IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina l'Imposta municipale propria (IMU); Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI); Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in virtu' del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU; Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4; Visto l'art. 1, comma 23, della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016; Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, secondo cui, entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016; Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, per effetto del quale, a decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU e della TASI; Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell'IMU e della TASI; Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto 29 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con il quale e' stato erogato l'acconto pari a un importo di euro 49.951.076 ripartito tenendo conto anche dell'effettivo minor gettito riscontrato con i versamenti in acconto; Visti i commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che regolano le modalita' di recupero di somme dovute dagli enti locali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 novembre 2016; Decreta: Art. 1 Determinazione e corresponsione per l'anno 2016 del contributo di cui all'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario nonche' della Regione siciliana e della Regione Sardegna e alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge conferisce competenza in materia di finanza locale, e' attributo il contributo a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 previsto dal comma 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Nell'allegato A al presente decreto viene ripartito l'importo di 77.319.360,23 euro risultante dalla differenza tra il contributo spettante per l'anno 2016 pari a 127.270.436,44 euro e l'acconto attribuito ai sensi decreto 29 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno pari a 49.951.076,21 euro e precisamente: a) per i comuni delle regioni a statuto ordinario nonche' della Regione siciliana e della Regione Sardegna e' attribuito l'importo di 75.251.331,43; b) per le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge conferisce competenza in materia di finanza locale, e' corrisposto direttamente l'importo complessivo di 2.068.028,80 euro. Le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla relativa ripartizione in favore dei singoli comuni appartenenti al proprio territorio. 3. Nell'allegato B al presente decreto e' contenuta la nota metodologica concernente la ripartizione di cui al comma 2, adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 30 novembre 2016.