IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  "Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e, in
particolare, l'articolo 5, comma 2; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle
aree protette", e, in particolare, gli articoli 1 e 11, comma 6; 
  Considerato l'articolo 77, comma  1,  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
  Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dall'articolo 3 del decreto  legislativo  6  dicembre
2002, n. 287; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140, e, in particolare, l'articolo 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  3  ottobre  2002,
recante "Istituzione del Parco  nazionale  dell'Asinara  e  dell'Ente
Parco"; 
  Vista la deliberazione della Regione Sardegna n. 13/10 del 30 marzo
2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
152 del 2 luglio 2010, con la quale la Regione Sardegna ha  approvato
il Piano del Parco nazionale dell'Asinara; 
  Vista la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  dell'Ente
Parco nazionale dell'Asinara n. 33 del 23 dicembre 2010 con la  quale
il Regolamento del Parco e' stato adottato e trasmesso  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Considerato che, attraverso un tavolo di confronto fra l'Ente Parco
e il Ministero, il Regolamento  del  Parco  e'  stato  modificato  ed
integrato al fine di garantirne  la  piena  rispondenza  al  disposto
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' l'aggiornamento rispetto
alle norme intervenute e ai contenuti  concernenti  la  tutela  della
biodiversita' e del paesaggio; 
  Vista la nota prot. 42804/PNM del 9 agosto 2013  con  la  quale  il
Ministero ha trasmesso all'Ente Parco il Regolamento  del  Parco  per
come definito attraverso il tavolo di confronto; 
  Visto l'atto di disposizione urgente del Presidente dell'Ente Parco
n.  11  del  9  ottobre  2013  che,   annullando   la   deliberazione
commissariale n. 33 del 23 dicembre 2010, ha adottato il  Regolamento
del Parco di cui alla nota prot. 42804/PNM del 9 agosto 2013 e lo  ha
trasmesso alla Comunita' del  Parco  per  l'acquisizione  del  parere
previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre  1991,  n.
394; 
  Considerato che, trascorsi i termini di cui  alla  legge  7  agosto
1990, n. 241,  non  avendo  la  Comunita'  del  Parco  provveduto  ad
esprimere il parere richiesto, lo  stesso  e'  inteso  favorevolmente
acquisito; 
  Vista la nota prot. 52711/PNM del 24 dicembre 2013 con la quale  il
Ministero ha trasmesso alla Regione  autonoma  della  Sardegna,  alla
Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres il  Regolamento  del
Parco al fine dell'acquisizione dell'intesa  e  dell'espressione  dei
pareri di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 6 dicembre  1991,
n. 394; 
  Acquisita l'intesa della Regione autonoma della  Sardegna  espressa
con nota del Presidente prot. 13801 del 12 giugno 2014 subordinata al
recepimento delle osservazioni formulate in  merito  dall'Assessorato
regionale della difesa dell'ambiente; 
  Considerati  favorevolmente  acquisiti  i  pareri  richiesti   alla
Provincia di Sassari e al Comune di  Porto  Torres,  non  avendo  gli
stessi enti provveduto ad esprimersi nel termine stabilito dal  comma
6 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Vista la nota prot. 22757/PNM del 10 novembre 2014 con la quale  e'
stata inoltrata al Consiglio di Stato la relazione per  la  richiesta
di parere sul Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 17,  comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi - n. 4165/2014  reso  nell'adunanza  del  20  novembre
2014; 
  Vista la nota prot. 5177/GAB del 12 marzo 2015 con la  quale  viene
data alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  la  comunicazione
relativa al Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota prot. DAGL 4774 P- del 5 giugno 2015 con la quale  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  esprime  nulla  osta  ai  fini
dell'approvazione del Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara; 
  Ritenuto di procedere all'approvazione del  Regolamento  del  Parco
nazionale dell'Asinara; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'   approvato   l'allegato   Regolamento   del   Parco   nazionale
dell'Asinara che con le annesse tabelle A e B forma parte  integrante
del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2 della  legge
          8  luglio  1986,  n.   349   (Istituzione   del   Ministero
          dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno  ambientale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.  15  luglio  1986,  n.
          162, S.O. n. 59 
              "2.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          competenze esercitate, ai sensi  delle  leggi  vigenti  dal
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste  in  materia  di
          parchi  nazionali  e  di  individuazione  delle   zone   di
          importanza   naturalistica   nazionale   e   internazionale
          promuovendo in esse la costituzione  di  parchi  e  riserve
          naturali.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 10, comma 2,  e
          11 comma 6 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394  (Legge
          quadro sulle  aree  protette),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83: 
              "Art. 1 (Finalita' e  ambito  della  legge).  -  1.  La
          presente legge, in attuazione degli articoli 9 e  32  della
          Costituzione e nel rispetto degli  accordi  internazionali,
          detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione
          delle aree naturali protette, al fine  di  garantire  e  di
          promuovere, in forma  coordinata,  la  conservazione  e  la
          valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 
              2.  Ai  fini  della  presente  legge  costituiscono  il
          patrimonio  naturale  le  formazioni  fisiche,  geologiche,
          geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse,  che  hanno
          rilevante valore naturalistico e ambientale. 
              3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui
          al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti  ad  uno
          speciale regime di tutela e  di  gestione,  allo  scopo  di
          perseguire, in particolare, le seguenti finalita': 
              a) conservazione  di  specie  animali  o  vegetali,  di
          associazioni  vegetali   o   forestali,   di   singolarita'
          geologiche, di  formazioni  paleontologiche,  di  comunita'
          biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici,  di
          processi naturali, di equilibri idraulici e  idrogeologici,
          di equilibri ecologici; 
              b) applicazione di metodi di  gestione  o  di  restauro
          ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo  e
          ambiente  naturale,  anche  mediante  la  salvaguardia  dei
          valori    antropologici,    archeologici,     storici     e
          architettonici e  delle  attivita'  agro-silvo-pastorali  e
          tradizionali; 
              c) promozione di attivita' di educazione, di formazione
          e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,  nonche'
          di attivita' ricreative compatibili; 
              d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici  e
          idrogeologici. 
              4. I territori sottoposti al  regime  di  tutela  e  di
          gestione di cui al comma 3 costituiscono le  aree  naturali
          protette.  In  dette  aree  possono  essere   promosse   la
          valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive
          compatibili. 
              5. Nella tutela e nella gestione  delle  aree  naturali
          protette, lo Stato, le regioni e gli  enti  locali  attuano
          forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Per
          le medesime  finalita'  lo  Stato,  le  regioni,  gli  enti
          locali, altri soggetti pubblici e privati  e  le  Comunita'
          del parco possono altresi' promuovere i patti  territoriali
          di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662." 
              "Art. 10. Comunita' del parco 
              2. La  Comunita'  del  parco  e'  organo  consultivo  e
          propositivo dell'Ente parco. 
              In particolare, il suo parere e' obbligatorio: 
              a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11; 
              b) sul piano per il parco di cui all'art. 12; 
              c) su altre questioni, a  richiesta  di  un  terzo  dei
          componenti del Consiglio direttivo; 
              d) sul bilancio e sul conto consuntivo." 
              "Art. 11. Regolamento del parco. 
              (Omissis). 
              6. Il regolamento del parco e' approvato  dal  Ministro
          dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati,
          da esprimersi entro  quaranta  giorni  dalla  richiesta,  e
          comunque d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome
          interessate;  il  regolamento  acquista  efficacia  novanta
          giorni dopo la sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono
          tenuti  ad  adeguare   alle   sue   previsioni   i   propri
          regolamenti. Decorso inutilmente  il  predetto  termine  le
          disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle
          del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  77,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
          aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77: 
              "Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
          1997, n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
          funzioni in materia di parchi naturali e  riserve  statali,
          marine e terrestri, attribuiti allo  Stato  dalla  legge  6
          dicembre 1991, n. 394.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   35   del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L.  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163: 
              "Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni). -
          1. E' istituito il ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio. 
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
              a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
          aree naturali protette, tutela della biodiversita' e  della
          biosicurezza, della  fauna  e  della  flora,  attuazione  e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
              b) gestione dei rifiuti ed interventi di  bonifica  dei
          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
              c) promozione  di  politiche  di  sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
              d)  sorveglianza,   monitoraggio   e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
              e) difesa e assetto del territorio con  riferimento  ai
          valori naturali e ambientali. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite  con  le   inerenti
          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri
          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero
          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale
          ambientale.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  agosto   2009,   n.   140
          (Regolamento   recante   riorganizzazione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale   1
          ottobre 2009, n. 228: 
              "Art. 5 (Direzione generale  per  la  protezione  della
          natura e del mare). -  1.  La  Direzione  generale  per  la
          protezione della natura e del mare si articola in 7  uffici
          di livello dirigenziale non generale e svolge  le  funzioni
          di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
              a)   istituzione,   conservazione   e    valorizzazione
          sostenibile delle aree protette terrestri e marine; 
              b) predisposizione della relazione al Parlamento  sullo
          stato di attuazione della legge quadro sulle aree  protette
          e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi
          nazionali; 
              c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle  aree
          protette terrestri e marine; 
              d) iniziative volte a garantire la conservazione  e  la
          corretta gestione  della  Rete  Natura  2000  di  cui  alla
          direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992; 
              e)  coordinamento   delle   attivita'   inerenti   alla
          predisposizione  e  all'aggiornamento  della  Carta   della
          natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette; 
              f) individuazione delle linee fondamentali  di  assetto
          del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con  la
          Direzione generale per la tutela  del  territorio  e  delle
          risorse idriche, al  fine  della  tutela  degli  ecosistemi
          terrestri e marini; 
              g)  conoscenza  e  monitoraggio   dello   stato   della
          biodiversita', terrestre e marina, con  la  definizione  di
          linee  guida  di   indirizzo   e   la   predisposizione   e
          l'aggiornamento   della   Strategia   nazionale   per    la
          biodiversita'; 
              h)  coordinamento   delle   attivita'   amministrative,
          tecniche e scientifiche in materia  di  biosicurezza  e  di
          biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente
          degli   organismi    geneticamente    modificati    nonche'
          predisposizione del piano  generale  per  le  attivita'  di
          vigilanza; 
              i) iniziative volte alla salvaguardia delle  specie  di
          flora e fauna terrestri e marine con  particolare  riguardo
          alla  tutela  delle   foreste   promuovendo   la   gestione
          sostenibile degli ecosistemi forestali; 
              l)   attuazione   della   Convenzione   sul   commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973  e
          ratificata con  legge  19  dicembre  1975,  n.  874,  delle
          Convenzioni  UNESCO  per  la  protezione   del   patrimonio
          materiale ed immateriale  dell'umanita',  nonche'  di  ogni
          altro accordo internazionale relativo alla protezione della
          natura e della biodiversita'; 
              m)   esercizio   delle   competenze   previste    dalla
          legislazione in materia di cave  e  torbiere  in  relazione
          alla  loro  compatibilita'   ambientale   con   particolare
          riferimento   al   controllo    di    legittimita'    sulle
          autorizzazioni paesaggistiche; 
              n) coordinamento delle attivita' di monitoraggio  dello
          stato dell'ambiente marino; 
              o) difesa e gestione integrata  della  fascia  costiera
          marina; 
              p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni
          altro   accordo   internazionale   per   la   tutela,    la
          conservazione e  la  salvaguardia  del  Mare  Mediterraneo,
          anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti; 
              q) promozione della sicurezza in mare  con  particolare
          riferimento  al  rischio  di  rilascio  di  inquinanti   in
          ambiente marino; 
              r) programmazione, coordinamento  ed  attuazione  degli
          interventi in caso di  inquinamento  marino  e  valutazione
          degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  dei  piani   e
          progetti; 
              s)  autorizzazione  agli  scarichi  in  mare  da  nave,
          aeromobili o da piattaforma nonche' alla movimentazione dei
          fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare  di
          cavi e  condotte  facenti  parte  di  reti  energetiche  di
          interesse nazionale, o di connessione con reti  energetiche
          di altri Stati; 
              t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati
          per  superare  situazioni  di  crisi   nelle   materie   di
          competenza,  in  raccordo   con   il   Dipartimento   della
          protezione civile; 
              u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle
          azioni  di  prevenzione,  alle  attivita'   di   ripristino
          ambientale,    al    risanamento    ambientale    e    alla
          quantificazione del  danno  ambientale  anche  al  fine  di
          garantire l'azione risarcitoria.". 
              - Il Decreto del Presidente della Repubblica 3  ottobre
          2002  (Istituzione  del  Parco  nazionale  dell'Asinara   e
          dell'Ente Parco) , e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 dicembre 2002, n. 298. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.".