IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in
particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,
n. 361, con il quale e' stato approvato il regolamento recante  norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di  persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo e dello statuto; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  n.  51  del  5  maggio  2015,
convertito con modificazioni dalla legge n. 91  del  2  luglio  2015,
recante: «Disposizioni urgenti in materia  di  rilancio  dei  settori
agricoli in crisi, di  sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da
eventi  di  carattere  eccezionale  e  di   razionalizzazione   delle
strutture ministeriali»; 
  Vista  l'istanza  con  la  relativa  documentazione  con  la  quale
l'associazione «Ortofrutta Italia», ha chiesto di essere riconosciuta
come organizzazione interprofessionale del settore ortofrutticolo, ai
sensi del regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dell'art.
3  del  decreto-legge  n.  51  del  5  maggio  2015,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 60 dell'11 gennaio 2016  con  il
quale e' stata nominata la commissione tecnica,  con  il  compito  di
effettuare l'istruttoria della richiesta di riconoscimento; 
  Visto  lo  statuto  dell'associazione  «Ortofrutta  Italia»,   come
modificato in sede di assemblea straordinaria in data 14 luglio 2016; 
  Visto il verbale prot. PQAI II 54633/2016 concernente le  verifiche
svolte dalla prefata Commissione; 
  Considerata, in particolare, l'esistenza del requisito  minimo  del
40% di rappresentativita' in termini economici a  livello  nazionale,
riscontrata con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati
forniti dal richiedente, sia della base sociale rappresentante  delle
attivita' economiche connesse alla produzione sia della base  sociale
rappresentante   delle    attivita'    economiche    connesse    alla
trasformazione e al commercio e distribuzione; 
  Considerata  la  domanda  di  riconoscimento  quale  organizzazione
interprofessionale  a  livello  circoscrizionale  per   il   prodotto
«Pomodoro da industria» presentata dalla  associazione  «Pomodoro  da
industria nord-Italia» e  la  sussistenza  in  capo  all'associazione
richiedente del requisito della rappresentativita' economica pari  al
51% del prodotto nell'areale della circoscrizione economica  indicata
e del contestuale 30% di rappresentativita' a livello nazionale; 
  Considerata l'acquisizione da  parte  del  competente  Ufficio  del
Ministero delle  dichiarazioni  di  non  adesione  all'organizzazione
«Ortofrutta Italia» per il prodotto  «Pomodoro  da  industria»  delle
associazioni costituente le basi sociali; 
  Considerato  il  parere  favorevole  rilasciato   dalla   succitata
Commissione tecnica nel quale si attesta il  possesso  dei  requisiti
previsti dal regolamento  (UE)  1308/2013,  articoli  157  e  158,  e
dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2016, in  capo  alla  richiedente
associazione  «Ortofrutta  Italia»,   la   quale   gia'   fruiva   di
riconoscimento quale organizzazione interprofessionale ai sensi della
previgente normativa comunitaria e nazionale; 
  Considerato che la richiedente associazione «Ortofrutta Italia»  e'
in possesso dei requisiti previsti  dagli  articoli  157  e  158  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e  dall'art.  3  del  decreto-legge  n.
51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015; 
  Considerato,     in     particolare,      che      l'organizzazione
interprofessionale  «Ortofrutta  Italia»  presenta  una  quota  delle
attivita' economiche di cui all'art. 157, paragrafo  1,  lettera  a),
del regolamento 1308/2013 superiore al  40  per  cento  del  relativo
segmento della filiera di riferimento, come  previsto  dalla  vigente
normativa nazionale; 
  Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 158,  paragrafo  5,
lettera a) del regolamento (UE) 1308/2013  e  che  la  documentazione
inerente  la   domanda   di   richiesta   di   riconoscimento   quale
organizzazione interprofessionale a  livello  nazionale  del  settore
ortofrutticolo e' stata perfezionata in data 28 luglio 2016; 
  Tenuto conto della domanda di  riconoscimento  come  organizzazione
interprofessionale   presentata   dell'associazione   «Pomodoro    da
Industria nord-Italia», sulla quale la commissione tecnica incaricata
ha gia' verificato il possesso dei requisiti previsti  dalla  vigente
normativa; 
  Ritenuto necessario definire le modalita' di controllo del rispetto
delle condizioni e dei requisiti che disciplinano  il  riconoscimento
dell'organismo interprofessionale; 
  Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso  di
inadempienza o  irregolarita'  nell'applicazione  delle  disposizioni
vigenti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 10 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Riconoscimento ed operativita' 
 
  1. L'associazione «Ortofrutta Italia», con  sede  in  Roma,  piazza
Alessandria n. 24 - 00198 Roma, codice  fiscale  n.  97224610580,  e'
riconosciuta  come  organizzazione   interprofessionale   a   livello
nazionale ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento  (UE)  n.
1308/2013 e dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio
2015, convertito con modificazioni dalla legge n.  91  del  2  luglio
2015. 
  2.    L'operativita'     dell'organizzazione     interprofessionale
«Ortofrutta  Italia»  e'  relativa  al   settore   ortofrutticolo   e
specificatamente ai seguenti prodotti: 
    a) prodotti ortofrutticoli  freschi,  di  cui  alla  lettera  i),
paragrafo 2, art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    b) prodotti ortofrutticoli trasformati, di cui alla  lettera  j),
paragrafo  2,  art.  1  del  regolamento  (UE)  n.   1308/2013,   con
l'esclusione del prodotto pomodoro da industria. 
  3.   L'ambito    territoriale    operativo    della    riconosciuta
organizzazione   interprofessionale   «Ortofrutta   Italia»   e'   il
territorio della Repubblica italiana. 
  4. L'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia»,  tenuto
conto che il settore ortofrutticolo e' caratterizzato da  un  elevato
numero di specie vegetali, di prodotti e/o gruppi di prodotti con una
elevata   significativita'   economica   e   sociale,   puo'   essere
strutturata, ai sensi e con le funzioni indicate  nello  statuto,  in
comitati di prodotto o sezioni territoriali.