; 
      la direzione nazionale; 
      il presidente nazionale; 
      il tesoriere nazionale; 
      il collegio dei probiviri; 
      il collegio dei revisori dei conti. 
7. Il congresso nazionale. 
    Partecipano  al  congresso  nazionale  i  delegati  eletti  dagli
iscritti  con  metodo  proporzionale  dalle  assemblee   provinciali.
Partecipano  comunque  con  voto  consultivo,  se  non  eletti  dalle
assemblee  provinciali,   gli   iscritti   al   Partito   che   siano
parlamentari, amministratori regionali, sindaci,  amministratori  dei
comuni superiori  ai  15.000  abitanti,  componenti  della  direzione
nazionale uscente, coordinatori regionali e coordinatori  provinciali
in carica al momento della convocazione. 
    I delegati dagli iscritti sono eletti  con  metodo  proporzionale
dalle assemblee provinciali,  garantendo  la  presenza  di  eventuali
minoranze e favorendo l'obiettivo della parita' tra i sessi,  secondo
modalita' definite da apposito regolamento  approvato  dall'assemblea
nazionale. 
    Il congresso nazionale e' la piu' alta assise del  Partito  e  ne
definisce ed  indirizza  la  linea  politica,  e'  convocato  in  via
ordinaria ogni tre anni dall'assemblea nazionale che ne stabilisce il
luogo, la data, l'ordine del giorno e i necessari  regolamenti.  Esso
puo', inoltre, essere convocato in via straordinaria  dal  presidente
su richiesta di almeno due terzi dei componenti l'assemblea nazionale
in carica. 
    Il congresso nazionale, in particolare: 
      elegge il presidente nazionale; 
      elegge  i   componenti   elettivi   dell'assemblea   nazionale,
garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo
della parita' tra i sessi, secondo  modalita'  definite  da  apposito
regolamento approvato dall'assemblea nazionale; 
      propone i programmi e delibera  gli  indirizzi  generali  della
politica del Partito; 
      puo' modificare a maggioranza qualificata  dei  due  terzi,  lo
statuto, il simbolo e la denominazione del Partito. 
    Tra un congresso ed il successivo, la competenza a modificare  lo
statuto, il simbolo e  la  denominazione  e'  delegata  all'assemblea
nazionale. 
    L'assemblea nazionale approva un regolamento per  lo  svolgimento
del congresso e determina il numero di  delegati  che  devono  essere
eletti dagli iscritti. 
8. L'assemblea nazionale. 
    L'assemblea nazionale e' composta dal presidente nazionale  e  da
duecento  membri  eletti   dal   congresso   nazionale   con   metodo
proporzionale  garantendo  la  presenza  di  eventuali  minoranze   e
favorendo l'obiettivo della parita'  tra  i  sessi.  Ne  fanno  parte
comunque di diritto, con voto consultivo,  se  non  gia'  eletti  dal
congresso  nazionale,  il  tesoriere  nazionale,  i  parlamentari,  i
consiglieri  e  assessori  regionali,  i  coordinatori  regionali,  i
sindaci iscritti a IDEA e i  capigruppo  nei  consigli  comunali  dei
comuni  capoluogo  di  provincia  e  il  responsabile  nazionale  dei
giovani. 
    L'assemblea nazionale e' convocato obbligatoriamente  almeno  due
volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il presidente nazionale, la
direzione nazionale o almeno un terzo dei  componenti  dell'assemblea
nazionale. 
    L'assemblea nazionale e' il massimo organo  deliberativo  tra  un
congresso nazionale e il successivo; e' convocata  e  presieduta  dal
presidente nazionale. 
    Il   presidente   convoca    l'assemblea    nazionale    mediante
comunicazione  via  posta  elettronica  e/o  pubblicazione  sul  sito
internet di IDEA, almeno  quindici  giorni  prima,  e  stabilisce  il
luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. 
    L'assemblea  nazionale  e'  validamente   costituita   in   prima
convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto
al voto; in  seconda  convocazione  qualunque  sia  il  numero  degli
intervenuti.  Sia  in  prima   sia   in   seconda   convocazione   le
deliberazioni  sono  validamente  adottate  a  maggioranza  dei  voti
espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
    Delle  riunioni  dell'assemblea  nazionale  sara'   redatto,   su
apposito libro, il  relativo  verbale,  che  sara'  sottoscritto  dal
presidente e dal segretario verbalizzante. 
    Gli avvisi di convocazione dell'assemblea nazionale, le  relative
deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati  nel  sito
internet di IDEA. 
    L'assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facolta'
di avanzare proposte politiche nazionali. 
    Il presidente nazionale puo' cooptare  nell'assemblea  nazionale,
con voto consultivo, fino ad un  massimo  di  venti  esponenti  della
societa' civile, espressione del mondo del lavoro, sociale, artistico
o sportivo. 
    L'assemblea nazionale: 
      svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della  politica
nazionale; 
      puo', tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare
lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi
dei presenti; 
      stabilisce  le  forme  di  aggregazione  con  altre  formazioni
politiche, anche di  carattere  sovranazionale,  e  su  proposta  del
presidente nazionale delibera l'adesione  e/o  federazione  ad  altre
associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali; 
      elegge con metodo proporzionale i  componenti  della  direzione
nazionale; 
      elegge, su proposta  del  presidente  nazionale,  il  tesoriere
nazionale; 
      elegge, su proposta del presidente nazionale,  i  revisori  dei
conti; 
      elegge i probiviri; 
      delibera la convocazione  del  congresso  nazionale  stabilendo
luogo, data, ordine del giorno e i necessari regolamenti; 
      approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il rendiconto
preventivo ed entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  il  rendiconto  di
esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita'; 
      approva  il  regolamento  per  l'elezione  dei   membri   della
direzione nazionale; 
      approva i regolamenti di  gestione  e  di  distribuzione  delle
eventuali risorse alle articolazioni territoriali; 
      approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al
Partito; 
      approva il regolamento per le candidature; 
      approva il regolamento del collegio dei probiviri; 
      approva il regolamento per il trattamento dei dati personali; 
      decide l'eventuale revoca o decadenza del presidente  nazionale
con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi. 
    Tre assenze di  seguito,  senza  giustificazione,  comportano  la
decadenza automatica dall'assemblea nazionale. Ogni sostituzione  dei
componenti dell'assemblea nazionale tra un congresso e  un  altro  e'
attribuita alla direzione nazionale. 
    L'assemblea  nazionale  viene   rinnovata   ad   ogni   congresso
nazionale. 
9. La direzione nazionale. 
    La direzione nazionale e' composta da  massimo  cinquanta  membri
compreso il presidente nazionale, eletti dal assemblea nazionale  con
metodo proporzionale secondo il relativo regolamento,  garantendo  la
presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita'
tra i sessi. 
    La direzione nazionale e' convocata e presieduta  dal  presidente
nazionale. 
    Sono, comunque, membri di diritto con  voto  consultivo,  se  non
gia' eletti dall'assemblea nazionale, i parlamentari, i  coordinatori
regionali, il tesoriere  nazionale,  i  presidenti  di  regione  e  i
sindaci  di  comune  capoluogo  iscritti  ad  IDEA,  il  responsabile
nazionale dei giovani. 
    La direzione nazionale attua le linee politiche  del  Partito  in
conformita'   agli   orientamenti   del   congresso    nazionale    e
dell'assemblea nazionale,  coadiuva  il  presidente  nazionale  nella
direzione del lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione ed e'
consultata sulle questioni politiche ed organizzative di  particolare
rilievo. 
    La direzione nazionale e' convocata dal  presidente  almeno  ogni
tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi
componenti. La direzione nazionale delibera con  il  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di  voto,  prevale
quello espresso dal presidente. 
    La direzione nazionale, in particolare: 
      approva i  dati  del  tesseramento  e  il  regolamento  per  la
campagna di adesione; 
      approva il regolamento per i congressi territoriali  e  per  il
funzionamento delle assemblee territoriali; 
      approva le liste e le candidature per le elezioni politiche  ed
europee garantendo il rispetto per eventuali minoranze interne; 
      ratifica le liste per le elezioni regionali; 
      determina sia l'importo della quota associativa annuale  dovuta
dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli
eletti nelle assemblee rappresentative; 
      delibera  sui  documenti  e  sulle   proposte   da   sottoporre
all'assemblea nazionale; 
      nomina la societa' di revisione contabile; 
      delibera il commissariamento o lo scioglimento delle  strutture
territoriali; 
      nomina, su proposta del presidente  nazionale,  i  responsabili
dei settori. 
    La direzione nazionale puo'  dar  vita  a  proprie  articolazioni
operative interne per meglio condurre la propria attivita'. 
    La direzione nazionale  decade  con  la  elezione  di  una  nuova
assemblea   nazionale;   tre   assenze   ingiustificate   consecutive
comportano l'automatica decadenza dall'organo. Eventuali sostituzioni
sono demandate al presidente nazionale. 
10. Il presidente nazionale. 
    Il presidente nazionale e' eletto dal congresso nazionale. 
    Il presidente  nazionale  guida  il  Partito  e  attua  la  linea
politica e programmatica. 
    Il presidente nazionale rilascia le autorizzazioni e  le  deleghe
per la presentazione delle liste elettorali. 
    Il presidente nazionale puo' nominare responsabili di  ufficio  o
di settore con compiti esecutivi ovvero con deleghe specifiche. 
    Il presidente nazionale resta in carica tre anni. In particolare: 
      dirige e coordina l'attivita' del Partito; 
      convoca  e  presiede  l'assemblea  nazionale  e  la   direzione
nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno; 
      guida  la  delegazione  del  Partito  nelle  consultazioni  del
Presidente della  Repubblica  e  nei  rapporti  con  le  altre  forze
politiche; 
      propone  all'assemblea  nazionale  la  nomina   del   tesoriere
nazionale e del collegio dei revisori dei conti. 
    Il  presidente  nazionale  puo'  essere  revocato  o   dichiarato
decaduto dall'assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi. 
    Se il presidente nazionale cessa la carica prima del termine  del
suo mandato, l'assemblea nazionale  entro  trenta  giorni  elegge  un
nuovo presidente che rimane in  carica  sino  alla  celebrazione  del
congresso nazionale. 
