IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Viste le  leggi  costituzionali  26  febbraio  1948,  n.  4,  e  23
settembre  1993,  n.  2,  e  fatta  salva  l'emanazione  di  apposita
normativa  di  attuazione  eventualmente  incidente   nella   materia
relativamente al territorio del Parco  nazionale  del  Gran  Paradiso
ricompreso nella Regione autonoma Valle d'Aosta; 
  Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584,  concernente
la  costituzione  del  Parco  nazionale  del  Gran   Paradiso,   come
modificato ed integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio  1924,  n.
168, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 1° febbraio 1980; 
  Visto il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  5
agosto 1947, n. 871, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
1947, n. 211, concernente l'istituzione dell'Ente parco nazionale del
Gran Paradiso, con sede in Torino; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
il quale prevede, tra l'altro,  che  si  provveda,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente, all'adeguamento della disciplina del  Parco  nazionale
del Gran Paradiso ai principi della stessa legge, previa  intesa  con
la Regione a statuto  speciale  della  Valle  d'Aosta  e  la  Regione
Piemonte; 
  Visto l'articolo 4, della legge 4 gennaio 1994,  n.  10,  il  quale
prevede che il predetto adeguamento sia effettuato  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20  novembre  1997,  n.
436, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  20  dicembre  1997,  n.
296, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge  6
dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio  1994,
n. 10, si e' provveduto all'adeguamento della  previgente  disciplina
dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso ai principi  della  legge
quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
73, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  26  giugno  2013,  n.  148,
concernente "Regolamento recante riordino  degli  enti  vigilati  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133", ed in particolare l'articolo 2; 
  Visto l'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,
come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n.  73,  il  quale  dispone  che  il
Consiglio direttivo sia formato dal Presidente e da  otto  componenti
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare entro trenta giorni dalla  comunicazione  della
rispettiva designazione; 
  Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,
come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n.  73,  il  quale  dispone  che  il
Consiglio direttivo elegga al  proprio  interno  un  vice  presidente
scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta
esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo
le modalita' e con le  funzioni  stabilite  nello  statuto  dell'Ente
parco; 
  Viste le note n. 9058/SB0100/PRE del 14 luglio 2014 e  n.  6971/GAB
dell'11 settembre 2014 con le  quali  rispettivamente  il  Presidente
della Regione Piemonte ed il Presidente della Regione  Valle  d'Aosta
hanno espresso l'intesa prevista  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73,  in  relazione  al
riordino dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  al   riordino   degli   organi
collegiali dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso in conformita'
alle predette disposizioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
inviata con nota n. UL/6150 del 25 marzo 2015 a  norma  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota DAGL 0007401 P del 14 settembre 2015 con la quale  la
Presidenza del Consiglio dei  ministri  ha  espresso  il  nulla  osta
all'ulteriore corso del provvedimento. 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente Regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni all'articolo 2 del decreto del  Ministro  dell'ambiente
                      20 novembre 1997, n. 436 
 
  1.  Al  comma  2  dell'articolo  2   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, sono  soppresse  le  seguenti
parole "tra  i  componenti  del  Consiglio  direttivo.  Il  Consiglio
direttivo elegge al proprio interno il vice presidente". 
  2.  Il  comma  3  dell'articolo  2   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, e' sostituito  dal  seguente:
"3. Il Consiglio direttivo  e'  formato  dal  Presidente  e  da  otto
componenti nominati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione
della  rispettiva  designazione.  Il  Ministro  procede  alla  nomina
sentite le regioni interessate, che si esprimono entro  e  non  oltre
trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso  inutilmente  detto
termine il Ministro  procede  egualmente  alla  nomina  dei  soggetti
designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati  tra
esperti particolarmente qualificati in materia  di  aree  protette  e
biodiversita' e tra  i  rappresentanti  della  Comunita'  del  parco,
secondo le seguenti modalita': 
    a) due su  designazione  della  Comunita'  del  parco,  con  voto
limitato; 
    b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente  del
Piemonte e della Valle d'Aosta; 
    c)  uno,  su  designazione  delle  associazioni   di   protezione
ambientale, individuate ai sensi  dell'articolo  13,  della  legge  8
luglio 1986, n. 349; 
    d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; 
    e) uno, su designazione del Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA)". 
  3.  Il  comma  4  dell'articolo  2   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, e' sostituito  dal  seguente:
"4.  Il  Consiglio  direttivo  elegge  al  proprio  interno  un  vice
presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed
una  giunta  esecutiva,  formata  da  tre  componenti,  compreso   il
Presidente, secondo le modalita' e con le  funzioni  stabilite  nello
statuto dell'Ente parco". 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 2 dicembre 2015 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 803 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Le leggi costituzionali  26  febbraio  1948  ,  n.  4
          (Statuto speciale per la  Valle  d'Aosta)  e  23  settembre
          1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali
          per  la  Valle   d'Aosta,   per   la   Sardegna,   per   il
          Friuli-Venezia Giulia e per il  Trentino-Alto  Adige)  sono
          pubblicate, rispettivamente, nelle  Gazzette  Ufficiali  10
          marzo 1948, n. 59 e 25 settembre 1993, n. 226. 
              - Il regio decreto-legge  3  dicembre  1922,  n.  1584,
          modificato e integrato dal regio decreto-legge  24  gennaio
          1924, n. 168 e dal decreto del Presidente della  Repubblica
          3 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  31
          del 1° febbraio 1980. 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 5 agosto  1947,  n.  871,  concernente  l'istituzione
          dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso,  con  sede  in
          Torino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211  del  15
          settembre 1947. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riporta il testo dei commi 3  e  4,  dell'articolo
          17,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              "Art. 17 (Regolamenti).  - 3. Con decreto  ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza del ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere.  Tali  regolamenti,  per  materie,  per  materi  di
          competenza di piu' ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'articolo  35,
          della legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle
          aree protette),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.: 
                "Art. 35 (Norme Transitorie). - 1.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente,  si  provvede  all'adeguamento  ai
          principi della presente legge, fatti salvi  i  rapporti  di
          lavoro esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del
          Parco Nazionale d'Abruzzo, del  Parco  Nazionale  del  Gran
          Paradiso, previa intesa con la regione a  statuto  speciale
          Val d'Aosta e  la  regione  Piemonte,  tenuto  conto  delle
          attuali   esigenze   con    particolare    riguardo    alla
          funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco
          nazionale dello  Stelvio  si  provvede  in  base  a  quanto
          stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le  intese  ivi  previste
          vanno assunte anche  con  la  regione  Lombardia  e  devono
          essere  informate  ai  principi  generali  della   presente
          legge.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  delle  legge  4
          gennaio  1994,  n.  10  (Istituzione  del  parco  nazionale
          dell'arcipelago de La Maddalena  e  altre  disposizioni  in
          materia di parchi  nazionali),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 gennaio 1994, n. 6: 
                "Art. 4  (Adeguamento  della  disciplina  dei  parchi
          nazionali). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, il Ministro  dell'ambiente,
          con  proprio  decreto,   provvede   all'adeguamento   della
          disciplina dei parchi nazionali di  cui  ai  commi  1  e  2
          dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  ai
          principi della medesima legge.". 
              -  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  del   20
          novembre 1997, n. 436, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 296 del 20 dicembre 1997, ai sensi dell'art.  35,  comma
          1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394  e  dell'articolo  4
          della legge  4  gennaio  1994,  n.  10,  si  e'  provveduto
          all'adeguamento della previgente disciplina dell'Ente Parco
          nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge  quadro
          sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394. 
              - Si riporta il testo del decreto del Presidente  della
          Repubblica 16  aprile  2013,  n.  73  (Regolamento  recante
          riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e   del   mare,   a   norma
          dell'articolo 26, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n.133), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 26 giugno 2013, n. 148: 
                "Art. 2 (Riordino del Consorzio del  Parco  nazionale
          dello  Stelvio  e  dell'Ente  parco  nazionale   del   Gran
          Paradiso). - 1. Al riordino  degli  organi  collegiali  del
          Consorzio del parco nazionale  dello  Stelvio  e  dell'Ente
          parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese
          con le regioni e  le  provincie  autonome  interessate,  ai
          sensi dell'articolo 35, comma 1,  della  legge  6  dicembre
          1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994,
          n.10. L'intesa  deve  essere  raggiunta  entro  il  termine
          perentorio di 30 giorni  dalla  prima  convocazione  di  un
          apposito incontro.". 
