IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
 I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
                   E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18  e  successive  modifiche  e  integrazioni  recante   "Ordinamento
dell'Amministrazione degli Affari Esteri"; 
  Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante   il   nuovo
"Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n.
423, e successive modifiche e integrazioni, con  il  quale  e'  stato
approvato il regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze
di Polizia; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive   modifiche   e    integrazioni,    recante    "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  Ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri"; 
  Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e  integrazioni,  recante
il  "Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; 
  Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del  Consiglio
dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli  Ufficiali  di
collegamento  distaccati  all'estero  dalle  Autorita'  degli   Stati
membri; 
  Visto 1'articolo 5  del  decreto-legge  12  novembre  2010,  n.187,
convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre  2010,  n.  217,
recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che ha istituito il
Comitato  per  la  programmazione  strategica  per  la   cooperazione
internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), con il compito di definire
linee guida per rafforzare l'attivita' del personale delle  Forze  di
Polizia dislocate all'estero; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito  dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di  termini  previsti
da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in  materia
tributaria e di  sostegno  alle  imprese  e  alle  famiglie",  e,  in
particolare, l'articolo 2, commi  da  6-decies  a  6-quinquiesdecies,
secondo cui, al fine di incrementare la  cooperazione  internazionale
di   polizia,   anche   in   attuazione   degli   impegni   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione
degli  accordi  di  collaborazione  con  i  Paesi   interessati,   il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  puo'  inviare   presso   le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  funzionari  della
Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri  e  del  Corpo
della Guardia di Finanza in qualita' di esperti per la sicurezza; 
  Visto l'articolo 2, comma 6-duodecies, del predetto  decreto-legge,
secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e  le  modalita'
di attuazione di cui  ai  commi  da  6-decies  a  6-quaterdecies  del
medesimo articolo  2,  comprese  quelle  relative  all'individuazione
degli esperti per la sicurezza in  servizio  presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi  corsi,  anche
di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di
Polizia,  sono  definiti  con  regolamento  adottato   dal   Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale nonche' dell'economia e delle finanze; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo  centrale  del  Capo  della
missione  diplomatica  di  supervisione  nei  confronti  di  tutti  i
soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito  della  missione
medesima e delle sue attivita'; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  27  settembre
2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
attestata con nota prot. n. 15110/1(2) del 7 novembre 2012; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  Il  presente  regolamento,  ai   sensi   dell'articolo   2,   comma
6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito
dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  definisce  il  numero  degli
esperti per la sicurezza, nonche'  le  modalita'  di  attuazione  dei
commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2,  relative
all'invio  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e   gli   uffici
consolari degli esperti per la sicurezza,  comprese  quelle  relative
all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio  presso
il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  ed  alla  frequenza  di
appositi  corsi,  anche  di  aggiornamento,  presso  la   Scuola   di
perfezionamento per le Forze di Polizia. 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 6-decies  a
          6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
          convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
                "6-decies.  Al  fine  di   completare   l'azione   di
          contrasto della criminalita'  organizzata  e  di  tutte  le
          condotte   illecite,   anche   transnazionali,   ad    essa
          riconducibili,  nonche'  al   fine   di   incrementare   la
          cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione
          degli  impegni  derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
          all'Unione europea ovvero in esecuzione  degli  accordi  di
          collaborazione con i Paesi  interessati,  a  decorrere  dal
          termine di proroga fissato dall'articolo 1,  comma  1,  del
          presente decreto, il Dipartimento della pubblica  sicurezza
          puo' inviare presso le rappresentanze  diplomatiche  e  gli
          uffici consolari,  secondo  le  procedure  e  le  modalita'
          previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni,  funzionari  della  Polizia   di   Stato   e
          ufficiali dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza,
          nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui  al
          comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita'  di  esperti
          di cui all'articolo 11 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  A
          tali fini il contingente previsto dal citato articolo  168,
          comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle
          ulteriori unita' riservate agli esperti  per  la  sicurezza
          nominati ai sensi del presente comma". 
                "6-undecies  Ferme  restando  le  dipendenze   e   le
          competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza  di  cui
          al  comma  6-decies   dipendono   dal   Servizio   per   la
          cooperazione  internazionale  di  polizia  della  Direzione
          centrale della polizia  criminale  del  Dipartimento  della
          pubblica  sicurezza  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
          finalizzate alla realizzazione degli obiettivi  di  cui  al
          medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite  dal
          Comitato  per   la   programmazione   strategica   per   la
          cooperazione internazionale di polizia  (COPSCIP),  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2010, n. 217". 
                "6-duodecies.   Fermo   restando   quanto    previsto
          dall'articolo 11 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
          dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente  articolo,
          con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma
          3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro
          dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri  e  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine   di
          assicurare la  compatibilita'  finanziaria  della  presente
          disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono
          definiti il numero degli esperti  per  la  sicurezza  e  le
          modalita'  di  attuazione   dei   commi   da   6-decies   a
          6-quinquiesdecies,   comprese    quelle    relative    alla
          individuazione degli esperti per la sicurezza  in  servizio
          presso il Dipartimento della  pubblica  sicurezza  ed  alla
          frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso
          la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia". 
                "6-terdecies. L'incarico di esperto per la  sicurezza
          ha durata biennale ed e' prorogabile per non  piu'  di  due
          volte. La durata totale  dell'incarico  non  puo'  superare
          complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente,  a  tutti
          gli effetti, ai  periodi  di  direzione  o  comando,  nelle
          rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze  di  polizia
          di appartenenza". 
                "6-quaterdecies. All'onere derivante  dall'attuazione
          dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei  limiti
          delle disponibilita' di cui all'articolo 11, comma  5,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  nonche'  attraverso  lo
          stanziamento di 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3,  comma  151,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  Le  disposizioni  di
          cui ai commi 553, 554, 555  e  556  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere  efficacia
          a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute  nei
          commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo".