IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e adottare misure per l'efficienza degli uffici giudiziari; Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonche' in materia di magistratura amministrativa e di organizzazione dei relativi uffici; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimita' per la definizione del contenzioso 1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare temporaneamente i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita'. Il collegio giudicante della Corte non puo' essere composto da piu' di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede.».