IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 29 dicembre 2016 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della  legge  n.
225/1992 disciplina l'azione  governativa  volta  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art.  2,  comma
1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la
prevista deliberazione del Consiglio dei  ministri  articolandola  in
due  fasi,  la  prima  delle  quali   volta   all'organizzazione   ed
all'effettuazione dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla
popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
(lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita' (lettera c) e alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali  e  dal   patrimonio
edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con  la
medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta
all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per  far  fronte  alle
esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate  con  apposita
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la  Regione  interessata
(lettera e); 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  seduta
del 12 dicembre 2014 con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito il territorio delle Province  di  Torino,  Alessandria,
Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12  al
14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 217 del 7  gennaio  2015  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che hanno  colpito  il  territorio  delle  Province  di
Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e  Vercelli
nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il  14  e  15
novembre 2014»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  seduta
del 26 giugno  2015  con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito
il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni  di  Strevi
in Provincia di Alessandria e di Viu' in Provincia di Torino; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 269 del 24  luglio  2015  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25  marzo
2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei
Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viu'  in  Provincia
di Torino»; 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma  2  dell'art.  5
della  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a  428  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziarie dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che in base  a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi  calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante «Stanziamento per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto della citata lettera e), del comma 2  dell'art.  5
della legge n. 225/1992 e successive  modificazioni  e  dell'art.  1,
commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in  allegato
1, nella quale, con riferimento alla Regione Piemonte sono richiamati
gli eventi calamitosi per i quali,  complessivamente,  il  fabbisogno
oggetto di ricognizione  relativo  ai  danni  subiti  dal  patrimonio
edilizio privato ammontano ad euro 17.487.685,51; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 380 del  16  agosto  2016  recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a favore di soggetti  privati  e  attivita'  economiche  e
produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio  dei
ministri del 28 luglio 2016,  relativamente  agli  eventi  calamitosi
verificatisi  nel  territorio  della   Regione   Piemonte»   ed,   in
particolare, l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto  previsto
dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera  f),  e  7
dell'art. 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri  del  28
luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi  sul  territorio  della
Regione Piemonte, i contributi a favore dei soggetti  privati  per  i
danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere  concessi  entro
il limite massimo di euro 8.700.000,00; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  1,  comma  3,  lettera  b),  della
predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad  una  successiva
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  la  determinazione  degli
importi  autorizzabili  in  relazione  agli  eventi  calamitosi   che
riguardano la  Regione  Piemonte,  per  l'effettiva  attivazione  dei
previsti   finanziamenti   agevolati,   all'esito   delle   attivita'
istruttorie  disciplinate  con  apposite  ordinanze  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera  del  28
luglio 2016, con cui si dispone  che  le  deliberazioni  previste  al
comma 3, lettera b), sopra citate saranno adottate, fermi restando  i
tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale  le
Regioni   comunicheranno   l'esito   delle   attivita'    istruttorie
disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427,  della  legge  n.
208 del 2015; 
  Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui
sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei  contributi
ai soggetti privati  per  i  danni  occorsi  al  patrimonio  edilizio
abitativo ed ai beni mobili; 
  Vista la  convenzione  stipulata  in  data  17  novembre  2016  tra
l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e  prestiti,  ai
sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
con la quale sono stati definiti i contratti tipo  per  l'accesso  ai
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  oggetto  della  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; 
  Vista la nota della Regione Piemonte del 6 dicembre 2016 con cui e'
stata trasmessa  la  tabella,  che  sara'  pubblicata  sul  sito  web
istituzionale della Regione,  riepilogativa  dei  contributi  massimi
concedibili, quantificati in euro 4.768.322,50, con riferimento  alle
domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato 1 della  richiamata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  380
del 16  agosto  2016  sulla  base  delle  percentuali  effettivamente
applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali  dell'80%  o
del 50% stabiliti nella citata delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 28 luglio 2016; 
  Vista la nota del Capo  Dipartimento  della  protezione  civile  CG
69882 del 14 dicembre 2016; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto riportato in  premessa,  in  attuazione  di
quanto disposto dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  28
luglio 2016, in relazione agli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel
territorio  della  Regione  Piemonte,  con  riferimento  ai  soggetti
individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima Regione
ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai  soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio  abitativo  ed  ai
beni  mobili  sono  concessi  con  le  modalita'  del   finanziamento
agevolato, nel limite complessivo  di  euro  4.768.322,50,  suddivisi
come segue: 
    a) eventi meteorologici che hanno  colpito  il  territorio  delle
Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola
e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il
14 e 15 novembre 2014, euro 4.731.682,05; 
    b) eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo  e  dal
23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il  territorio  delle  Province  di
Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in provincia di Alessandria e  di
Viu' in provincia di Torino, euro 36.640,45. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri