IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Visto, l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare,  il  comma
2,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro  dello   sviluppo   economico
disciplina,  con  regolamento,  le  condizioni  e  le  modalita'   di
amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di  garanzia
per le vittime della caccia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  Regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina,  con  proprio  decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo  di  garanzia
per le  vittime  della  caccia  nell'esercizio  2015,  trasmesso  dal
Presidente della CONSAP, con nota n. 0179220/16 del 29  luglio  2016,
nella quale si rappresenta l'opportunita'  di  mantenere  per  l'anno
2017 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo
determinata  per  gli  anni  2015  e  2016,  pari  a  quella  massima
legislativamente prevista; 
  Visto il provvedimento n. 51 del 18  novembre  2016,  dell'IVASS  -
Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni   -   recante   la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di  confermare,  per  il  2017,
l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari  a  quella  massima
legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  contributo  che  le   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'  civile  verso
terzi derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  dall'uso
delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono  tenute  a
versare, per  l'anno  2017,  alla  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi  pubblici  S.p.A.  -  Gestione  autonoma  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della caccia e' determinato nella misura  del
5% dei  premi  incassati  nello  stesso  esercizio,  al  netto  della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento
IVASS di cui in premessa.