IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati»  e  successive   modifiche   ed   integrazioni   ed   in
particolare, l'art. 16, comma  1,  che  prevede  che  l'importazione,
l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti  per  uso  terapeutico,
profilattico e diagnostico e la  lavorazione  del  plasma  per  conto
terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal  Ministero
della salute secondo le modalita'  stabilite  con  apposito  decreto,
sentito il Comitato  tecnico  sanitario  -  Sezione  tecnica  per  il
sistema trasfusionale; 
  Visto il decreto del Ministro  della  sanita'  1°  settembre  1995,
recante «Schema tipo di convenzione  tra  le  Regioni  e  le  imprese
produttrici di dispositivi emodiagnostici per la cessione  di  sangue
umano o emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13
ottobre 1995, n. 240; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  11  febbraio  1997,
recante  «Modalita'  di  importazione   di   specialita'   medicinali
registrate all'estero», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  27
marzo 1997, n. 72; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 agosto 1997, recante
«Procedure   di   autorizzazione   all'importazione   parallela    di
specialita' medicinali per  uso  umano»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 1997, n. 235; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 1999,  recante
«Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus  dell'epatite
C mediante la tecnica di amplificazione genica  nei  pool  di  plasma
umano utilizzati per la produzione di emoderivati», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87; 
  Visto il decreto legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  recante
«Attuazione  della  direttiva  98/79/CE   relativa   ai   dispositivi
medico-diagnostici in vitro»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 2001, recante
«Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza
di specialita' medicinali nel mercato  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2001, n. 124; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio  2003,  recante
«Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2003, n. 173; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai
requisiti di qualita' e sicurezza del sangue e degli  emocomponenti»,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  del  28
dicembre 2015, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Revisione del decreto legislativo
19  agosto  2005,  n.  191,  recante   attuazione   della   direttiva
2002/98/CE, che stabilisce norme  di  qualita'  e  sicurezza  per  la
raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la  conservazione  e  la
distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi  componenti»  ed   in
particolare le disposizioni sul controllo  delle  donazioni  e  sulla
produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma di cui agli
articoli 18 e 26; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante «Modalita'  di  inoltro  della  richiesta  di  autorizzazione
all'Autorita'  competente,  per  la  comunicazione   di   emendamenti
sostanziali e la dichiarazione di conclusione  della  sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al comitato  etico»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2008, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo  2008,  recante
«Prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli dei
lotti di medicinali immunologici e di medicinali derivati dal  sangue
e dal plasma umani»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
aprile 2008, n. 90; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 24 settembre 2008,  recante  «Individuazione  degli
intermedi destinati alla produzione di emoderivati ai  quali  non  si
applica l'autorizzazione all'esportazione,  ai  sensi  dell'art.  16,
comma 1 della legge  21  ottobre  2005,  n.  219»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2008, n. 238»; 
  Visto il regolamento n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre
2008,  concernente  l'esame  delle  variazioni  dei   termini   delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano  e  di  medicinali  veterinari  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge 4 giugno 2010,  n.  96,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009», ed  in  particolare
l'art. 40, comma  1,  con  il  quale  e'  stato  stabilito  che  «con
modalita' da individuare con il decreto di  cui  all'art.  16,  della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di  cui
all'art.  110  della  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione
per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di
fuori  dell'Unione  europea  il  plasma  ed  i   relativi   intermedi
provenienti da centri di raccolta e produzione di Paesi terzi»; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite  di  verifica,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento  e
Bolzano il 16 dicembre 2010  (Rep.  atti  n.  242/CSR),  adottato  in
attuazione dell'art. 19 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante  «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie», ed in particolare l'art. 2 , comma 1-sexies,  lettera  c),
come modificato dall'art. 7, comma 1, decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11 che dispone che con decreto  del  Ministro  della  salute  sono
disciplinate, nelle more della compiuta attuazione del citato Accordo
Stato-regioni del 16 dicembre 2010, da effettuare entro il 30  giugno
2015, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco
assicura l'esportazione del plasma raccolto sul territorio  nazionale
per la lavorazione in paesi  comunitari  e  l'Istituto  superiore  di
sanita' assicura il relativo controllo di stato; 
  Visto il decreto del Ministro della salute in data 12 aprile  2012,
recante «Modalita' transitorie  per  l'immissione  in  commercio  dei
medicinali  emoderivati  prodotti  dal  plasma  umano  raccolto   sul
territorio nazionale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26
giugno 2012, n. 147; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  12  aprile  2012,
recante «Modalita' per la presentazione e valutazione  delle  istanze
volte ad  ottenere  l'inserimento  tra  i  centri  e  le  aziende  di
produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla  stipula  delle
convenzioni con le regioni e le province autonome per la  lavorazione
