IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerate le risultanze del verbale di mancata revisione disposta
nei confronti della cooperativa «Futura Pesca  Societa'  cooperativa»
con sede in Chioggia (Venezia), concluso con la proposta di  adozione
del  provvedimento  di  gestione  commissariale   di   cui   all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto che dal citato verbale e' emerso il mancato  adempimento
degli obblighi previsti l'art. 11, comma 1, della  legge  31  gennaio
1992, n. 59 in  materia  di  versamento  del  3%  degli  utili  degli
esercizi 2014  e  2015  ai  Fondi  mutualistici  nonche'  il  mancato
versamento del contributo di revisione  dovuto  per  gli  ultimi  due
bienni; 
  Considerato altresi' che la cooperativa aveva gia' manifestato  nel
tempo  un  atteggiamento  ostativo,  come  risulta  dalla  precedente
mancata revisione conclusa in data 15 febbraio 2013; 
  Vista la nota n. 234934 di comunicazione di avvio del  procedimento
inviata via PEC in data 15 luglio 2016, ai sensi  dell'art.  7  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, risultata non consegnata  nella  casella
di posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Vista, altresi', la nota n. 238845 di comunicazione  di  avvio  del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
cornmissariale  ex  art.   2545-sexiesdecies   del   codice   civile,
trasmessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
per raccomandata in data 20  luglio  2016  all'indirizzo  della  sede
legale della cooperativa rilevato dalla  consultazione  del  Registro
delle imprese, a seguito della quale non sono pervenute  osservazioni
ne' controdeduzioni; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Ezio Busato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della  societa'  cooperativa  «Futura  Pesca
Societa'  cooperativa»  con  sede   in   Chioggia   (Venezia),   c.f.
04012000271, costituita in data 22 novembre 2010 e' revocato.