IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta,  avente  ad
oggetto la  tutela  dell'aria  e  la  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera, ed ancora, in particolare, gli articoli 271, commi 2 e  5,
272, comma 1, nonche' l'allegato 1, punto III, alla parte quinta  del
decreto stesso; 
  Visto l'articolo 281, comma 5, del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla  parte  quinta  di
tale decreto possono  essere  modificati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che l'allegato I, parte III, paragrafo  I,  punto  1.3,
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del  2006,  prevede,
per gli impianti alimentati  a  biogas,  appositi  valori  limite  di
emissione per la voce «COT» (Carbonio Organico Totale): 
  Considerato  che,  nella  combustione  del  biogas   le   emissioni
comprendono i composti organici che si formano con la combustione  e,
in misura quantitativamente maggiore, il metano  incombusto  presente
nel biogas; 
  Preso atto delle comunicazioni inviate al Ministero  dell'ambiente,
da parte di autorita' pubbliche e soggetti privati, con le  quali  e'
stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione
«COT» si riferisca anche alla componente metanica  dell'emissione  ed
e' stata  rappresentata  l'esigenza  di  valutare  se  sia  opportuno
riferire  la  voce  «COT»   alla   sola   componente   non   metanica
dell'emissione; 
  Preso atto che, in relazione ai valori limite di emissione dei  COT
per  gli  impianti  a  biogas,  si   e'   determinata   un'eterogenea
applicazione della norma sul territorio nazionale; 
  Considerato che, per rispettare  valori  limite  dei  COT  riferiti
anche  alla  componente  metanica  e'  necessario  installare   negli
impianti a biogas sistemi di abbattimento come i  post-combustori,  a
prescindere   dalla   potenza   termica   e   dalla    localizzazione
dell'impianto, e che i post-combustori comportano  anche  un  impatto
dovuto all'effettuazione di  un  processo  di  combustione  ulteriore
rispetto a quello dell'impianto; 
  Considerato che  il  metano  ha  caratteristiche  intrinseche  meno
impattanti rispetto a quelle dei composti  organici  suscettibili  di
formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica  necessita'
di installare i post-combustori non appare sempre  giustificata  alla
luce del beneficio ambientale che ne puo' derivare; 
  Considerato che il tema dei valori  limite  di  emissione  dei  COT
negli impianti a biogas e' stato  posto  all'ordine  del  giorno  del
coordinamento tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  regioni,  ed  autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155  nel
corso del 2013, con la costituzione di un apposito gruppo  di  lavoro
interregionale, e considerati gli esiti  dell'istruttoria  svolta  da
tale gruppo di lavoro interregionale; 
  Considerato che, per  le  caratteristiche  intrinseche  del  metano
rispetto  ai  composti  organici  formatisi  nella  combustione,   e'
risultato  opportuno,  sotto  il  profilo  della  tutela  ambientale,
riferire il valore limite dei COT a  tali  composti,  che  sono  piu'
impattanti rispetto al metano; 
  Ritenuto di procedere, alla luce di tali esiti istruttori,  ad  una
modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo  I,  punto  1.3,  alla
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del  2006,  riferendo  la
voce «COT» alla componente non  metanica  dell'emissione  e  rendendo
contemporaneamente  piu'  severi,  in  quanto  associati  a  composti
organici piu' impattanti del metano, una serie di  valori  limite  di
emissione di tali COT; 
  Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e  5,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alle  emissioni
in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad  autorizzazione,  la
normativa regionale puo' fissare, anche per gli  impianti  a  biogas,
appositi valori limite, anche piu' severi di quelli dell'allegato I; 
  Visto il parere favorevole della Conferenza unificata istituita  ai
sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,
espresso in data 7 maggio 2015; 
  Vista la nota del  26  gennaio  2016,  n.  0639  con  la  quale  il
Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto ha espresso il  proprio
formale concerto; 
  Vista la nota del 24  febbraio  2016,  n.  4796  con  la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico - Ufficio di Gabinetto ha espresso
il proprio formale concerto; 
  Vista la nota n. 20934 del 19 ottobre 2015, con cui e'  stata  resa
alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera per  le  emissioni
  di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas 
 
  1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  la  tabella
della lettera a) e' modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»; 
  b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente
«100 mg/Nm³». 
  2. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte
quinta del decreto legislativo n. 152  del  2006,  la  tabella  della
lettera b) e' modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»; 
  b) nelle caselle del primo rigo  contenenti  il  segno  «  -  »  e'
inserito il valore «50». 
  3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte
quinta del decreto legislativo n. 152  del  2006,  la  tabella  della
lettera c) e' modificata come segue: 
  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i
provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di
cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»; 
  b) il valore «30» del terzo rigo e'  sostituito  dal  seguente  «20
mg/Nm³». 
  4. Per gli impianti installati prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente regolamento i pertinenti valori di  emissione  in  atmosfera
contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro  il
31 dicembre 2016. A tal  fine,  fatti  salvi  gli  impianti  soggetti
all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152  del  2006,
il  gestore  dello  stabilimento  richiede  all'autorita'  competente
l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due  mesi  dall'entrata
in vigore del presente decreto, indicando gli  eventuali  adeguamenti
degli impianti.  Se  l'autorita'  competente  non  si  esprime  entro
sessanta giorni il gestore assicura comunque la  realizzazione  degli
adeguamenti ed il rispetto dei  pertinenti  valori  di  emissione  in
atmosfera contenuti nel presente regolamento  entro  il  31  dicembre
2016; resta fermo il potere dell'autorita' competente  di  provvedere
all'aggiornamento  anche  successivamente  alla  scadenza   di   tali
sessanta giorni. L'aggiornamento delle  autorizzazioni  di  carattere
generale deve essere effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto e i gestori autorizzati presentano  una  domanda
di adesione entro il 15  novembre  2016  o  nei  piu'  brevi  termini
stabiliti dall'autorizzazione stessa. Fino  all'adeguamento  previsto
dal presente articolo si applicano i  valori  limite  precedentemente
autorizzati e, per gli impianti soggetti all'articolo 272,  comma  1,
del decreto legislativo n. 152 del  2006,  i  valori  limite  vigenti
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 19 maggio 2016 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2080 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell' attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'allegato  I,  parte  III,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), modificato dal presente decreto, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Si riporta il testo degli articoli 271, commi 2 e  5,
          e 272, comma 1, del citato  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152: 
              «Art. 271 (Valori limite di  emissione  e  prescrizioni
          per gli impianti e le attivita'). - (Omissis). 
              2. Con decreto da  adottare  ai  sensi  dell'art.  281,
          comma  5,  sono  individuati,  sulla  base  delle  migliori
          tecniche  disponibili,  i  valori   di   emissione   e   le
          prescrizioni da  applicare  alle  emissioni  convogliate  e
          diffuse degli impianti  ed  alle  emissioni  diffuse  delle
          attivita'  presso  gli  stabilimenti  anteriori  al   1988,
          anteriori  al  2006  e  nuovi,  attraverso  la  modifica  e
          l'integrazione degli allegati I e V alla parte  quinta  del
          presente decreto. 
              (Omissis). 
              5. Per gli impianti e le attivita'  degli  stabilimenti
          anteriori   al   1988,   anteriori   al   2006   o    nuovi
          l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione  e
          le  prescrizioni,   anche   inerenti   le   condizioni   di
          costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati,  a
          seguito  di  un'istruttoria  che  si  basa  sulle  migliori
          tecniche disponibili e  sui  valori  e  sulle  prescrizioni
          fissati nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
          complesso di tutte le  emissioni  degli  impianti  e  delle
          attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
          e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata.  I
          valori limite di emissione e le prescrizioni fissati  sulla
          base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
          di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
          quinta del presente  decreto  e  di  quelli  applicati  per
          effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
              (Omissis).». 
              «Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga).  -  1.  Non
          sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
          gli  stabilimenti  in  cui  sono  presenti   esclusivamente
          impianti e attivita' elencati nella parte  I  dell'Allegato
          IV alla parte quinta  del  presente  decreto.  L'elenco  si
          riferisce a impianti e ad attivita' le cui  emissioni  sono
          scarsamente  rilevanti   agli   effetti   dell'inquinamento
          atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
          emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  per
          tali impianti e attivita', dai piani e  programmi  o  dalle
          normative di cui all'art. 271, commi 3  e  4.  Al  fine  di
          stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
          termiche nominali indicate nella parte I  dell'Allegato  IV
          alla parte quinta del presente decreto si deve  considerare
          l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,  nello
          stabilimento,  ricadono  in  ciascuna  categoria   presente
          nell'elenco. Gli impianti  che  utilizzano  i  combustibili
          soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
          e  6,  dell'Allegato  X  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, devono in ogni caso  rispettare  almeno  i  valori
          limite appositamente previsti per l'uso ditali combustibili
          nella parte III II, dell'Allegato I alla parte  quinta  del
          presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti  sia
          impianti o attivita'  inclusi  nell'elenco  della  parte  I
          dell'allegato IV alla parte quinta  del  presente  decreto,
          sia  impianti  o   attivita'   non   inclusi   nell'elenco,
          l'autorizzazione di cui al presente titolo  considera  solo
          quelli esclusi. Il  presente  comma  si  applica  anche  ai
          dispositivi   mobili   utilizzati   all'interno   di    uno
          stabilimento  da  un  gestore  diverso  da   quello   dello
          stabilimento  o   non   utilizzati   all'interno   di   uno
          stabilimento. Il gestore  di  uno  stabilimento  in  cui  i
          dispositivi mobili di un altro gestore  sono  collocati  ed
          utilizzati  in   modo   non   occasionale   deve   comunque
          ricomprendere   tali   dispositivi   nella    domanda    di
          autorizzazione  dell'art.  269  salva  la  possibilita'  di
          aderire alle autorizzazioni generali del comma 2  nei  casi
          ivi  previsti.   L'autorita'   competente   puo'   altresi'
          prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i
          gestori comunichino alla stessa o  ad  altra  autorita'  da
          questa delegata, in via preventiva, la  data  di  messa  in
          esercizio dell'impianto o di avvio  dell'attivita'  ovvero,
          in caso  di  dispositivi  mobili,  la  data  di  inizio  di
          ciascuna  campagna  di  utilizzo.  Gli  elenchi   contenuti
          nell'allegato IV alla parte  quinta  del  presente  decreto
          possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
          cui all'art. 281,  comma  5,  anche  su  indicazione  delle
          regioni,  delle  province  autonome  e  delle  associazioni
          rappresentative di categorie produttive. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  281,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  281  (Disposizioni  transitorie  e  finali).   -
          (Omissis). 
              5. Le integrazioni e le modifiche degli  allegati  alle
          norme in materia di  tutela  dell'aria  e  della  riduzione
          delle emissioni in  atmosfera  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, per quanto  di  competenza,  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -  citta'
          ed autonomie locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
              2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali   (nella   materia   di   rispettiva
          competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2010, n. 216, S.O.: 
              «Art.  20  (Coordinamento  tra  Ministero,  regioni  ed
          autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1.  E'
          istituito,   presso   il   Ministero   dell'ambiente,    un
          Coordinamento tra i rappresentanti di tale  Ministero,  del
          Ministero  della  salute,  di  ogni  regione  e   provincia
          autonoma,  dell'Unione  delle  province  italiane  (UPI)  e
          dell'Associazione   nazionale   comuni   italiani   (ANCI).
          Partecipano  al  Coordinamento  rappresentanti  dell'ISPRA,
          dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
          di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
          decreto, e, su  indicazione  del  Ministero  della  salute,
          rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
          su  indicazione  della  regione  o  provincia  autonoma  di
          appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie  regionali  e
          provinciali   per   la   protezione    dell'ambiente.    Il
          Coordinamento  opera  attraverso  l'indizione  di  riunioni
          periodiche e la creazione di una rete di referenti  per  lo
          scambio di dati e di informazioni. 
              2. Il Coordinamento  previsto  dal  comma  1  assicura,
          anche  mediante  gruppi  di   lavoro,   l'elaborazione   di
          indirizzi e di linee  guida  in  relazione  ad  aspetti  di
          comune interesse e permette  un  esame  congiunto  di  temi
          connessi all'applicazione del presente  decreto,  anche  al
          fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
          nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
          le relative conseguenze. (Il Coordinamento assicura inoltre
          un esame congiunto e l'elaborazione di  indirizzi  e  linee
          guida in relazione ad aspetti di comune interesse  inerenti
          la  normativa  vigente   in   materia   di   emissioni   in
          atmosfera.). 
              3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,  al
          Coordinamento previsto al  comma  1  non  e'  dovuto  alcun
          compenso o rimborso spese o altro tipo  di  emolumento  per
          tale partecipazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  271,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 271 (Valori limite di  emissione  e  prescrizioni
          per gli impianti e le attivita'). - (Omissis). 
              3. La normativa delle regioni e delle province autonome
          in materia di  valori  limite  e  di  prescrizioni  per  le
          emissioni in atmosfera degli  impianti  e  delle  attivita'
          deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi  di
          qualita'  dell'aria  previsti  dalla   vigente   normativa.
          Restano comunque in  vigore  le  normative  adottate  dalle
          regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  ed
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
          luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori  limite
          di emissione e prescrizioni. Per tutti gli  impianti  e  le
          attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o  la
          provincia autonoma,  puo'  stabilire,  anche  con  legge  o
          provvedimento generale, sulla base delle migliori  tecniche
          disponibili,  appositi  valori  limite   di   emissione   e
          prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
          di esercizio e  i  combustibili  utilizzati.  Con  legge  o
          provvedimento generale la regione o la  provincia  autonoma
          puo'  inoltre  stabilire,   ai   fini   della   valutazione
          dell'entita'  della  diluizione  delle  emissioni,  portate
          caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al  testo  dell'allegato  I,  parte
          III, del  citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
          modificato dal presente decreto, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo del comma 1  dell'art.  272  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.