del plasma  raccolto  sul  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  12  aprile  2012,
recante «Schema tipo di convenzione tra  le  regioni  e  le  province
autonome e le aziende produttrici di medicinali  emoderivati  per  la
lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  12  aprile  2012,
recante «Disposizioni sull'importazione ed  esportazione  del  sangue
umano e dei suoi prodotti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
26 giugno 2012, n. 147; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  salute  21  dicembre  2012,
recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti  per
le  prestazioni  rese  a  richiesta  ed  a  utilita'   dei   soggetti
interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo  2013,
n. 63; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
di stabilita' 2013),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
dicembre 2012, n. 302; 
  Visto il decreto del Ministero della salute dell'8  febbraio  2013,
recante «Modifiche al decreto 12 aprile 2012,  recante  «Disposizioni
sull'importazione  ed  esportazione  di  sangue  umano  e  dei   suoi
prodotti», in attuazione dell'art.  1,  comma  136,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  12
marzo 2013, n. 60; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2014, recante
«Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione
di emoderivati autorizzati alla  stipula  delle  convenzioni  con  le
regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto
sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  7
aprile 2015, n. 80; 
  Vista le linee guida C(2013) 2804 del 16 maggio 2013,  recanti  gli
«Orientamenti del 16 maggio  2013  riguardanti  i  particolari  delle
diverse categorie di variazioni, l'applicazione  delle  procedure  di
cui ai capi II, II-bis, III e IV del regolamento  (CE)  n.  1234/2008
della Commissione, del 24 novembre 2008,  concernente  l'esame  delle
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio di medicinali per uso umano  e  di  medicinali  veterinari,
nonche'  la  documentazione  da  presentare  conformemente   a   tali
procedure»; 
  Ritenuto   di   dover    aggiornare    la    disciplina    relativa
all'importazione e all'esportazione del sangue e  dei  suoi  prodotti
destinati alla produzione  di  medicinali  emoderivati,  mediante  la
sostituzione, con un nuovo decreto  ministeriale  adottato  ai  sensi
dell'art. 16 della richiamata legge  n.  219  del  2005,  del  citato
decreto  del  Ministero  della  salute  del  12  aprile  2012,   come
modificato dal decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013; 
  Sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, il Centro nazionale  sangue
e l'Istituto superiore di sanita'; 
  Acquisito il  parere  del  Comitato  tecnico  sanitario  -  Sezione
tecnica per il sistema trasfusionale nella seduta del 19 aprile 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  20
ottobre 2016 (Rep. Atti n. 195/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «sangue»: il sangue intero prelevato da un donatore  e  trattato
per la trasfusione o per l'ottenimento di prodotti da esso derivati; 
  b) «prodotto del sangue»: qualunque prodotto  terapeutico  derivato
dal sangue o dal plasma umano (emocomponenti,  prodotti  intermedi  e
medicinali emoderivati); 
  c) «emocomponenti o componenti del sangue»: i componenti del sangue
(globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma e altri) preparati
con vari metodi per fini terapeutici; 
  d)  «medicinali   emoderivati»:   i   medicinali   ottenuti   dagli
emocomponenti mediante processo di lavorazione industriale; 
  e) «prodotti  intermedi»  o  «intermedi  di  produzione»:  frazioni
industriali o semilavorati di produzione  di  medicinali  emoderivati
destinati alle  ulteriori  fasi  di  completamento  del  processo  di
produzione per l'ottenimento di medicinali emoderivati; 
  f)    «autorizzazione    alla    produzione    e     importazione»:
l'autorizzazione disciplinata dal Titolo IV del  decreto  legislativo
n. 219/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 
  g) «Master file del plasma (PMF)»:  documentazione  applicabile  ai
medicinali derivati dal sangue o dal  plasma  umano,  prevista  dalla
direttiva 2001/83/CE (Annex I, Part III, No. 1.1.a, di cui al decreto
legislativo); 
  h) «persona qualificata»: la persona di cui all'art. 52 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  i)  «programma  di  frazionamento  effettuato  sulla  base  di   un
contratto con Paesi terzi»: attivita'  di  frazionamento  effettuata,
sulla base di un contratto,  in  un  impianto/produzione  sito  nella
Unione europea/Area economica europea (UE/EEA), utilizzando materiale
di partenza importato da Paesi terzi, i  cui  prodotti  ottenuti  non
sono destinati al mercato della UE/EEA; 
  j)   «A.I.C.»:   l'Autorizzazione   all'immissione   in   commercio
rilasciata ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,
ovvero della direttiva 2001/83/CE, cosi'  come  implementata  in  uno
degli Stati membri  dell'Unione  europea  (UE)  diversi  dall'Italia,
ovvero del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  k) «norme di buona  fabbricazione»  o  «EU  GMP»:  le  linee  guida
pubblicate dalla Commissione europea  nella  raccolta,  recante:  «La
disciplina relativa ai medicinali nella Comunita' europea», volume 4; 
  l) «Autorita' competente»:  l'Autorita'  nazionale  di  un  singolo
Stato, competente a certificare un PMF, a rilasciare una A.I.C. o  ad
autorizzare un centro di  raccolta  o  un'officina  di  produzione  e
importazione; 
  m) «Paesi terzi»: Paesi non appartenenti all'Unione europea; 
  n) «Paesi MRA»: Paesi con i quali  l'Unione  europea  ha  stabilito
accordi di mutuo riconoscimento in forza dei quali sono  garantiti  i
medesimi livelli di qualita' e sicurezza nella lavorazione del plasma
e  la  produzione  di  medicinali  emoderivati  richiesti  a  livello
comunitario; 
  o) «OMCL»: Laboratori ufficiali di controllo dei medicinali; 
  p)  «USMAF-SASN»:  l'Ufficio  di  sanita'  marittima,  aerea  e  di
frontiera e dei  servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al
personale navigante; 
  q) «richiedente»: il legale  rappresentante  o  persona  da  questi
espressamente delegata; 
  r) «AIFA»: Agenzia italiana del farmaco; 
  s) «ISS»: Istituto superiore di sanita'; 
  t) «CNS»: Centro nazionale sangue; 
  u) «EMA»: Agenzia europea dei medicinali.