11. Il tesoriere nazionale e la rappresentanza legale. 
    Il tesoriere nazionale ha la responsabilita' della gestione delle
risorse  economiche  di  IDEA.  Il  tesoriere  nazionale  e'  inoltre
intestatario dei poteri di firma e ha la  legale  rappresentanza  per
l'ordinaria amministrazione nonche'  i  poteri  di  disposizione  dei
conti correnti bancari del Partito politico. Provvede  all'esecuzione
delle riscossioni e dei pagamenti.  Ha  la  rappresentanza  legale  e
giudiziale del Partito, in  tutti  i  gradi  di  giudizio,  per  ogni
attivita' e rapporto del Partito. 
    Su delega  scritta  del  tesoriere  nazionale,  singoli  iscritti
possono essere delegati  con  rappresentanza  al  fine  di  incassare
donazioni in nome e per conto di IDEA anche in  caso  di  eventi  e/o
iniziative coorganizzati da IDEA. 
    Il tesoriere nazionale  e'  eletto  dall'assemblea  nazionale  su
proposta del presidente nazionale, dura in carica due anni e non puo'
essere eletto, senza possibilita' di deroga, per piu' di tre  mandati
consecutivi. 
    Nell'ipotesi in cui, per qualunque  motivo,  il  tesoriere  cessi
dalla carica prima del termine, il presidente  nazionale  designa  un
tesoriere che rimane in  carica  sino  alla  successiva  convocazione
dell'assemblea nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere. 
    Il  tesoriere  nazionale  puo'  essere  revocato   dall'assemblea
nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta
il presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti  l'assemblea
nazionale. 
    Il tesoriere nazionale, in particolare: 
      cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dei  registri  contabili,
amministrativi e sociali previsti dalla legge; 
      gestisce ogni attivita' relativa alle  erogazioni  liberali  in
denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche
o da persone giuridiche; 
      compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi
rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e  per  conto  di
«IDEA»; 
      e'  responsabile  della  gestione  amministrativa,   contabile,
finanziaria e patrimoniale del Partito; 
      agisce  nel  rispetto  del  principio  di  economicita'   della
gestione,  assicurandone  l'equilibrio  finanziario,  di  cui  ha  la
responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva; 
      e' legittimato alla riscossione delle entrate di legge; 
      incassa crediti ed effettua pagamenti; 
      stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per
lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di
natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8  della
legge n. 96/2012; 
      recluta   il   personale,   determinandone   stato   giuridico,
trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede  l'ammissione
a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla
legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei  casi  e
nelle forme previste dalla legge; 
      puo' avvalersi della consulenza e assistenza di  professionisti
in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali,  previdenziali
e giuslavoristici; 
      instaura  rapporti  bancari  continuativi  nel  rispetto  della
vigente  normativa   antiriciclaggio   sulla   tracciabilita'   delle
operazioni aprendo conti  correnti,  richiedendo  fidi,  aperture  di
credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti  e  in  generale
compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie; 
      predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale  con
i  relativi  allegati  in  conformita'  alla  disciplina   di   legge
applicabile  e  ne  cura,  ai  fini  anche  della   trasparenza,   la
pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet del Partito. 
    A norma dell'art. 6-bis della legge  n.  157/1999,  il  tesoriere
risponde  verso  i  creditori  personalmente  e  solidalmente   delle
obbligazioni assunte in nome e per  conto  del  Partito  solo  quando
abbia agito con dolo o colpa grave. 
    Ogni   organo   delle   strutture   regionali,   provinciali    e
territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa
e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere.
La mancata osservanza  di  tale  disposizioni  e'  motivo  di  azione
disciplinare nei confronti dei singoli associati. 
    Il tesoriere non  puo',  senza  preventiva  autorizzazione  della
direzione nazionale da richiedersi  presentando  apposita  relazione,
concludere  operazioni  eccedenti  il  limite  di   spesa   di   euro
100.000,00. 
    Il tesoriere detiene la competenza per i  rapporti  istituzionali
con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza  e
il controllo dei rendiconti dei partiti politici».  Egli  provvede  a
tutti gli adempimenti connessi  ai  controlli  ed  agli  obblighi  di
trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti  dalla
legge. Il tesoriere e' l'organo competente a  ricevere  comunicazioni
della  commissione,   inclusi   gli   inviti   a   sanare   eventuali
irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge. 
12. Articolazione periferica e territoriale. 
    Sono organi territoriali di IDEA: 
      l'assemblea regionale; 
      la direzione regionale; 
      il coordinatore regionale; 
    l'assemblea provinciale; 
    il direttivo provinciale; 
    il coordinatore provinciale; 
    il circolo; 
    il coordinatore del circolo. 
13. Gli organi regionali. 
    L'assemblea regionale e' il  massimo  organo  deliberativo  della
struttura regionale di IDEA, determina la linea politica del  Partito
nella regione e, in  conformita'  alle  linee  guida  espresse  dagli
organi nazionali, elegge i membri elettivi della direzione  regionale
e il coordinatore regionale, secondo il regolamento  approvato  dalla
direzione nazionale che disciplina le modalita'  di  convocazione,  i
quorum costitutivi e deliberativi,  le  modalita'  di  esercizio  del
voto, garantendo la  presenza  di  eventuali  minoranze  e  favorendo
l'obiettivo della parita' tra i sessi. 
