IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16  dicembre  2016
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016  nel  territorio  delle
Province di Imperia e di Savona; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Liguria con  nota  del  3  gennaio
2017; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Direttore generale del Dipartimento territorio
della Regione Liguria e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche
direttive dallo stesso  impartite  nonche'  dei  sindaci  dei  comuni
interessati dagli  eventi  meteorologici  in  argomento.  I  predetti
soggetti  possono  avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture
organizzative e del personale della Regione  Liguria,  nonche'  della
collaborazione degli Enti locali della Regione medesima, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3,  entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dagli  enti  locali  nella  fase  di
prima emergenza rivolti a rimuovere  le  situazioni  di  rischio,  ad
assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero  delle  popolazioni
colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose; 
    d) l'individuazione dei comuni danneggiati. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati  agli  enti  locali  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 
  7. I materiali litoidi e vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico  e
marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua,  previo  nulla
osta dell'autorita'  competente,  in  attuazione  del  piano  di  cui
all'art. 1, comma 3, possono,  in  deroga  all'art.  13  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere  ceduti,  a  compensazione
degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori  degli
interventi stessi, oppure puo' essere prevista la compensazione,  nel
rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi  delle  attivita'
inerenti alla sistemazione delle aste  fluviali  con  il  valore  del
materiale estratto riutilizzabile,  da  valutarsi,  in  relazione  ai
costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla  base
dei canoni demaniali vigenti. 
  8. I  materiali  vegetali,  in  quanto  non  rifiuti  ma  materiale
naturale,  possono  essere  bruciati  in  sito  in  conformita'  alla
normativa regionale di riferimento.