IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 29 dicembre 2016 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della  legge  n.
225/1992 disciplina l'azione  governativa  volta  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art.  2,  comma
1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la
prevista deliberazione del Consiglio dei  ministri  articolandola  in
due  fasi,  la  prima  delle  quali   volta   all'organizzazione   ed
all'effettuazione dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla
popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
(lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita' (lettera c) e alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali  e  dal   patrimonio
edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con  la
medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta
all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per  far  fronte  alle
esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate  con  apposita
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la  regione  interessata
(lettera e); 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013 con
la quale e' stato dichiarato  lo  stato  d'emergenza  in  conseguenza
delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal
16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 112 del 22  agosto  2013  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al  24  maggio  2013  nel
territorio  della  regione  Veneto»  e  l'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n.  131  del  26  novembre  2013
recante «Ordinanza di  protezione  civile  per  la  ricognizione  dei
fabbisogni per il ripristino delle strutture e  delle  infrastrutture
pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle
attivita'  economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali   e   dal
patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a
seguito delle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  nei
giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  16  maggio  2014,
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il  30  gennaio
ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 170 del 13  giugno  2014  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti  agli  eccezionali  eventi  atmosferici
verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel  territorio
della Regione Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 con
la quale e' stato dichiarato  lo  stato  d'emergenza  in  conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8  luglio  2015
nel territorio della regione Veneto nonche' la delibera del Consiglio
dei ministri del 4 agosto 2015 con la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato esteso al territorio dei Comuni  di  San  Vito  di
Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo  interessati  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche del giorno 4 agosto 2015; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 274 del 30  luglio  2015  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei  Comuni
di Dolo, Pianiga  e  Mira  in  Provincia  di  Venezia  e  di  Cortina
d'Ampezzo in  Provincia  di  Belluno»  e  l'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  n.  278  del  17  agosto  2015
recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  il  giorno  4
agosto 2015 nel territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di
Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in Provincia di
Belluno; 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma  2  dell'art.  5
della  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
Commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a  428  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziarie dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che in base  a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi  calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante «Stanziamento per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto della citata lettera e), del comma 2  dell'art.  5
della legge n. 225/1992 e successive  modificazioni  e  dell'art.  1,
commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in  allegato
1, nella quale, con riferimento alla Regione Veneto  sono  richiamati
gli eventi calamitosi per i quali,  complessivamente,  il  fabbisogno
oggetto di ricognizione  relativo  ai  danni  subiti  dal  patrimonio
edilizio privato ammontano ad euro 62.699.649,65; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 385 del  16  agosto  2016  recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a favore di soggetti  privati  e  attivita'  economiche  e
produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio  dei
ministri del 28 luglio 2016,  relativamente  agli  eventi  calamitosi
verificatisi nel territorio della Regione Veneto» ed, in particolare,
l'art. 4 con il quale, in attuazione di quanto previsto dal combinato
disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera  f),  e  7  dell'art.  1
della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio  2016,
in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Veneto,
i contributi a favore dei soggetti privati per  i  danni  subiti  dal
patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite  massimo
di euro 31.000.000,00; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  1,  comma  3,  lettera  b),  della
predetta delibera del 28 luglio 2016, che demanda ad  una  successiva
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  la  determinazione  degli
importi  autorizzabili  in  relazione  agli  eventi  calamitosi   che
riguardano  la  Regione  Veneto,  per  l'effettiva  attivazione   dei
previsti   finanziamenti   agevolati,   all'esito   delle   attivita'
istruttorie  disciplinate  con  apposite  ordinanze  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, della predetta delibera  del  28
luglio 2016, con cui si dispone  che  le  deliberazioni  previste  al
comma 3, lettera b), sopra citate saranno adottate, fermi restando  i
tetti massimi previsti, secondo l'ordine cronologico con il quale  le
Regioni   comunicheranno   l'esito   delle   attivita'    istruttorie
disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427,  della  legge  n.
208 del 2015; 
  Visto, in particolare, l'allegato 1 alla predetta ordinanza con cui
sono disciplinate le fasi del processo di concessione dei  contributi
ai soggetti privati  per  i  danni  occorsi  al  patrimonio  edilizio
abitativo ed ai beni mobili; 
  Vista la  convenzione  stipulata  in  data  17  novembre  2016  tra
l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e  prestiti,  ai
sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
con la quale sono stati definiti i contratti tipo  per  l'accesso  ai
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  oggetto  della  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; 
  Viste le note della Regione Veneto del 30 novembre e del 2 dicembre
2016 con cui e' stata trasmessa la tabella, che verra' pubblicata nel
sito web istituzionale della Regione,  riepilogativa  dei  contributi
massimi  concedibili,  quantificati   in   euro   8.914.374,22,   con
riferimento alle domande accolte di cui al punto 1.5 dell'allegato  1
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 385  del  16  agosto  2016  sulla  base  delle  percentuali
effettivamente  applicabili,  nel   rispetto   dei   limiti   massimi
percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella  citata  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; 
  Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione  civile  prot.
CG/67532 del 3 dicembre 2016; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto riportato in  premessa,  in  attuazione  di
quanto disposto dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  28
luglio 2016, in relazione agli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel
territorio  della  Regione  Veneto,  con  riferimento   ai   soggetti
individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima regione
ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai  soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio  abitativo  ed  ai
beni  mobili  sono  concessi  con  le  modalita'  del   finanziamento
agevolato, nel limite complessivo  di  euro  8.914.374,22,  suddivisi
come segue: 
    a) eccezionali avversita' atmosferiche  verificatesi  nei  giorni
dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della  Regione  Veneto,  euro
934.608,84; 
    b) eventi atmosferici verificatisi tra il 30  gennaio  ed  il  18
febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto, euro 4.666.114,76; 
    c)  eventi  meteorologici  verificatisi  l'8  luglio   2015   nel
territorio della Regione Veneto ed il 4 agosto  2015  nel  territorio
dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di  Cadore  e
Auronzo, euro 3.313.650,62. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2016 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri