IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   Consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.
245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 140 - del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  17  novembre  2016,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1347 in data 18 novembre 2016, con il  quale  e'
stato  nominato  il  dott.  Mario   Melazzini,   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Visto il provvedimento della CUF, datato 5 marzo  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio  2001,  concernente
l'inserimento,  nel  succitato  elenco,  del  medicinale   octreotide
acetato per il trattamento delle fistole pancreatiche; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, datata 7
luglio 2005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163  del  15  luglio
2005,  concernente  la  modifica  dell'allegato  1  al  sopra  citato
provvedimento della CUF, datato 5 marzo 2001; 
  Considerato   che   l'efficacia   di    octreotide    nell'utilizzo
perioperatorio in pazienti sottoposti  a  chirurgia  pancreatica  per
ridurre  l'incidenza  di  fistole  pancreatiche  non   risulta   piu'
supportato dalle piu' recenti evidenze in letteratura, tenendo  conto
soprattutto dei nuovi criteri  per  la  stratificazione  del  rischio
clinico pre-operatorio e per la definizione corretta degli outcomes; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco nella  riunione
del 10-12 ottobre 2016 - Stralcio verbale n. 15; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a escludere  il  medicinale
octreotide acetato di cui al provvedimento della CUF, datato 5  marzo
2001, sopra citato, dall'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
   Il medicinale octreotide acetato, di cui  al  provvedimento  della
CUF, datato 5 marzo  2001,  e'  escluso  dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  istituito
ai sensi della legge n. 648/1996.