    L'assemblea regionale e' convocata in forma congressuale ogni due
anni, e in ogni caso in occasione della  convocazione  del  congresso
nazionale. 
    L'assemblea regionale e' composta dagli  iscritti  a  IDEA  nella
regione. 
    Un  apposito  regolamento  approvato  dalla  direzione  nazionale
disciplina l'attivita' dell'assemblea regionale, le sue funzioni,  le
modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum
costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto. 
    La direzione regionale e' composta dal coordinatore  regionale  e
dai componenti eletti dall'assemblea  regionale.  Ne  fanno  comunque
parte di diritto con voto consultivo, se  non  eletti  dall'assemblea
regionale,  gli  esponenti  della  direzione  nazionale  del  Partito
iscritti nella regione, i coordinatori  provinciali,  i  parlamentari
eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i  sindaci
e i capigruppo dei comuni capoluogo di provincia. 
    La direzione regionale, in particolare: 
    attua nella regione la linea politica del Partito; 
    elegge il tesoriere regionale; 
    approva le relazioni annuali del  coordinatore  regionale  e  del
tesoriere  regionale,  il   rendiconto   di   esercizio,   le   linee
programmatiche  per  l'attivita'  del  Partito  nella  regione,   nel
rispetto  dei  deliberati  congressuali  e  degli   indirizzi   della
direzione nazionale; 
    formula proposte agli organi nazionali del Partito; 
    approva il programma e le candidature al consiglio regionale e le
sottopone alla direzione nazionale per la successiva ratifica; 
    propone alla direzione nazionale  le  candidature  al  Parlamento
nazionale e al Parlamento europeo. 
    La direzione regionale deve riunirsi almeno ogni sessanta giorni. 
    La direzione regionale  ha  la  stessa  durata  del  coordinatore
regionale. 
    Il coordinatore  regionale  ha  la  rappresentanza  politica  del
Partito  nella  regione,  egli  svolge  azione  di  indirizzo  e   di
coordinamento dell'attivita' degli organi del  Partito  regionale  ed
impartisce le direttive sull'attivita'  e  sull'organizzazione  nella
regione  sulla  base  delle  deliberazioni  dei   competenti   organi
statutari. 
    Il coordinatore regionale, in particolare: 
    convoca e presiede la direzione  regionale,  ed  e'  responsabile
dell'esecuzione dei suoi deliberati; 
    effettua consultazioni periodiche con i coordinatori provinciali; 
    cura i rapporti con i partiti,  la  societa'  civile  e  con  gli
organismi politici, sociali ed economici regionali. 
    Il coordinatore regionale  puo'  nominare  un  ufficio  esecutivo
regionale, e al suo interno puo' assegnare deleghe specifiche. 
    La durata in carica del coordinatore regionale non puo'  superare
i due anni. Il coordinatore regionale puo'  essere  rieletto  per  un
secondo mandato consecutivo. 
14. Gli organi provinciali. 
    L'assemblea provinciale e' composta da tutti gli iscritti a  IDEA
nella provincia e definisce la linea politica provinciale. 
    Quando  viene  convocata  in   forma   congressuale   elegge   il
coordinatore provinciale e i  componenti  del  direttivo  provinciale
secondo  il  regolamento  approvato  dalla  direzione  nazionale  che
disciplina le modalita'  di  convocazione,  i  quorum  costitutivi  e
deliberativi, le modalita'  di  esercizio  del  voto,  garantendo  la
presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita'
tra i sessi. 
    Elegge i delegati al  congresso  nazionale  secondo  il  relativo
regolamento. 
    Il  direttivo  provinciale  attua  la  politica  di  IDEA   nella
provincia,  nel  rispetto  dei  deliberati  dell'assemblea  e   degli
indirizzi degli organi regionali e nazionali. Predispone le  proposte
di lista e di candidatura di competenza del territorio, garantendo la
parita' di accesso alle cariche elettive. 
    Il direttivo provinciale ha la  stessa  durata  del  coordinatore
provinciale. 
    Il coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica di IDEA
nella  provincia.  Promuove  e  coordina  l'attivita'  degli   organi
provinciali.  Convoca  e  presiede  l'assemblea   provinciale.   Puo'
nominare un ufficio esecutivo provinciale, assegnando al suo  interno
deleghe specifiche. 
    Il coordinatore provinciale dura in carica due anni e puo' essere
rieletto solo per un secondo mandato consecutivo. 
    La direzione nazionale puo' deliberare l'individuazione  di  aree
territoriali di estensione minore o maggiore delle province, ai  fini
di una migliore organizzazione territoriale. 
15. Il circolo. 
    Il circolo e' l'elemento territoriale di base in cui si  articola
l'iniziativa politico-organizzativa di IDEA, e' il luogo primario  di
aggregazione  degli  iscritti  e  di  partecipazione  alla  vita  del
Partito. 
    Il circolo puo' essere: 
    di  tipo  territoriale   e   quindi   rappresentare   un   ambito
territoriale, quartiere, comune, unione comunale; 
    di  tipo  ambientale,  all'interno  di  ambienti   lavorativi   o
scolastici o di aree di interesse. 
