IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 16);
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di
attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia
di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, recante
attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la
direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311
1. Al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:
«Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in
materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che
dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle
precedenti sono state codificate.»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, nell'alinea, le parole da: «saldati» a:
«fiamma», sono sostituite dalle seguenti: «semplici a pressione
fabbricati in serie»;
2) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti
a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere
aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma.
a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza
del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualita'
non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio
ricotto;»;
3) al comma 2 le parole: «l'installazione o la propulsione»
sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione su o per la
propulsione»;
c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un
recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel
corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un
recipiente sul mercato dell'Unione;
c) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un
recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
d) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato
scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a
determinati compiti;
e) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente
proveniente da un Paese terzo;
f) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a
disposizione sul mercato un recipiente;
g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti
tecnici che un recipiente deve soddisfare;
l) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita
all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1025/2012;
m) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
n) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento
(CE) n. 765/2008;
o) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente
decreto relativi a un recipiente;
p) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
q) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione
di un recipiente gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
s) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di
fornitura;
t) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
u) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante
indica che il recipiente e' conforme ai requisiti applicabili
stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne
prevede l'apposizione.»;
d) all'articolo 2,
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Messa a
disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie»;
2) al comma 1, le parole: «l'immissione sul mercato, la libera
circolazione e la utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «la
messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio»;
3) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del
20 aprile 2016 conformemente alle direttive codificate con la
direttiva 2009/105/CE ed alle relative disposizioni nazionali di
attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in
servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi
di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle relative
disposizioni nazionali di attuazione sono validi a norma della
presente decreto fino alla loro scadenza.»;
4) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il
mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a
prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione
dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, senza implicare
alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dal
presente decreto.»;
e) all'articolo 3,
1) al comma 2 le parole: «devono essere» sono sostituite dalle
seguenti: «sono concepiti e»;
2) al comma 2, le parole da: «le norme» fino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: «una corretta prassi
costruttiva in uno degli Stati membri»;
3) il comma 3 e' abrogato;
f) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni
per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni). - 1. La marcatura
CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto
1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo
visibile, leggibile e indelebile.
3. La marcatura CE e' apposta sul recipiente prima della sua
immissione sul mercato.
4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo
della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo
notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
5. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo
notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che
indichi un rischio o un impiego particolare.»;
g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Presunzione di conformita' dei recipienti il cui prodotto
PS x V e' superiore a 50 bar x l). - 1. I recipienti il cui prodotto
PS × V e' superiore a 50 bar × l e che sono conformi alle norme
armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti
di esse di cui all'allegato I.»;
h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Procedura a livello nazionale per i recipienti che
comportano rischi). - 1. Qualora le autorita' di vigilanza del
mercato abbiano motivi sufficienti per ritenere che un recipiente
disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o
la sicurezza delle persone o degli animali domestici o dei beni, esse
effettuano una valutazione del recipiente interessato che investe
tutte le prescrizioni di cui al presente decreto. A tal fine, gli
operatori economici interessati cooperano ove necessario con le
autorita' di vigilanza del mercato.
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero
dello sviluppo economico ritiene che il recipiente non rispetta le
prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente, con
provvedimento motivato, all'operatore economico interessato di
adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il
recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o
di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il
Ministero dello sviluppo economico ne informa l'organismo notificato
competente e le altre amministrazioni che eventualmente hanno
segnalato tale non conformita'. L'articolo 21 del regolamento (CE) n.
765/2008 si applica alle misure di cui al presente comma. Il
provvedimento e' comunicato immediatamente agli interessati, con
l'indicazione dei mezzi di ricorso.
3. Nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ritiene
che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale, informa
la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della
valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore
economico di prendere. L'operatore economico garantisce che siano
prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i
recipienti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in
tutta l'Unione.»;
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Organismi di valutazione della conformita', notifica ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione
e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in
qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma
del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e'
individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale
responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure
necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di
valutazione della conformita' e per la vigilanza sugli organismi
notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo
7-ter.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione
della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica,
nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai
sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione
degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata entro trenta giorni dalla domanda
dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento,
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando trattasi
di recipienti che interessano problemi di sicurezza antincendio, con
il Ministero dell'interno. Il decreto e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico.
3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico
nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati
con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto
applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni
idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie
attivita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma
3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di
notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di
valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli
organismi di valutazione della conformita';
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita';
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un
organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli
organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza
commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo
degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle
stesse.»;
l) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Prescrizioni relative agli organismi notificati e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai
commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a
norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita'
giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal recipiente oggetto di
valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o
a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte
nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di recipienti
che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di
qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,
ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei recipienti
sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei recipienti valutati che
sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione
della conformita' o l'uso di tali recipienti per scopi privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il personale addetto alla valutazione della conformita' non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o
nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione dei recipienti semplici a
pressione, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'.
Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con
la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le
attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si
ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o
sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della
conformita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale
eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il
massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i
risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base all'allegato I, punto 3.2, e all'allegato II e
per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano
eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua
responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione
della conformita' e per ogni tipo o categoria di recipienti per i
quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della
conformita' dispone:
a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente
e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della
conformita';
b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformita'
delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
c) di procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo
produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi
necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato
notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme
armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della
normativa di armonizzazione dell'Unione europea nonche' delle
normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita'. La
remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita' non dipende
dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali
valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita', salvo che si
tratti di organismi pubblici, sottoscrivono un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le
caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato I,
punto 3.2. e dell'allegato II che fanno parte integrante del presente
decreto o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,
tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in
cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o
garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della
conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti
nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo
nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali
prescrizioni.
Art. 7-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
- 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici
connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a
un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e ne informa di
conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo
nazionale di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi
ultimi a norma dell'allegato I, punto 3.2, e dell'allegato II.
Art. 7-quater (Domanda e procedura di notifica). - 1. L'organismo
di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale
presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello
sviluppo economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica e' accompagnata da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'articolo
o dei recipienti per i quali tale organismo dichiara di essere
competente, nonche' da un certificato di accreditamento rilasciato
dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 7-bis.»;
3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo
gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le
prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e notifica tali organismi alla
Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo
strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla
Commissione.
4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione
della conformita' e il recipiente o i recipienti interessati, nonche'
la relativa attestazione di competenza.
5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un
organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte
della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane
dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo
notificato ai fini del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate
successivamente alla notifica.
7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo
certificato di accreditamento o in altro modo e' accertato che un
organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui
all'articolo 7-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello
sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica, a seconda
dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali
prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica,
oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei provvedimenti a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.
9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure correttive
necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.»;
m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Procedure di valutazione della conformita'). - 1. Prima
della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto PS × V sia
superiore a 50 bar × l sono sottoposti all'esame UE del tipo (modulo
B) di cui all'allegato II, punto 1, secondo le seguenti modalita':
a) per i recipienti fabbricati conformemente alle norme
armonizzate di cui all'articolo 5, si procede, a scelta del
fabbricante, in uno dei due modi seguenti:
1) accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del
recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli
elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente (modulo
B - tipo di progetto);
2) accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del
recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli
elementi di prova, unito a un esame di un prototipo, rappresentativo
della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B - tipo di
produzione);
b) per i recipienti fabbricati non rispettando o rispettando
soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 12, il
fabbricante sottopone a esame un prototipo rappresentativo della
produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica
e gli elementi di prova per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza
del progetto tecnico del recipiente (Modulo B - tipo di produzione).
2. Prima dell'immissione sul mercato, i recipienti sono sottoposti
alle seguenti procedure:
a) se il prodotto PS × V e' superiore a 3.000 bar × l:
conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione
unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di
cui all'allegato II, punto 2;
b) se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 3.000 bar × l e
superiore a 200 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti
moduli:
1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale
(modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
2) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione, unito a controlli sul recipiente effettuati sotto
controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) di cui
all'allegato II, punto 3;
c) se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 200 bar × l e
superiore a 50 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti
moduli:
1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale
(modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
2) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione (modulo C) di cui all'allegato II, punto 4.
3. I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di
valutazione della conformita' di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti
in lingua italiana.»;
n) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi
contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati eseguono le
valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di
valutazione della conformita' di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia del recipiente in questione e della
natura seriale o di massa del processo di produzione, assicurando il
grado di rigore e il livello di protezione necessari per la
conformita' del recipiente al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti
essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate
corrispondenti, i documenti normativi o le altre specifiche tecniche
non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale
fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non
rilascia il certificato di conformita'.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che
recipiente non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le
misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il
certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
6. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere
espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.»;
o) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto dell'immissione
sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a
50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e
fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro
recipienti il cui prodotto PS x V e' inferiore o pari a 50 bar x l, i
fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati
conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati
membri.
2. Per i recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x
l i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui
all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura
di valutazione della conformita' di cui all'articolo 8. Per un
recipiente il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l, qualora
la conformita' sia stata dimostrata mediante tale procedura i
fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono
la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto I.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla
data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del
prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle
altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la
conformita' di un recipiente. Ove necessario in considerazione dei
rischi presentati da un recipiente, i fabbricanti eseguono, per
proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione
sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami,
i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
5. I fabbricanti assicurano che sui recipienti che hanno immesso
sul mercato sia apposto un numero di tipo, di serie o di lotto che ne
consenta l'identificazione.
