IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme  in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche,  ed  in  particolare
gli articoli 9 e 15; 
  Visto il regolamento di attuazione della predetta legge,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n.
345, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  30
gennaio 2003, n. 60; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 1,  del  predetto  regolamento
che dispone l'emanazione da parte del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con cadenza triennale, di un decreto  relativo  ai  criteri
per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9  e  15  della
legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; 
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela
della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria»  con
cio' disponendo che dette  province  autonome  non  partecipano  alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Visto il parere espresso in data 20  settembre  2016  dal  Comitato
tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione  in  materia
di  minoranze  linguistiche  storiche,  istituito  con  decreto   del
Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; 
   Sentita la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che in data 29 settembre 2016  ha
espresso parere favorevole; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
25 febbraio 2016 con il quale sono state delegate alcune funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie ed,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera h) minoranze linguistiche e territori di confine  e  relativa
iniziativa legislativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ambito territoriale dei progetti 
 
  1. I fondi relativi agli esercizi  finanziari  2017-2019,  previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15  dicembre  1999,  n.  482,  sono
assegnati  sulla  base  di  progetti  elaborati  e  presentati  dalle
pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345,  e
successive modifiche. 
  2. I progetti di cui  al  comma  1  devono  riferirsi  a  minoranze
linguistiche ammesse a tutela, per le quali  i  consigli  provinciali
abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista  dall'art.
3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da  una
legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 345  del  2001,  nonche',  per  le
regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto.
Per   quanto   attiene   alla   minoranza   slovena   nella   Regione
Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale e' indicata  dal
decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e nella
allegata tabella, di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001,  n.
38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2007, n. 276. 
  3. Alla elaborazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  1  possono
concorrere anche  gli  organismi  di  coordinamento  e  di  proposta,
riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge  n.  482  del
1999.