IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il reg. (CE) n. 834  del  consiglio  del  28  giugno  2007  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  relativo  alla   produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che  abroga  il
reg. CEE n. 2092/91; 
  Visto il reg. (CE) n. 889 della commissione del 5 settembre 2008  e
successive  modifiche   ed   integrazioni,   recante   modalita'   di
applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del  consiglio  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  per
quanto  riguarda  la  produzione  biologica,  l'etichettatura   e   i
controlli, e sue modifiche ed integrazioni; 
  Visto il reg. (CE) n. 1235 della commissione dell'8 dicembre 2008 e
successive  modifiche   ed   integrazioni,   recante   modalita'   di
applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  consiglio  per
quanto riguarda il regime di importazione di prodotti  biologici  dai
Paesi terzi; 
  Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian  quale
fornitore  dei  servizi  necessari  alla  gestione,  da  parte  degli
organismi pagatori  e  delle  Regioni  e  degli  enti  locali,  degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune,  connessi  alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990  n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005  n.  82,  recante  il
codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto ministeriale  del  1°  febbraio  2012  n.  2049  e
successive  modifiche,  recante  disposizioni  per  l'attuazione  del
regolamento di esecuzione n.  426/11  e  la  gestione  informatizzata
della notifica di attivita' con metodo biologico ai  sensi  dell'art.
28 del Reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  9  agosto  2012  n.  18321  e
successive  modifiche,   recante   disposizioni   per   la   gestione
informatizzata  dei  programmi  annuali   di   produzione   vegetale,
zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e  delle  importazioni
con metodo biologico e per la gestione informatizzata  del  documento
giustificativo e del certificato di conformita'  ai  sensi  del  reg.
(CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e  successive  modifiche
ed integrazioni; 
  Preso   atto   delle   istanze   di   modifica,   pervenute   dalle
rappresentanze del settore, aventi ad  oggetto  il  termine  previsto
dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 18321 del 9  agosto
2012; 
  Considerato che la  richiesta  di  modifica  del  suddetto  termine
risulta giustificata dall'eccezionale aumento del numero di notifiche
nell'annualita'  2016,  che  ha  determinato  un   incremento   degli
operatori biologici di circa il 20%; 
  Considerato che, per tale ragione, la  realizzazione  di  controlli
idonei sui nuovi operatori non puo' essere svolta dagli Organismi  di
certificazione nel termine previsto di 120  giorni,  individuato  dal
decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012; 
  Preso atto del parere favorevole, espresso  mediante  consultazione
telematica, di tutte le Amministrazioni regionali trasmesso  in  data
25 ottobre 2016; 
  Considerata la necessita'  di  rispettare  i  tempi  imposti  dalla
normativa  vigente  per  l'erogazione  dei  pagamenti  delle  domande
sviluppo rurale; 
  Considerato che restano ferme tutte le altre disposizioni  previste
dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di 120  giorni,  previsto  all'art.  6  comma  3  del
decreto ministeriale n. 18321/2012, e' prorogato di 30 giorni per  le
notifiche di attivita' con metodo biologico presentate  entro  il  31
dicembre 2016.