IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis, con il  quale  il
termine di cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n.  156,  e'  stato  differito  al  30  luglio  2015,
prevedendo la possibilita' per gli  enti  locali  interessati,  anche
consorziati tra  loro,  per  le  unioni  di  comuni  nonche'  per  le
comunita' montane di chiedere il ripristino degli uffici del  giudice
di pace soppressi, indicati nella  vigente  tabella  A)  allegata  al
medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; 
  Vista  la  circolare  del  Capo  dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  del  12  maggio  2015,
pubblicata in  pari  data  sul  sito  internet  dell'Amministrazione,
esplicativa  dei  requisiti  per  la  formulazione  dell'istanza   di
ripristino degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'articolo 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210,
convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del  2  agosto  2016,  con  il  quale  sono  state
determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati  ai
sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio  2015,  n.11,
ed e' stata fissata per il 2 gennaio  2017  la  data  di  inizio  del
funzionamento degli uffici stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016,  con  il  quale  e'
stato disposto, il differimento al 1 aprile 2017 della data di inizio
del funzionamento degli uffici del giudice di  pace  individuati  nel
relativo allegato 1, quali sedi ripristinate ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 27 maggio 2016; 
  Vista la nota del Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria  in
data 29 dicembre 2016 nella quale si rappresenta che  successivamente
all'adozione del predetto provvedimento sono state rilevate ulteriori
criticita', in ordine allo stato  di  approntamento  delle  dotazioni
necessarie e alla sussistenza di tutti  i  requisiti  necessari  alla
riapertura per la data del 2 gennaio 2017 degli uffici  ripristinati,
relativamente alle sedi  del  giudice  di  pace  di  Abbiategrasso  e
Ortona; 
  Ritenuto pertanto, che anche per  gli  uffici  di  Abbiategrasso  e
Ortona  il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  3,   del   decreto
ministeriale  27  maggio  2016  deve  essere  oggetto   di   proroga,
procedendo all'integrazione delle sedi  di  cui  all'allegato  1  del
richiamato decreto ministeriale 20 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato 1  del  decreto  ministeriale  20  dicembre  2016  e'
integrato  con  l'ulteriore   previsione   delle   sedi   individuate
dall'allegato 1 al presente decreto. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 

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