IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre  2000,  con
il quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui  devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale  docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature e le  successive  integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 9 luglio 2001, con  il  quale  l'«Istituto
per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» e' stato abilitato ad
istituire e ad attivare corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia
nelle sedi di Milano e di Mestre-Venezia, per i fini di cui  all'art.
4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 27 dicembre 2002, con il quale l'«Istituto
per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» e' stato abilitato ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Tolentino  un  corso
di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del
richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 27 ottobre 2003, con il quale  l'«Istituto
per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» e' stato  autorizzato
trasferire i corsi di psicoterapia in Mestre; 
  Visto il decreto in data 16 marzo 2005, con  il  quale  l'«Istituto
per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» di  Milano  e'  stato
abilitato ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede  periferica  di
Pomigliano  d'Arco  (Napoli)  un   corso   di   specializzazione   in
psicoterapia, per i fini di cui all'art.  4  del  richiamato  decreto
ministeriale n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 30 ottobre 2006, con il quale  l'«Istituto
per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» di  Milano  e'  stato
abilitato trasferire i corsi di specializzazione in psicoterpia della
sede periferica da Tolentino a Macerata; 
  Visto  il  decreto  in  data  28  settembre  2007,  con  il   quale
l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» di Milano
e'  stato  abilitato  trasferire  i  corsi  di  specializzazione   in
psicoterpia della sede periferica di Pomigliano d'Arco a Napoli; 
  Vista l'istanza e  le  successive  integrazioni  con  le  quali  il
predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
periferica di Napoli  da  Via  Trinita'  degli  Spagnoli,  41  a  Via
Morghen, 36; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 29 settembre 2016; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR) nelle riunioni del 2 e del  16  novembre  2016,
trasmessa con nota prot. 3443 del 22 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto per la clinica  dei  legami  sociali  -  I.C.L.E.S.»  -
abilitato con decreto in data 28 settembre 2007  ad  istituire  e  ad
attivare,  nella   sede   periferica   di   Napoli,   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e'  autorizzato  a
trasferire  la  predetta  sede  periferica  da  Via  Trinita'   degli
Spagnoli, 41 a Via Morghen, 36. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 dicembre 2016 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini