IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n.  34,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente
regolamento recante  norme  per  la  determinazione  della  struttura
ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo
27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli  2  e
23; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; 
  Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino
del reclutamento, dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento  degli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, gli articoli 59,
comma 1, e 60; 
  Considerata la necessita' di adeguare l'assetto del predetto  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo   alle   esigenze    funzionali    e
organizzative  del  Corpo   della   guardia   di   finanza   mediante
l'istituzione, in luogo  della  specialita'  "motorizzazione",  della
specialita' "motorizzazione terrestre, aerea e navale",  al  fine  di
poter disporre  di  ufficiali  tecnici  in  grado  di  assicurare  la
corretta  efficienza  e  il  mantenimento  di  ottimali  livelli   di
prontezza operativa della flotta aeronavale impiegata nella vigilanza
in mare a livello nazionale e internazionale; 
  Considerato, altresi', necessario modificare le unita' organiche di
cui alla tabella 4 allegata al citato decreto legislativo n.  69  del
2001, ferme restando le unita' complessive attualmente previste, allo
scopo di adeguarle  al  nuovo  assetto  del  predetto  ruolo  e  alle
esigenze operative e di sostegno tecnico del medesimo Corpo; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 novembre 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 3-1535 del 16 febbraio 2016; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione della  specialita'  "motorizzazione  terrestre,  aerea  e
                               navale" 
 
  1.    Nell'ambito    del     comparto     tecnico     del     ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia  di  finanza
e'  istituita  la  specialita'  «motorizzazione  terrestre,  aerea  e
navale» in sostituzione della specialita' «motorizzazione». 
  2. In attuazione del disposto di cui al comma 1: 
    a) all'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
19 marzo 2001, n. 69, la parola «motorizzazione» e' sostituita  dalle
parole «motorizzazione terrestre, aerea e navale; 
    b) la tabella n. 4 allegata al  decreto  legislativo  n.  69  del
2001, e' sostituita dalla tabella allegata, che fa  parte  integrante
del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  T.U.  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  59,  comma  1,  del
          decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69  (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.  78),  pubblicato
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26  marzo
          2001, n. 71: 
              «Art. 59 (Adeguamento  dei  ruoli  e  delle  rispettive
          dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concetto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  le
          dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente
          decreto potranno essere modificate, senza oneri  aggiuntivi
          e fermi restando il volume organico complessivo e i profili
          di carriera dei ruoli  stessi,  al  fine  di  adeguarne  la
          consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze
          operative    e    di     funzionalita'     del     sostegno
          tecnico-logistico. 
              (Omissis).». 
          Note alle premesse: 
              - La legge 23 aprile  1959,  n.  189  (Ordinamento  del
          corpo  della  Guardia  di  finanza),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27,  commi  3  e  4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. 
              - Si riporta il testo dell'art. 27, commi 3 e 4,  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della  finanza  pubblica),  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  30  dicembre
          1997, n. 302: 
              «Art.   27   (Disposizioni   in   tema   di   personale
          dell'amministrazione finanziaria  e  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri). - (Omissis). 
              3. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          e' determinata la  struttura  ordinativa  del  Corpo  della
          guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
          articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n.  189,  con
          contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni  altra
          che risulti in  contrasto  con  la  nuova  disciplina,  nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
          e dei relativi organici complessivi, con  l'osservanza  dei
          seguenti criteri: 
                a) assicurare economicita', speditezza e  rispondenza
          al pubblico interesse dell'azione  amministrativa,  tenendo
          conto   anche   del   livello   funzionale   delle    altre
          amministrazioni  pubbliche  presenti  nei  diversi   ambiti
          territoriali nonche' delle esigenze connesse  alla  finanza
          locale; 
                b) articolare  gli  uffici  e  reparti  per  funzioni
          omogenee, diversificando tra strutture con funzioni  finali
          e con funzioni strumentali o di supporto; 
                c)  assicurare  a  livello  periferico  una  efficace
          ripartizione della funzione di comando e controllo; 
                d) eliminare le duplicazioni funzionali; 
                e) definire i  livelli  generali  di  dipendenza  dei
          Comandi e Reparti. 
              4. Agli effetti di tutte le disposizioni  vigenti,  con
          il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
          previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi
          e Reparti individuati e quelle previgenti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203: 
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo; 
              13) Ministero della salute. 
              2.  I  ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche  con
          riferimento alle agenzie dotate di personalita'  giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'. 
              4.  I  ministeri  intrattengono,   nelle   materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli
          affari esteri.». 
              «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicata nel Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63: 
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  ,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis della legge  5  agosto  1978,  n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          consequenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  "ai  dirigenti  generali   ed   equiparati"   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  "prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato";  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.». 
              -  Il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,   n.   68
          (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,  n.
          78), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 31  marzo
          2000, n. 78 (Delega  al  Governo  in  materia  di  riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del Corpo della Guardia  di  finanza  e  della  Polizia  di
          Stato. Norme in materia di  coordinamento  delle  Forze  di
          polizia), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  4  aprile
          2000, n. 79: 
              «Art. 4 (Delega al Governo per il  riordino  del  Corpo
          della guardia di finanza). -1. Il Governo  e'  delegato  ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
          giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del  Corpo  della
          guardia di finanza  e  per  l'adeguamento,  fermo  restando
          l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.  189,  dei  compiti
          del  Corpo  in  relazione  al   riordino   della   pubblica
          amministrazione. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  previsione  dell'esercizio  delle   funzioni   di
          polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
          Stato e dell'Unione europea; 
                b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
                c) adeguamento dei ruoli e delle  relative  dotazioni
          organiche alle esigenze  funzionali  e  tecnico-logistiche,
          nonche'  alle  necessita'  operative  connesse   al   nuovo
          ordinamento   tributario   ed   ai   compiti   di    natura
          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
          all'Unione  europea.  All'adeguamento   potra'   procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo esistenti, l'eventuale  soppressione,  la
          non alimentazione di essi  ovvero  l'istituzione  di  nuovi
          ruoli, con  eventuale  rideterminazione  delle  consistenze
          organiche del restante  personale.  Tale  revisione  potra'
          riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze,  i
          requisiti, i titoli  e  le  modalita'  di  reclutamento  ed
          avanzamento, nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed  il
          numero  delle   promozioni   annue   per   ciascun   grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  Generale  di  corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere  ed   all'armonico   sviluppo   delle   carriere,
          l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per  i  Generali
          di   corpo   d'armata   e   di    divisione,    equiparando
          correlativamente anche quello del  Comandante  generale  in
          carica, nonche', solo se necessario  per  la  funzionalita'
          del servizio, innalzando i limiti di eta'  per  i  restanti
          gradi;    conseguentemente    verranno    assicurati     la
          sovraordinazione gerarchica del Comandante generale  ed  il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale; 
                d)  aggiornamento  delle  disposizioni  inerenti   ad
          attivita' incompatibili con il servizio,  nonche'  riordino
          della  normativa  relativa  ai  provvedimenti   di   stato,
          realizzando l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto  il
          personale; 
                e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
          adeguarne  la  disponibilita'   alle   effettive   esigenze
          operative  ed  al  nuovo  modello  organizzativo   previsto
          dall'art. 27, comma 3, della legge  27  dicembre  1997,  n.
          449; 
                f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed  alta
          qualificazione, della disciplina  del  Corso  superiore  di
          polizia tributaria; 
                g) previsione  di  disposizioni  transitorie  per  il
          graduale  passaggio  dalla  vigente  normativa   a   quella
          adottata con i decreti legislativi. 
              3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia,  esteso  anche  alle  conseguenze   di   carattere
          finanziario, che si esprimono entro sessanta  giorni  dalla
          data di assegnazione. 
              5. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si  provvede  ai
          sensi dell'art. 8.». 
              - Per il testo  dell'art.  59,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si  veda  nella  nota  al
          titolo. Si riporta, altresi', il  testo  dell'art.  60  del
          medesimo decreto legislativo: 
              «Art.  60  (Adeguamento  delle  specialita'  del  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo).  -  1.  Fermi   restando
          l'organico complessivo e al numero delle promozioni annuali
          previsti   dal    presente    decreto    per    il    ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo, possono essere  disposti,
          senza oneri aggiuntivi,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, di  concetto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione   economica,   modifiche
          all'articolazione    del    predetto    ruolo,     mediante
          soppressione,  accorpamento,   o   istituzione   di   nuove
          specialita' al fine di adeguarla alle effettive esigenze di
          sostegno tecnico-logistico.». 
              - Si riporta la tabella n. 4 allegata al citato decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come  modificata  dal  presente
          decreto: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri),  pubblicata  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              -Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettera b),
          del  citato  decreto  legislativo  n.  69  del  2001,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.      44       (Composizione       del       ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo).   -    1.    Il    ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo   degli    ufficiali    in
          servizio permanente effettivo del Corpo  della  Guardia  di
          finanza e' articolato nei seguenti comparti e specialita': 
              (Omissis). 
              b)   comparto    tecnico:    specialita'    telematica,
          specialita'  infrastrutture  e  specialita'  motorizzazione
          terrestre, aerea e navale; 
              (Omissis).».