              - Si riportano i testi dei commi 4 e 6 dell'articolo  9
          della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394: 
                "Art. 9 (Ente parco). - (Omissis). 
              4. Il Consiglio direttivo e' formato dal  Presidente  e
          da otto  componenti,  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro  30  giorni  dalla  comunicazione  della   rispettiva
          designazione. Il Ministro procede alla  nomina  sentite  le
          Regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre  30
          giorni dalla  data  della  richiesta.  Decorso  inutilmente
          detto termine il Ministro procede  egualmente  alla  nomina
          dei  soggetti  designati.  I   componenti   del   Consiglio
          Direttivo  sono  individuati  tra  esperti  particolarmente
          qualificati in materia di aree  protette  e  biodiversita',
          secondo le seguenti modalita': 
                a)  quattro,  su  designazione  della  Comunita'  del
          parco, con voto limitato; 
                b)  uno,  su  designazione  delle   associazioni   di
          protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
          della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
                c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare; 
                d) uno, su designazione del Ministero delle politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
                e) uno, su designazione dell'Istituto  superiore  per
          la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              (Omissis). 
              6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno  un
          vice  presidente  scelto  tra  i  membri  designati   dalla
          Comunita' del parco ed una giunta esecutiva formata da  tre
          componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita'  e
          con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2  della  citata
          legge  n.  436  del  1997,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 2. 1 (Sono organi dell'Ente Parco).: 
                  a) il presidente; 
                  b) il consiglio direttivo; 
                  c) la giunta esecutiva; 
                  d) il collegio dei revisori dei conti; 
                  e) la comunita' del Parco. 
              2.   Il   Presidente   e'   nominato    dal    Ministro
          dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione
          Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta. 
              3. Il Consiglio direttivo e' formato dal  Presidente  e
          da  otto  componenti  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          entro  30  giorni  dalla  comunicazione  della   rispettiva
          designazione. Il ministro procede alla  nomina  sentite  le
          regioni interessate, che si esprimono  entro  e  non  oltre
          trenta  giorni  dalla   data   della   richiesta.   Decorso
          inutilmente detto termine il  Ministro  procede  egualmente
          alla  nomina  dei  soggetti  designati.  I  componenti  del
          Consiglio   direttivo   sono   individuati   tra    esperti
          particolarmente qualificati in materia di aree  protette  e
          biodiversita' e  tra  rappresentanti  della  Comunita'  del
          parco, secondo le seguenti modalita': 
                a) due su designazione della Comunita' del parco, con
          voto limitato; 
                b)  uno  per  ciascuna   Regione,   su   designazione
          rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta ; 
                c)  uno  su  designazione   delle   associazioni   di
          protezione ambientale, individuate ai sensi  dell'art.  13,
          della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
                d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
                e) uno su designazione del Ministero delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
                f) uno su designazione dell' Istituto  superiore  per
          la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno  un
          vice  presidente  scelto  tra  i  membri  designati   dalla
          Comunita' del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre
          componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita'  e
          con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 
              5. Il collegio dei revisori dei conti e'  nominato  con
          decreto del Ministro  del  tesoro  ed  e'  formato  da  tre
          componenti scelti tra funzionari della Ragioneria  generale
          dello Stato ovvero tra  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori
          ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal  Ministro
          del tesoro, di  cui  uno  in  qualita'  di  presidente  del
          collegio; uno dalle regioni interessate.  Il  revisore  dei
          conti di designazione regionale e' indicato  per  il  primo
          quinquennio dalla  regione  Piemonte,  sentita  la  regione
          Valle d'Aosta; per il  secondo  quinquennio  dalla  regione
          Valle  d'Aosta  sentita  la  regione  Piemonte,   e   cosi'
          successivamente secondo detta alternanza. 
              6. Il direttore del Parco e' nominato con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente  ed  e'  scelto  tra  gli  iscritti
          nell'elenco degli idonei  all'esercizio  dell'attivita'  di
          direttore di Parco:  allo  stesso  si  richiede,  oltre  ai
          requisiti per la nomina a dirigente del ruolo  speciale  di
          «direttore di Parco», la conoscenza della  lingua  francese
          da accertarsi a mezzo di apposite prove. 
              7. La  comunita'  del  Parco  e'  organo  consultivo  e
          propositivo dell'Ente parco ed e' costituita e disciplinata
          ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre  1991,  n.
          394.".