IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5  marzo  2001,  n.  57,  che
prevede che, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle
agevolazioni di  cui  alla  normativa  nazionale  e  comunitaria,  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  provvede
con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  18
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n.  258  del  4  novembre  2002,  recante  le  modalita'  di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi
alle imprese, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, della legge  n.
57/2001; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 14, comma 2,  della  legge
n. 57/2001 e del decreto del Ministro delle attivita' produttive  del
18 ottobre 2002 sopra citati, e' stato realizzato presso il Ministero
dello sviluppo economico un sistema informativo denominato Banca dati
anagrafica delle agevolazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1, della predetta legge  n.
234/2012 che prevede che,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero  gestiscono
i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla  banca  di
dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto, altresi', il comma 6 del predetto art. 52, che  prevede  che
con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai  sensi  dell'art.
17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  e'  adottata  la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato; 
  Considerato che, ai sensi del medesimo art. 52, comma 6, nelle more
dell'entrata in funzione  del  predetto  Registro,  si  applicano  le
modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle
imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  della  legge  5
marzo 2001, n. 57; 
  Vista la circolare 1° luglio 2016, n. 62871 del direttore  generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
dello  sviluppo  economico,  recante  aggiornamento  delle  modalita'
tecniche,  rese  note  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato   decreto
ministeriale 18 ottobre 2002, per la trasmissione delle  informazioni
relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese; 
  Visto, in particolare, il punto  1  della  predetta  circolare,  ai
sensi  del  quale  la  medesima  circolare   descrive,   nelle   more
dell'adozione del predetto regolamento, le modalita' di  trasmissione
delle   informazioni   ad   una    nuova    versione    profondamente
reingegnerizzata della banca dati istituita  ai  sensi  della  citata
legge n.  57/2001,  realizzata  nella  prospettiva  di  anticipare  i
servizi offerti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un  sistema
informativo  agricolo  nazionale,  ai   fini   dell'esercizio   delle
competenze statali in materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
attivita' agricole e della  conseguente  necessita'  di  acquisire  e
verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 31 ottobre  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  272
del 21 novembre 2000,  recante  regole  tecniche  per  il  protocollo
informatico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
ottobre 1998, n. 428; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi
strutturali e di  investimento  europei,  che  prevede  che,  per  il
periodo compreso fra il 1°  gennaio  2014  e  il  31  dicembre  2020,
ciascuno Stato membro elabora  un  Accordo  di  partenariato  con  il
coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della  governance
a piu' livelli, che definisce la strategia e  le  priorita'  di  tale
Stato membro nonche' le modalita' di impiego efficace  ed  efficiente
delle risorse ed e'  sottoposto  all'approvazione  della  Commissione
europea in seguito a  valutazione  e  dialogo  con  lo  Stato  membro
interessato; 
  Visto, in particolare, l'art. 15,  paragrafo  1,  lettera  b),  del
predetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che include tra  i  contenuti
dell'Accordo  di   partenariato   una   sintesi   della   valutazione
dell'adempimento delle condizionalita' ex ante applicabili a  livello
nazionale ai  sensi  dell'art.  19  e  dell'allegato  XI  e,  ove  le
condizionalita' ex ante  applicabili  non  siano  ottemperate,  delle
azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle  tempistiche
di attuazione di tali azioni; 
  Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal  1º
gennaio  2014  al  31  dicembre  2020,  approvato  con  decisione  di
esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014; 
  Vista, in particolare, la sezione 2  dell'Accordo  di  partenariato
con l'Italia, che alla tavola 11B, punto B5, indica come parzialmente
soddisfatta la condizionalita' ex ante generale «Aiuti di  Stato»,  e
alla tavola 13, punto B5, individua le azioni da porre in  essere  al
fine di  soddisfare  la  predetta  condizionalita',  con  i  relativi
organismi responsabili e le relative tempistiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  2014/C  198/02  sulla
trasparenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
C 198 del 27 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  248
del 24 settembre 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a  determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  248
del 24 settembre 2015, recante modalita'  di  applicazione  dell'art.
108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,   in
particolare, l'art. 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai
sensi di una decisione di recupero della Commissione europea; 
  Considerata la necessita' di aggiornare  la  disciplina  del  sopra
citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre
2002, al fine  di  ridefinire  le  modalita'  di  trasmissione  delle
informazioni e di precisare i servizi resi disponibili  dalla  citata
Banca  dati  anagrafica  reingegnerizzata  alla  luce  degli  impegni
assunti nel predetto contesto dell'Accordo di partenariato 2014-2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) «BDA»: la Banca dati anagrafica  delle  agevolazioni  realizzata
presso il Ministero dello sviluppo economico per le finalita' di  cui
all'art. 14, comma 2, della  legge  n.  57/2001  e  del  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  258  del  4
novembre 2002; 
  b) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale  istituito  ai
sensi dell'art. 15 della legge 4  giugno  1984,  n.  194,  presso  il
Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
nell'ambito del quale e' costituito anche il Sistema  italiano  della
pesca e dell'acquacoltura; 
  c) «IPA»: l'Indice delle  pubbliche  amministrazioni,  istituito  a
partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  31
ottobre  2000,  realizzato  e  gestito  dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale, costituente, tra l'altro, archivio informatico  degli  enti
pubblici e dei gestori di pubblici servizi; 
  d) «aiuti di Stato»:  qualsiasi  misura  che  risponda  a  tutti  i
criteri  stabiliti  all'art.  107,  paragrafo  1,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  e) «aiuti  de  minimis»:  gli  aiuti  «de  minimis»  come  definiti
dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del  Consiglio  del  13
luglio 2015; 
  f)  «Referente  per  gli  adempimenti»:  il  referente  individuato
dall'amministrazione titolare di aiuti di Stato e di aiuti de minimis
e comunicato in fase di accreditamento alla BDA.