    Ogni circolo deve eleggere al proprio interno, per la  durata  di
un anno, il proprio coordinatore. 
    Organi del circolo sono: 
    l'assemblea; 
    il coordinatore. 
    L'assemblea del circolo e' l'organo deliberativo ed  e'  composta
da tutti gli iscritti in regola con il pagamento  della  quota.  Essa
svolge  le  funzioni  di  indirizzo  per  l'attivita'  politica   nel
territorio o nell'area di responsabilita' ed attua le decisioni degli
organi provinciali, regionali e nazionali di IDEA. 
    In particolare l'assemblea  decide,  secondo  le  indicazioni  di
massima degli organi sovracomunali, in ordine alle alleanze politiche
ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali. 
    In caso di piu'  circoli  in  uno  stesso  comune  le  decisioni,
riguardo le alleanze o la formazione delle liste,  sono  prese  dalla
riunione congiunta di tutte le assemblee del circoli di quel comune e
la riunione e' presieduta dal coordinatore del circolo piu' numeroso. 
    L'assemblea del circolo elegge, secondo il regolamento  approvato
dalla direzione nazionale, il coordinatore. 
    L'assemblea deve essere convocata almeno ogni sessanta  giorni  e
comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessita'. 
    Un  apposito  regolamento  approvato  dalla  direzione  nazionale
disciplina l'attivita' dell'assemblea, le modalita' di  convocazione,
i quorum costitutivi e deliberativi e le modalita' di  esercizio  del
voto, in particolare per l'elezione del coordinatore,  garantendo  la
presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parita'
tra i sessi. 
    Il coordinatore ha la rappresentanza politica  nel  territorio  o
nell'ambito di competenza. Promuove, indirizza e coordina l'attivita'
del circolo. Convoca e presiede l'assemblea. Cura i rapporti con  gli
organi politici e istituzionali. Puo' assegnare deleghe specifiche ai
componenti del circolo per un miglior funzionamento dello stesso. 
16. Commissariamento e scioglimento  delle  strutture  periferiche  e
  territoriali. 
    La direzione nazionale puo', in presenza di  gravi  motivi  e  su
proposta  del  presidente   nazionale,   commissariare   gli   organi
periferici elettivi, con contestuale nomina di un commissario per  il
tempo necessario, e comunque non oltre un anno,  alla  ricostituzione
dell'organo commissariato. 
    La direzione nazionale delibera i commissariamenti a  maggioranza
assoluta dei suoi  componenti.  Il  provvedimento  e'  immediatamente
esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento  puo'  essere
proposto  ricorso,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione, al collegio dei probiviri. 
    Sono da considerarsi gravi motivi: 
    mancata nomina degli  organi  statutari  nei  modi  e  nei  tempi
previsti dallo statuto e dai regolamenti nazionali; 
    mancata indizione del  congresso  e  dell'assemblea  nei  termini
previsti dai relativi statuti e regolamenti; 
    inadeguatezza dell'organo a  svolgere  le  funzioni  connesse  al
proprio ruolo; 
    irregolarita' amministrative. 
    Le procedure di commissariamento sono previste anche in  caso  di
scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo  periferico  con  la
nomina di un commissario ad  acta  con  il  compito  di  ricostituire
l'organo. 
17. Finanziamento e patrimonio. 
    Le entrate di IDEA sono costituite: 
    dalle quote di iscrizione annuali degli iscritti; 
    dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori  iscritti
ad IDEA; 
    da contributi concessi da enti privati, da persone  giuridiche  e
fisiche anche in beni e servizi; 
    dai contributi di legge; 
    da ogni altra entrata prevista dalla legge; 
    dai proventi derivanti da manifestazioni del  Partito,  feste  di
Partito e da eventuali raccolte di fondi; 
    dai proventi derivanti da distribuzione di oggetti  riportanti  a
stampa il simbolo del Partito; 
    dai   proventi   derivanti   da   iniziative   di   raccolta   di
micro-donazioni e altri finanziamenti  mediante  crowdfunding,  e  in
generale attraverso internet; 
    dai proventi ordinari o straordinari provenienti  da  alienazione
di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; 
    da erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche  o
giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis  causa  da
ogni altra entrata che concorrera' ad incrementare l'attivo  sociale,
dal ricavato di qualsiasi tipo  di  attivita'  promossa  dal  Partito
politico nel rispetto degli scopi associativi. 
    Il patrimonio e' costituito, oltre che  dalle  suddette  entrate,
anche: 
    dai diritti sui  beni  mobili,  beni  mobili  registrati  e  beni
immobili del Partito politico; 
    dai  valori  mobiliari  e  dai  diritti  patrimoniali,  reali   e
personali, acquisiti dal Partito a seguito di atti tra vivi o  mortis
causa; 
    da eventuali fondi di riserva  costituiti  con  le  eccedenze  di
bilancio accantonate e destinate a questo scopo; 
    da  eventuali  erogazioni  di  contributi  associativi   e   non,
donazioni e lasciti. 
    Il patrimonio puo' essere utilizzato - nel rispetto del principio
di economicita' - all'unico scopo di soddisfare le finalita' previste
dal presente statuto e per garantire il funzionamento dei suoi organi
e delle sue attivita' istituzionali. 
    E'  esplicitamente  vietata   l'assegnazione,   anche   in   modo
indiretto, di utili, avanzi  di  gestione,  distribuzione  di  fondi,
riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita  del
Partito politico, salvo che la destinazione o  la  distribuzione  non
siano imposte dalla legge. 
    I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi  e
strutture  territoriali  -  nonche'  alla  promozione  delle   azioni
positive in favore dei  giovani  e  della  parita'  di  genere  nella
partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni
livello  -   sono   quelli   di   proporzionalita',   programmazione,
economicita'  ed  equa  ripartizione  e  vengono  determinati   dalla
assemblea nazionale con apposito regolamento. 
    Ogni  organo  amministrativo  periferico,  anche  se  dotato   di
autonomia contabile  e  gestionale,  e'  tenuto  a  conformarsi  alle
direttive del tesoriere in materia di bilanci  e  contabilita'  e  di
relative scadenze, incluse quelle  di  trasmissione  dei  bilanci  al
tesoriere affinche' si possa provvedere al consolidamento  prescritto
dalla legge. La loro inosservanza e' passibile di commissariamento  e
deferimento disciplinare. 
18. Esercizi sociali e bilancio. 
    L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta  della  contabilita'  del
Partito politico sono  affidate  al  tesoriere  nazionale  nel  pieno
rispetto della normativa  speciale  sulla  contabilita'  dei  partiti
politici, composto dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico  e
dalla nota integrativa, corredato  da  una  relazione  sull'andamento
della gestione. 
    Il tesoriere nazionale deve redigere annualmente  il  bilancio  o
rendiconto economico e  finanziario  da  sottoporre  all'approvazione
dell'assemblea  nazionale   entro   quattro   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando  particolari  esigenze
lo richiedono. Al bilancio del  Partito  politico  si  applicano  gli
stessi principi di chiarezza e verita' applicabili alle  societa'  di
capitali. Entro il 15 luglio di  ogni  anno  nel  sito  internet  del
Partito deve essere pubblicato lo statuto al momento  in  vigore,  il
rendiconto di esercizio relativo all'anno  precedente,  la  relazione
del  tesoriere  e  il  verbale  di  approvazione  del  rendiconto  di
esercizio relativo all'anno precedente  da  parte  del  collegio  dei
revisori dei conti. 
    Il bilancio preventivo ed il  rendiconto  di  esercizio  e  stato
patrimoniale sono approvati dal assemblea  nazionale  rispettivamente
entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno. 
19. Revisori dei conti. 
    Il collegio dei revisori dei conti  e'  un  organo  di  controllo
autonomo  e  indipendente  eletto  dall'assemblea  nazionale,  ed  e'
composto da tre membri effettivi e due supplenti idonei  allo  scopo,
che rispettino  pienamente  i  requisiti  di  professionalita'  e  di
onorabilita'. 
    Il collegio dei revisori dei  conti  provvede  ad  eleggere,  nel
proprio ambito, il presidente. 
    I membri del collegio dei revisori dei conti  restano  in  carica
per tre anni sociali e sono  rieleggibili,  da  parte  dell'assemblea
nazionale, al massimo per una ulteriore volta consecutiva. 
    Ai  revisori  dei  conti  spetta  il  controllo  sulla   gestione
amministrativa  del  Partito  politico,  da  esercitare  nelle  forme
previste dalla legge. Essi devono redigere e presentare all'assemblea
nazionale  una  relazione  relativa   al   rendiconto   economico   e
finanziario e ai bilanci redatti dal tesoriere nazionale. 
    Il collegio dei Revisori vigila  sull'osservanza  della  legge  e
dello statuto sul rispetto dei principi di trasparenza informativa  e
di correttezza formale,  sostanziale  e  procedurale  della  gestione
economico-finanziaria   e    patrimoniale    e,    in    particolare,
sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo   amministrativo    e
contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. 
20. Controllo contabile e finanziario e societa' di revisione. 
    Il controllo della gestione contabile e finanziaria e' affidato a
una societa' di revisione iscritta nell'albo  speciale  tenuto  dalla
CONSOB ai sensi dell'art. 161,  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive   modificazioni,   o,
successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art.  2
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
    La societa' di revisione e' nominata dalla direzione nazionale su
designazione del presidente nazionale. 
    La societa' di  revisione  certifica  la  regolare  tenuta  della
contabilita'  sociale  ed  esprime  un  giudizio  sul  rendiconto  di
esercizio allo scopo di garantire la  trasparenza  e  la  correttezza
nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art.  9,
commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 
21. Il collegio dei probiviri. 
    Il collegio dei probiviri e' composto da tre membri  effettivi  e
due supplenti, di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  nominati
dall'assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura  in  carica
tre anni. 
    I membri del collegio dei probiviri non possono  ricoprire  altre
cariche all'interno del Partito. 
    Il presidente del collegio viene eletto dai  membri  effettivi  a
maggioranza. 
    Per la validita' delle decisioni e' richiesta la  presenza  della
maggioranza dei componenti il collegio ed il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
    Il collegio dei probiviri: 
    garantisce  il  rispetto  delle  regole  di  funzionamento  della
democrazia interna e  l'attuazione  dello  statuto,  con  particolare
attenzione alla democrazia di genere; 
    si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il  corretto
funzionamento degli organi nazionali; 
    si  pronuncia  sulle  controversie  insorte  tra  organi  locali,
provinciali, regionali e nazionali; 
    adotta le sanzioni disciplinari  nei  casi  di  violazione  dello
statuto; 
    verifica la rispondenza delle candidature  ai  criteri  stabiliti
dal presente statuto; 
    decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti  e/o  con
il Partito; 
    espelle  gli  iscritti  condannati  per  reati   che   comportino
incompatibilita' sostanziale con le finalita'  e  gli  obiettivi  del
Partito. 
22. Misure disciplinari e procedure disciplinari. 
    Il collegio dei probiviri e' titolare  delle  applicazioni  delle
seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni  allo  statuto,  nonche'
dei regolamenti: 
    richiamo: dichiarazione scritta e motivata di  biasimo,  irrogata
per lievi trasgressioni; 
    sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni  ai  doveri
morali e politici che l'appartenenza al Partito  comporta;  essa  non
puo' superare la durata di dodici mesi; 
    espulsione:  provvedimento  inflitto  per  gravi  violazioni  dei
doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. 
    I provvedimenti sono comunicati alla direzione nazionale. 
    Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri
in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. 
    Il collegio dei probiviri puo' anche procedere d'ufficio. 
    Il presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con
lettera raccomandata gli addebiti. 
    E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto  sulla  base  del
principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. 
    Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della denuncia. 
    Ogni iscritto puo' presentare istanza scritta,  con  raccomandata
A/R o per posta elettronica certificata, per  la  tutela  dei  propri
diritti associativi innanzi al comitato dei probiviri. 
    Sulle decisioni del collegio dei  probiviri  e'  ammesso  reclamo
alla direzione nazionale  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
della decisione. 
    La direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione  del
reclamo puo' accogliere,  modificare  o  annullare  il  provvedimento
impugnato. 
    Scaduti i termini le decisioni sono definitive. 
23. Giurisdizione esclusiva. 
    Gli iscritti a IDEA, nonche' i rappresentanti di tutti gli organi
territoriali e gli esponenti degli organi  nazionali  sono  tenuti  a
ricorrere preventivamente  al  collegio  dei  probiviri  in  caso  di
controversie riguardanti  la  propria  attivita'  nei  confronti  del
Partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti,  i  rapporti
del Partito con gli  organi  territoriali  regionali,  provinciali  e
cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi. 
24. Elezioni e candidature. Incompatibilita'. 
    Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale  e  per  i
membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  sono  approvate
dalla  direzione  nazionale,  garantendo  in  modo  proporzionale  la
presenza di eventuali minoranze. 
    Le candidature per i consigli delle  regioni  e  delle  provincie
autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione  del  presidente
di regione e di provincia autonoma, sono  discusse  e  approvate  dal
direttivo regionale competente e trasmesse alla  direzione  nazionale
per la ratifica, e devono  essere  garantite  in  modo  proporzionale
eventuali minoranze. 
    Le proposte di candidatura alle elezioni dei  consigli  comunali,
nonche'  per  le  cariche  di  sindaco  nei   comuni   superiori   ai
quindicimila  abitanti  sono  discusse  e  deliberate  dal  direttivo
provinciale, nei  comuni  inferiori  ai  quindicimila  abitanti  sono
discusse   e   deliberate   dall'assemblea    comunale    interessata
all'elezione e trasmesse al direttivo provinciale per la ratifica. 
    Nel caso di decisioni che  comportino  un'alleanza  politica  con
partiti non coalizzati  con  «IDEA»  a  livello  nazionale,  l'organo
territoriale competente e' tenuto a  chiedere  l'autorizzazione  alla
direzione nazionale. 
    Tutte  le  candidature  dovranno  essere  conformi   ai   criteri
stabiliti  dal  presente  statuto  e  da  un  regolamento   approvato
dall'assemblea nazionale. 
    Il regolamento si attiene ai seguenti principi: 
    uguaglianza di tutti elettori; 
    rappresentativita' sociale, e territoriale dei candidati; 
    merito e competenza; 
    trasparenza nella procedura di selezione; 
    garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; 
    rappresentanza delle eventuali minoranze interne. 
    Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di  carattere
interno  al  Partito,  coloro  nei  cui  confronti,  alla   data   di
pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali,  ricorra  una
delle seguenti condizioni: 
      sia stata emessa  sentenza  di  condanna  definitiva  ovvero  a
seguito di patteggiamento, per delitti di  corruzione  nelle  diverse
forme previste e di  concussione  o  sia  stata  emessa  sentenza  di
condanna definitiva, anche a seguito  di  patteggiamento,  per  reati
inerenti a  fatti  che  presentino  per  modalita'  di  esecuzione  o
conseguenze, carattere di particolare gravita'; 
      sia stata disposta  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione
personali o patrimoniali, ancorche' non  definitive,  dalle  funzioni
espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti
divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa. 
    Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi  precedenti,  gli
eletti, i titolari di incarichi all'interno del  Partito,  ovvero  il
personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni  dal  relativo
incarico. 
25. Doveri degli eletti. 
    Gli eletti ad ogni livello devono: 
    conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito; 
    versare al Partito una quota dell'indennita' di  carica  ed  ogni
emolumento derivanti  dalla  carica  ricoperta  in  virtu'  del  loro
mandato  sulla  base  del  regolamento  approvato   dalla   direzione
nazionale; 
    collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti  di
IDEA per attuare 
    la linea politica del Partito. 
26. Gruppi parlamentari e consiliari. 
    I gruppi parlamentari e consiliari di IDEA hanno piena  autonomia
per  la  loro  gestione   nell'ordinaria   attivita'   istituzionale,
favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito. 
    Per  le  decisioni  inerenti  scelte  politiche  di   rilievo   e
straordinarie   attuano   le   deliberazioni   dell'organo   politico
corrispondente. 
27. Le pari opportunita'. 
    IDEA  promuove  azioni  concrete  volte  a   favorire   le   pari
opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del  Partito
ad  ogni  livello,  e  nella  formulazione   delle   liste   per   la
partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione  dell'art.
51 della Costituzione. 
    La direzione nazionale delibera gli  atti  di  indirizzo  per  il
perseguimento di tale obiettivo. 
28. I giovani. 
    IDEA riconosce l'importanza, la ricchezza  e  l'originalita'  del
contributo dei giovani alla vita del Partito, promuove attivamente la
formazione  politica  delle  nuove   generazioni   e   favorisce   la
partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata  di  tutte
le generazioni nella vita politica ed istituzionale del Paese. 
    IDEA riconosce al proprio  interno  un'organizzazione  giovanile,
dotata di un proprio statuto e di propri  organismi  dirigenti.  Tale
organizzazione persegue i medesimi scopi del Partito con  particolare
attenzione   al   mondo   giovanile   nell'ambito    della    scuola,
dell'universita', del lavoro, dello sport e delle attivita' sociali e
di solidarieta'. 
29. Trattamento dei dati personali. 
    IDEA garantisce i diritti di riservatezza, identita' personale  e
protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in
particolare, nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  196/2003  e  delle  direttive  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
    Un apposito regolamento approvato dalla assemblea nazionale,  nel
rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati
personali, disciplina la composizione, la tenuta  e  le  forme  della
pubblicita' dell'anagrafe degli iscritti, e le modalita'  di  accesso
ai dati in essa contenuti da parte dei dirigenti di  ciascun  livello
territoriale, dei candidati ad elezioni interne  e  dei  candidati  a
cariche istituzionali elettive. 
30. Modifiche dello statuto, del simbolo, della denominazione. 
    Lo statuto, il simbolo e la denominazione  del  Partito  politico
IDEA possono essere modificati con il voto favorevole dei  due  terzi
dal congresso nazionale o con la  stessa  maggioranza  dall'assemblea
nazionale nel periodo intercorrente tra un congresso nazionale  e  il
successivo. 
31. Scioglimento e liquidazione. 
    Per deliberare lo scioglimento del Partito politico,  l'assemblea
nazionale delibera con la maggioranza dei  due  terzi  dei  voti  dei
presenti. 
    Addivenendosi per qualsiasi causa e  in  qualsiasi  momento  allo
scioglimento del Partito politico, l'assemblea  nazionale  stabilira'
le modalita' della liquidazione e della devoluzione del Fondo  comune
residuo ad altre associazioni senza scopo di  lucro,  con  esclusione
degli associati di IDEA, sentito  l'organismo  di  controllo  di  cui
all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. 
32. Norme finali di coordinamento e di rinvio. 
    Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo  statuto,
si applicano le norme del codice civile e le norme di  legge  vigenti
in materia. 
    Potranno  essere  emanati  dalla  direzione  nazionale  ulteriori
appositi  regolamenti  quale  parte  integrante  e  sostanziale   del
presente statuto. 
 
                          NORME TRANSITORIE 
 
    I. Sino alla  celebrazione  del  primo  congresso  nazionale,  il
presidente e' dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico
ogni   modifica   statutaria   che   si   rendesse   necessaria   per
l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle
ulteriori modifiche che si renderanno necessarie - su richiesta della
commissione di garanzia degli statuti  e  per  la  trasparenza  e  il
controllo dei rendiconti dei partiti politici - per  l'iscrizione  di
IDEA al registro dei partiti politici previsto dal  decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito in legge  n.  13  del  21  febbraio
2014. 
    II.  La  direzione  nazionale,  di  intesa  con   il   presidente
nazionale, nelle more  dell'adozione  dei  regolamenti  previsti  dal
presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro  e  non
oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso,  adotta  tutti  i
provvedimenti opportuni. 
    III. Sino alla celebrazione del primo  congresso  nazionale  ogni
cooptazione  negli  organi  nazionali  e'  affidata  alla   direzione
nazionale su proposta del presidente nazionale. 
    IV. Sino alla celebrazione  delle  prime  assemblee  regionali  e
provinciali  la  nomina  degli  organi  regionali  e  provinciali  e'
affidata  alla  direzione  nazionale  su  proposta   del   presidente
nazionale. 
    Si allega al presente atto sotto la lettera «B»  il  simbolo  del
Partito «IDEA - Identita' e azione -  Popolo  e  liberta'»  in  breve
denominato «IDEA» nella sua forma grafica. 
    (Omissis). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico