IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla
normativa comunitaria;
Visto l'accordo di partenariato per l'Italia, adottato con
decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29
ottobre 2014;
Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilita' 2015) e successive modificazioni e integrazioni,
recante disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto il Programma operativo nazionale (nel prosieguo PON) «Imprese
e competitivita' 2014-2020 FESR», approvato con decisione della
Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come
modificata dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450
final, del 24 novembre 2015;
Visto, in particolare, l'asse IV «Efficienza energetica», azione
4.3.1 «Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione
strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la
distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione
di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale,
misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come
infrastruttura delle citta' e delle aree periurbane», del predetto
PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR», che agisce nelle
regioni meno sviluppate;
Visti i Programmi operativi regionali «POR Basilicata 2014-2020
FESR», approvati rispettivamente con decisione della Commissione
europea C(2015) 5901 final del 17 agosto 2015, «POR Campania
2014-2020 FESR», con decisione della Commissione europea C(2015) 8578
final del 1° dicembre 2015, «POR Puglia 2014-2020 FESR/FSE» con
decisione della Commissione europea C(2015) 5854 final del 13 agosto
2015, «POR Sicilia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della
Commissione europea C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015;
Considerato che, nell'ambito dei suddetti POR, sono previste azioni
finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti, in analogia con
quella identificata nel PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR»
sopra menzionata;
Considerato, altresi', che la predetta azione del PON «Imprese e
competitivita' 2014-2020 FESR» e dei POR indicati prevedono la
definizione di un regime di aiuto diretto a sostenere la
realizzazione di infrastrutture energetiche, relativamente
all'energia elettrica;
Considerato, inoltre, che la stessa realizzazione di reti
intelligenti potra' essere prevista da altri programmi operativi
ovvero da altri strumenti nazionali o regionali;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale
europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che
prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'accordo di
partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi,
stabilendone i relativi contenuti;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune europeo, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto, in particolare, l'art. 48 del predetto regolamento n.
651/2014, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture
energetiche;
Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di
aiuto, secondo i criteri fissati dal regolamento n. 651/2014;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «regolamento GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per
categoria);
c) «Zone assistite»: come definite dall'art. 2, punto 27, del
regolamento (UE) n. 651/2014, ossia zone designate nella carta degli
aiuti a finalita' regionale relativa per l'Italia al periodo 1°
luglio 2014-31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 107,
paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
d) «infrastruttura elettrica»: una infrastruttura energetica che
rientra nelle seguenti categorie, come individuate dall'art. 2,
paragrafo 130, del regolamento GBER 651/2014:
i. infrastruttura per la trasmissione, definita all'art. 2,
punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
ii. infrastruttura per la distribuzione, come definita all'art.
2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;
iii. qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i
sistemi di cui ai punti i) e ii), per operare in maniera sicura ed
efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo
a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;
iv. reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura,
linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e
distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione
digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo ed
alla gestione interattivi ed intelligenti della produzione,
trasmissione, distribuzione e del consumo di energia all'interno di
una rete elettrica, in vista di uno sviluppo della rete stessa, che
integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli
utenti collegati a essa (produttori, consumatori e
produttori-consumatori), al fine di garantire un sistema elettrico
efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e
offra un livello elevato di qualita' e di sicurezza
dell'approvvigionamento e della protezione;
e) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate
attualizzate ed i costi di esercizio attualizzati nel corso della
durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I
costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali,
dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della
manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini
del presente decreto, i costi di ammortamento e di finanziamento, se
questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
f) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al
sistema di distribuzione (direttiva 2009/72/CE, art. 2, punto 31);
g) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i
seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da
valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di
risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli
obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la
valutazione, compresa la data di presentazione della relazione
finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la
valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo, nonche' le
modalita' previste per assicurare la pubblicita' della valutazione;
h) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i
criteri di cui all'allegato I del regolamento GBER 651/2014;
i) «impresa in difficolta'»: un'impresa che soddisfa almeno una
delle seguenti circostanze:
a) nel caso di societa' a responsabilita' limitata (diverse
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilita' a beneficiare di aiuti al finanziamento del
rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del
rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario
finanziario selezionato), qualora abbia perso piu' della meta' del
capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Cio' si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e
da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi
propri della societa') da' luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla meta' del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della
presente disposizione, per «societa' a responsabilita' limitata» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato
I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale»
comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la
responsabilita' illimitata per i debiti della societa' (diverse dalle
PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilita' a
beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei
sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due
diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato),
qualora abbia perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati
nei conti della societa', a causa di perdite cumulate. Ai fini della
presente disposizione, per «societa' in cui almeno alcuni soci
abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa'» si
intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato
II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale
per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio
e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta
a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli
ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa
sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa
(EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.