6. I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.
Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua
italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che il recipiente sia accompagnato
dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui
all'allegato III, punto 2, in lingua italiana. Tali istruzioni e
informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura,
devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
recipiente da essi immesso sul mercato non e' conforme al presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenta un rischio,
i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita' nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul
mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente al presente
decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale
autorita' e, per i recipienti immessi sul mercato in Italia, in
lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, su
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai
recipienti da essi immessi sul mercato.»;
p) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante puo'
nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere
la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, comma 2, non
rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
il recipiente e' stato immesso sul mercato;
b) su richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente,
fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' di un recipiente;
c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro
richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dai recipienti che rientrano nel mandato del
rappresentante autorizzato.
Art. 10-ter (Obblighi degli importatori). - 1. Gli importatori
immettono sul mercato solo recipienti conformi.
2. Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto PS x V
e' superiore a 50 bar x l, gli importatori si assicurano che il
fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione
della conformita' di cui all'articolo 8. Essi assicurano che il
fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il
recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato
III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e che il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10,
commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un
recipiente il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l non sia
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I,
non immette il recipiente sul mercato fino a quando non sia stato
reso conforme. Inoltre, nel caso in cui il recipiente presenta un
rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di
vigilanza del mercato.
3. Prima di immettere sul mercato un recipiente il cui prodotto PS
x V e' inferiore o pari a 50 bar x l, gli importatori si assicurano
che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente alla
corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri e rechi le
iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e che il fabbricante
abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6.
4. Gli importatori indicano sul recipiente il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove
cio' non sia possibile, in un documento di accompagnamento del
recipiente. Le informazioni relative al contatto sono in lingua
italiana.
5. Gli importatori garantiscono che il recipiente sia accompagnato
dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui
all'allegato III, punto 2, in lingua italiana.
6. Gli importatori garantiscono che, mentre un recipiente il cui
prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l e' sotto la loro
responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettono a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di
cui all'allegato I.
7. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati da un recipiente, gli importatori eseguono, per proteggere
la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione sui
recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i
recipienti non conformi e i richiami degli recipienti, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio,
gli importatori ne informano immediatamente le autorita' nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul
mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.
9. Per i recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x
l, gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dalla
data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato, una copia
della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita'
di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la
documentazione tecnica e' resa disponibile a tali autorita'.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente in una lingua
facilmente compresa da tale autorita' e, per i recipienti immessi sul
mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorita',
su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.
Art. 10-quater (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono un
recipiente a disposizione sul mercato, i distributori si comportano
con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente
decreto.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui
prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l, i distributori verificano
che esso rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato
III punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle
istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato
III, punto 2, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dagli
utilizzatori nello Stato membro in cui il recipiente deve essere
messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in
lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano
rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 10,
commi 5 e 6, e all'articolo 10-ter, comma 3. Il distributore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto PS
x V e' superiore a 50 bar x l non e' conforme ai requisiti essenziali
di cui all'allegato I, non immette il recipiente a disposizione sul
mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, nel caso
in cui il recipiente presenta un rischio, il distributore ne informa
il fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza del
mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un recipiente il cui
prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l e' sotto la loro
responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettono a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di
cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
recipiente da essi messo a disposizione sul mercato non e' conforme
al presente decreto si assicurano che siano prese le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, nel caso in cui
il recipiente presenta un rischio, i distributori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente. Cooperano
con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa
per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul
mercato.
Art. 10-quinquies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto
ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 10
quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o
marchio commerciale o modifica un recipiente gia' immesso sul mercato
in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente
decreto.
Art. 10-sexies (Identificazione degli operatori economici). - 1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne
fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un
recipiente;
b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un recipiente.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui e'
stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in cui
essi hanno fornito il recipiente.»;
q) l'articolo 11 e l'articolo 13 sono e' abrogati;
r) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Dichiarazione di conformita' UE). - 1. La dichiarazione
di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui
all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta in lingua italiana.
