IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in
base al quale, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  la  determinazione
della rendita catastale degli  immobili  a  destinazione  speciale  e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima  diretta  macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico
processo produttivo; 
  Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208  del  2015,  il  quale
prevede che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  gli  intestatari
catastali degli immobili di cui al comma 21 possono  presentare  atti
di aggiornamento ai sensi del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze   19   aprile   1994,   n.   701,   per   la
rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia'  censiti
nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che disciplina l'Imposta municipale propria (IMU); 
  Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, che ha istituito, a decorrere dall'anno  2014,  l'Imposta  unica
comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e
di una componente riferita ai servizi, che si  articola  nel  Tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI); 
  Visto il comma 675 dell'art. 1 della  legge  n.  147  del  2013  in
virtu' del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per
l'applicazione dell'IMU; 
  Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge  n.  201  del  2011  il
quale dispone che per la determinazione  della  base  imponibile  dei
fabbricati iscritti in catasto il  valore  e'  costituito  da  quello
ottenuto  applicando  all'ammontare  delle  rendite   risultanti   in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate
del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4; 
  Visto l'art. 1, comma 23, della legge n. 208  del  2015,  il  quale
dispone che, limitatamente all'anno di imposizione  2016,  in  deroga
all'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli atti
di aggiornamento di cui al comma 22 presentati  entro  il  15  giugno
2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1°  gennaio
2016; 
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, secondo cui,
entro il 30 settembre  2016,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma  23,  i  dati  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia' iscritte in
catasto dal 1° gennaio 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208  del  2015,  il  quale
dispone che il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro  il  31
ottobre 2016, il decreto per ripartire il  contributo  annuo  di  155
milioni di euro attribuito ai comuni a titolo  di  compensazione  del
minor gettito per l'anno 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, per  effetto
del quale, a decorrere dall'anno 2017, il  contributo  annuo  di  155
milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, da emanare, entro il 30 giugno  2017,  sulla  base  dei  dati
comunicati, entro il 31 marzo 2017,  dall'Agenzia  delle  entrate  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi
del comma 22 e a quelle gia' iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; 
  Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, con  la  quale  la
Provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014
l'Imposta municipale immobiliare (IMI)  in  sostituzione  dell'IMU  e
della TASI; 
  Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, con la quale la
Provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno  2015
l'Imposta immobiliare semplice  (IMIS)  in  sostituzione  dell'IMU  e
della TASI; 
  Considerato che la  legge  attribuisce  competenza  in  materia  di
finanza locale alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia  Giulia
e Valle d'Aosta  nonche'  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Visto il decreto 29 settembre 2016  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con il  quale
e' stato erogato l'acconto pari  a  un  importo  di  euro  49.951.076
ripartito  tenendo   conto   anche   dell'effettivo   minor   gettito
riscontrato con i versamenti in acconto; 
  Visti i commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, che regolano le modalita' di recupero di somme  dovute  dagli
enti locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella
seduta del 30 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione e corresponsione per l'anno 2016 del contributo di cui
  all'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
  1. Ai comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario  nonche'  della
Regione siciliana e della Regione Sardegna e alle regioni  a  statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge  conferisce  competenza
in materia di finanza locale, e' attributo il contributo a titolo  di
compensazione del minor gettito per l'anno 2016 previsto dal comma 24
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2. Nell'allegato A al presente decreto viene ripartito l'importo di
77.319.360,23 euro risultante  dalla  differenza  tra  il  contributo
spettante per l'anno 2016 pari  a  127.270.436,44  euro  e  l'acconto
attribuito  ai  sensi  decreto  29  settembre   2016   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno pari a 49.951.076,21 euro e precisamente: 
  a) per i comuni delle regioni a  statuto  ordinario  nonche'  della
Regione siciliana e della Regione Sardegna e' attribuito l'importo di
75.251.331,43; 
  b) per le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e  Valle
d'Aosta nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano,  cui
la legge conferisce competenza  in  materia  di  finanza  locale,  e'
corrisposto direttamente l'importo complessivo di 2.068.028,80  euro.
Le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta
nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono  alla
relativa ripartizione in favore dei singoli  comuni  appartenenti  al
proprio territorio. 
  3. Nell'allegato  B  al  presente  decreto  e'  contenuta  la  nota
metodologica concernente la ripartizione di cui al comma 2,  adottata
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  nella  seduta
del 30 novembre 2016.