3. Se al recipiente si applicano piu' atti dell'Unione che
prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, e' compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume
la responsabilita' della conformita' del recipiente ai requisiti
stabiliti dal presente decreto.»;
s) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Obbligo di informazione a carico degli organismi
notificati). - 1. Gli organismi notificati informano il Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un
certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o
sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita'
di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto,
le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o
coprono gli stessi recipienti, informazioni pertinenti sulle
questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi
delle valutazioni della conformita'.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma
della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del
relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi di organismi
notificati.»;
t) l'articolo 14-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis (Vigilanza del mercato e controllo sui recipienti che
entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Ai recipienti che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del presente decreto si
applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico
avvalendosi delle autorita' competenti per i controlli sulla
sicurezza generale dei prodotti e, previa intesa, di altre
amministrazioni dello Stato. Le funzioni di controllo alle frontiere
esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n.
765/2008.
3. Gli accertamenti sui recipienti immessi sul mercato possono
essere effettuati, anche con metodo a campione, presso tutti gli
operatori economici interessati. A tal fine agli organi preposti al
controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di
immagazzinamento e di commercializzazione dei recipienti, la ricerca
e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento
e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.
4. Per l'effettuazione dei controlli tecnici il Ministero dello
sviluppo economico si avvale dei competenti organi tecnici
dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di
altri organismi tecnici dello Stato, nonche', ove necessario, di
laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da
organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in
conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di
controllo, rilevano che un recipiente e' in tutto o in parte non
rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
6. Ai fini di cui al comma 4 e per le analoghe attivita' di
collaborazione dell'INAIL in materia di controlli tecnici per le
attrezzature a pressione e gli insiemi, le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si ritengono soddisfatte a condizione che l'INAIL adotti
le opportune soluzioni organizzative per svolgere tali funzioni di
controllo senza interferenze con quelle di organismo notificato e che
queste ultime funzioni siano svolte previo accreditamento da parte
dell'organismo nazionale unico di accreditamento.»;
u) l'articolo 14-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-ter (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. A
seguito della procedura di valutazione di cui all'articolo 6, nel
caso in cui l'operatore economico interessato non prende le misure
correttive adeguate entro il periodo di cui all'articolo 6, comma 2,
il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune
misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del
recipiente sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per
richiamarlo a cura e spese dell'operatore economico responsabile. La
misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso
il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile
ricorrere.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui al comma
1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di
cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non
conformita'.
3. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 2, includono
tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione del recipiente non conforme, la sua origine, la
natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la
natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli
argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se
l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita' del recipiente alle prescrizioni relative
alla salute o alla sicurezza delle persone, alla protezione degli
animali domestici o dei beni; oppure
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5,
che conferiscono la presunzione di conformita'.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a
norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/29/UE e' stata avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro, informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' del recipiente interessato e, in caso di disaccordo con
la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
5. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello
svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta senza indugio le
opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione,
quale il suo ritiro dal mercato.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del recipiente
interessato ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura
correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o
del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo
provvedimento.
8. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito alla procedura di cui all'articolo 6 e del presente
articolo, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da
uno Stato membro o nel caso in cui la Commissione ritiene che una
misura nazionale e' contraria alla legislazione dell'Unione. Il
Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle
conseguenti decisioni della commissione.
9. Se la misura nazionale relativa ad un recipiente e' ritenuta
giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti necessari per garantire che il recipiente non conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura adottata dall'Italia e' considerata ingiustificata, il
Ministero dello sviluppo economico la revoca.
10. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative
necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura
nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di un
recipiente e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui
al comma 3, lettera b).»;
v) dopo l'articolo 14-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-quater (Recipienti conformi che presentano rischi). - 1.
Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una
valutazione ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, ritiene che un
recipiente, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per
la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i
beni, chiede all'operatore economico interessato di provvedere
affinche' tale recipiente, all'atto della sua immissione sul mercato,
non presenti piu' tale rischio o che il recipiente sia, a seconda dei
casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli recipienti
semplici a pressione interessati che lo stesso ha messo a
disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono
tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari
all'identificazione del recipiente interessato, la sua origine e la
catena di fornitura del recipiente, la natura dei rischi connessi,
nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario,
l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della
Commissione europea previsti dall'articolo 37, paragrafo 4, della
direttiva 2014/29/UE.
Art. 14-quinquies (Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo
l'articolo 6 e l'articolo 14-ter, il Ministero dello sviluppo
economico chiede all'operatore economico interessato di porre fine
allo stato di non conformita' in questione nel caso in cui:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 4 del presente
decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato
coinvolto nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto
in violazione dell'articolo 4 o non e' stato apposto;
d) le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, non sono state
apposte o sono state apposte in violazione dell'articolo 4 o
dell'allegato III, punto 1;
e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
f) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di
conformita' UE;
g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
h) le informazioni di cui all'articolo 10, comma 6, o
all'articolo 10-ter, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
i) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa
di cui all'articolo 10 o all'articolo 10-ter.
2. Qualora la non conformita' di cui al comma 1 permane, il
Ministero dello sviluppo economico limita o proibisce la messa a
disposizione sul mercato del recipiente o garantisce che sia
richiamato o ritirato dal mercato.»;
z) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
duemilaseicento a euro quindicimilaseicento»;
2) al comma 2 dopo le parole: «con la marcatura CE» sono
inserite le seguenti: «o commette le violazioni del presente decreto
legislativo indicate come non conformita' formali all'articolo
14-quinquies» e le parole: «da lire cinquemilioni a lire
ventimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento»;
3) al comma 3 le parole: «dall'articolo 3, commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'allegato III, punto 1, quando tale
non conformita' permane anche dopo il termine di conformazione
indicato dall'autorita' competente» e le parole: «da lire
cinquemilioni a lire ventimilioni» sono sostituite dalle seguenti:
«da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento»;
aa) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni finali). - 1. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate le tariffe per le attivita' di
valutazione della conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, ad
esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo
unico nazionale di accreditamento, e le relative modalita' di
versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.».
2. Gli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311,
sono sostituiti dagli allegati da I a IV di cui all'allegato A al
presente decreto.
3. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
NOTE ALLE PREMESSE
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
La direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96.
Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
"Art. 31 Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi
di recepimento e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi
e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
"Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di delega
per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative, secondo il principio della
massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso
il riassetto e la semplificazione normativi con
l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di
delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a
tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui
agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del
giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni
che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da
quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate
dalla presente lettera sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'
del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare
al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste inoltre le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei
mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito
amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti
legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice
penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
pena indicati nella presente lettera sono previste
sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, le sanzioni amministrative sono
determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri
atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro
atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune
forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli
altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse
materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
atti normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini
italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni
caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
Il testo dell'articolo 1 e l'allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive
europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A,
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali possono essere previste nei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234."
"Allegato B
(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti (termine di
recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati
ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la
direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio
2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di
informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello
Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un
sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici
(termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE)
2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che
attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi
geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza
termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, il cui
titolo e' modificato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42
(Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica
la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici
a pressione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
1997, n. 54 - S.O n. 48.
Il regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
NOTE ALL'ART. 1
Il titolo del gia' citato decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive
modifiche in materia di recipienti semplici a pressione,
nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone
l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle
precedenti sono state codificate.".
Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai recipienti semplici
a pressione fabbricati in serie, di seguito indicati come
"recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche:
a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere
soggetti a una pressione interna relativa superiore a
0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati
a essere esposti alla fiamma;
a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla
resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in
acciaio di qualita' non legato, in alluminio non legato
oppure in lega di alluminio ricotto;
b) il recipiente e' costituito: da una parte cilindrica a
sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con
la concavita' rivolta verso l'interno e/o da fondi
piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi e' lo
stesso della parte cilindrica; oppure da due fondi
bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
c) la pressione massima di esercizio del recipiente e'
inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale
pressione per la capacita' del recipiente (PS x V)
raggiunge al massimo 10.000 bar x l;
d) la temperatura minima di esercizio non deve essere
inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio
non deve essere superiore a 300 ›C per i recipienti in
acciaio e 100 ›C per i recipienti in alluminio o lega di
alluminio.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi
nucleari la cui difettosita' puo' causare una emissione di
radioattivita', quelli appositamente previsti per
l'installazione su o per la propulsione di navi o
aeromobili, nonche' gli estintori.".
Si riporta il testo degli artt. 2 e 3 del citato decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 2. Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni
transitorie
1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato e la
messa in servizio dei recipienti, purche', a seguito di
corretta installazione, di manutenzione adeguata e di
impieghi conformi alla loro destinazione, non compromettano
la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei
beni.
2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato
prima del 20 aprile 2016 conformemente alle direttive
codificate con la direttiva 2009/105/CE ed alle relative
disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a
disposizione del mercato o messi in servizio anche
successivamente. I certificati rilasciati da organismi di
controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle
relative disposizioni nazionali di attuazione sono validi a
norma della presente decreto fino alla loro scadenza.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto non
pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di
disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti
necessari per assicurare, conformemente alla normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione dei
lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, senza
implicare alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto
prescritto dal presente decreto.".
"Art. 3. Requisiti di sicurezza
1. I recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50
bar x l devono soddisfare i requisiti essenziali di
sicurezza indicati nell'allegato I.
2. I recipienti il cui prodotto PS x V e' inferiore o
pari a 50 bar x l sono concepiti e fabbricati secondo una
corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.
3. (abrograto)".
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 42, si veda nelle note alle premesse.